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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  20 novembre 2014, n. 48298

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in relazione al delitto di omicidio volontario aggravato.
2. All’indagata si contesta di avere partorito alla trentesima settimana di gestazione (ossia all’incirca al settimo mese) una bambina del peso di kg. 1,300 circa, nata viva, e di averla lasciata nell’acqua del water dell’abitazione, così cagionandone la morte.
3. Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti della N. erano costituiti dall’esito degli accertamenti medico legali, evidenzianti la presenza di elementi indicativi della vitalità del feto al momento del parto, dal contenuto delle intercettazioni, evidenzianti che la N. e il marito, ben consapevoli dello stato di gravidanza della donna, si erano dapprima recati in Albania per cercare di interrompere la gravidanza, ma poi, per ragioni economiche, avevano optato per l’assunzione di farmaci a basso costo che avrebbero potuto favorire l’interruzione della gravidanza stessa. Tali elementi – ad avviso del Tribunale – trovavano obiettivi elementi di riscontro nel rinvenimento della cartella clinica relativa al precedente parto, attestante la volontà, peraltro non andata a buon fine, dell’indagata di abortire, nonché nelle stesse parziali ammissioni dell’indagata che aveva reso molteplici versioni dell’accaduto.
Il Tribunale del riesame riteneva esatta la qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario e non applicabili né l’ipotesi prevista dall’art. 19 l. n. 194 del 1978, attese le condizioni di vitalità del feto al momento del parto, né quella di infanticidio, non ricorrendo le condizioni di abbandono morale e materiale.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo di tutti i parametri dell’art. 274 c.p.p., atteso che, dal contenuto delle intercettazioni, risultava che la donna aveva programmato di lasciare il territorio italiano dopo il 18 maggio, aveva concordato la falsa versione dei fatti da fornire agli inquirenti per non far emergere le proprie responsabilità, già in passato aveva tentato un comportamento analogo.
Unica misura adeguata alla particolare gravità del fatto e all’intensità del dolo sotteso alla condotta serbata venivano ritenuta la custodia cautelare in carcere.
4. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, N.K. , la quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario, tenuto conto della equivocità degli accertamenti medico legali sulle condizioni di vitalità del feto e sulle cause produttive del parto.
Denuncia erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta configurabilità del dolo omicidiario e all’esclusione dell’ipotesi dell’infanticidio.
Eccepisce, infine, erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura, tenuto conto del fatto che l’indagata è madre di un bambino in tenera età.

Osserva in diritto

1. Il primo motivo di corso non è fondato.
Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato contestato alla N. dall’esito degli accertamenti medico legali, dimostrativi univocamente del fatto che l’indagata aveva partorito una bambina vitale del peso di kg. 1,300 circa, dal contenuto delle intercettazioni, evidenzianti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, di avere, a tal fine, effettuato un viaggio in Albania e di avere poi momentaneamente abbandonato tale progetto solo a causa dell’eccessivo costo dell’aborto, nonché dalle stesse parziali ammissioni della donna.
Ha, altresì, messo in luce, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, la coscienza e la volontà della N. di uccidere la bambina di sette mesi da lei generata, lasciandola per circa venti-venticinque minuti immersa nell’acqua del water su cui era rimasta seduta sino all’arrivo dei soccorsi senza chiedere l’intervento del compagno, pure presente, per prelevare il feto.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di N.K. in ordine al delitti di omicidio volontario aggravato a lei contestato.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
2. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La ragione giustificativa dell’introduzione nell’ordinamento del delitto di cui all’art. 578 c.p. e del differente regime sanzionatorio rispetto al delitto di omicidio volontario deve essere colta non sotto il profilo oggettivo, trattandosi comunque di un’offesa arrecata al bene giuridico della vita umana, bensì sul piano soggettivo, dato che il fatto è meno “colpevole” in considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e del contesto di particolare difficoltà in cui esso viene a collocarsi.
Espressione di questa ratio della norma sono la sua configurazione come reato proprio (soggetto attivo del reato è, infatti, la madre e non “chiunque”) e il differente regime sanzionatorio previsto nei confronti dei correi a seconda che abbiano o meno agito, “al solo scopo di favorire la madre”.
Gli elementi specializzanti la fattispecie oggettiva sono due: a) il dato cronologico, atteso che il fatto deve essere commesso durante o “immediatamente dopo” il parto; b) le condizioni di “abbandono materiale e morale” della madre al momento del parto, tali da determinarne la decisione. Queste ultime debbono sussistere oggettivamente e congiuntamente e devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro obiettiva esistenza, la madre non ritiene di potere assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha qualificato il fatto come omicidio volontario e ha argomentato l’insussistenza delle condizioni di abbandono materiale e morale rilevanti ai sensi dell’art. 578 c.p., considerato che il compagno della ricorrente svolgeva una regolare attività lavorativa, l’indagata era assistita non solo dalla propria famiglia di origine ma anche da quella del convivente ed poteva contare sull’aiuto della suocera, con lei coabitante, per accudire il primo figlio da lei avuto.
3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato per quanto attiene alle esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), c.p.p..
Con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio ha valorizzato i tentativi di una diversa versione dei fatti effettuati dall’indagata e prospettati ai familiari che ad essi facevano esplicito riferimento nel corso dei colloqui captati.
Sotto il secondo profilo ha valorizzato il particolareggiato piano di fuga in Albania dell’indagata, predisposto dai familiari e consapevolmente e volontariamente accettato dalla donna come evidenziato dalle intercettazioni svolte.
Circa il concreto pericolo di recidivanza nel reato ha correttamente richiamato la qualità e natura del reato commesso, indicative di una particolare intensità del dolo e del disprezzo della vita e delle relazioni affettive più care.
4. Il ricorso è, invece, fondato per quanto concerne l’adeguatezza della misura.
A tale proposito il Collegio osserva che il giudice, sia in fase di applicazione di una misura cautelare che in sede di riesame, ha il dovere di effettuare una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare alla stregua di una serie di parametri di apprezzamento, di natura tanto oggettiva che soggettiva, quali sono delineati dagli artt. 274 e 275 c.p.p. Ne consegue che sia l’applicazione che il mantenimento delle misure cautelari personali non possono in nessun caso fondarsi esclusivamente su una prognosi di colpevolezza, né mirare a soddisfare le finalità tipiche della pena – pur nelle sue ben note connotazioni di polifunzionalità – né, infine, essere o risultare in itinere prive di un loro specifico e circoscritto scopo.
Esiste, quindi, un nesso inscindibile tra la misura e la funzione cautelare che essa deve assolvere. Ciò comporta che la compressione della libertà personale deve avere luogo secondo un paradigma di rigorosa gradualità, così da riservare alla più intensa limitazione della libertà, attuata mediante le misure di tipo custodiale, il carattere residuale di extrema ratio.
Nel novero dei parametri legislativamente delineati si iscrivono anche i principi di proporzionalità e adeguatezza che sono destinati a spiegare i loro effetti tanto nella fase genetica della applicazione della misura, che nel suo aspetto funzionale della relativa protrazione.
In forza del canone di adeguatezza il giudice deve porre in correlazione logica la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto e il paradigma di gradualità.
Alla stregua del criterio di proporzionalità ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
L’intero sistema così delineato, imperniato sui principi di flessibilità e individualizzazione delle misure, si fonda sulla tendenziale preclusione di qualsiasi forma di automatismo o presunzione. Esso esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare (cfr. Corte Cost., sentenza n. 265 del 2010). Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l’intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni “bidirezionali”, nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo (Sez. U., n. 16085 del 31 marzo 2011).
4.2.L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall’art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.
5. Per tali ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura con conseguente rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Milano.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura e rinvia per nuovo esame al riguardo del Tribunale di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso;
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..

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