SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I sentenza 24 marzo 2016, n. 5919 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 aprile 2016, n. 7068. In materia di intermediazione finanziaria, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all’originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l’esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 11 aprile 2016, n. 7068 Ritenuto in fatto D.M.L. proponeva ricorso ex art. 19 Dlgs n. 5/2003, nei confronti della Banca Passadore & C. SPA, chiedendo dichiararsi la nullità del “contratto di borsa”, per vizio di forma, e la restituzione della somma di Euro 24.903,71, impiegata nell’acquisto di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 febbraio 2016, n. 2900. In materia di intermediazione finanziaria è nullo il contratto di mutuo di lunga durata finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della società erogante con contestuale mandato conferito a quest’ultima per l’acquisto di prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 febbraio 2016, n. 2900 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2016, n. 2535. In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore “un’informazione adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 9 febbraio 2016, n. 2535 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2004, B.S. e C.D. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.) chiedendo dichiararsi la nullità di due contratti di investimento in obbligazioni...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 gennaio 2016, n. 612. In nessuna delle disposizioni articoli 6 lett. d) legge n. 1/1991, 17 lett. b) D.Lgs. n. 415/96, 21 lett. b) D.Lgs. n. 58/98, 28 e 29 delibera Consob n. 11522/98 si prescrive che l’intermediario debba rilasciare attestazione al cliente anche degli ordini di negoziazione ricevuti telefonicamente: l’attestazione è prevista dal regolamento Consob n. 11522/98 (la normativa anteriore non conteneva neppure tale previsione) solo per l’ipotesi di ordini rilasciati presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze. In linea generale, non merita condivisione la tesi secondo la quale la prescritta modalità di registrazione dell’ordine conferito telefonicamente dovrebbe qualificarsi come requisito di forma, sia pure ad probationem, dell’ordine di acquisto o vendita in tal modo conferito all’intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova. Premesso che la normativa primaria contenuta nel T.U.F. (D.Lgs.n.58/1998) non contiene alcuna prescrizione di forma per gli ordini conferiti dal cliente in attuazione del c.d. contratto-quadro relativo ai servizi di negoziazione, bensì solo per quest’ultimo, e che quindi del tutto incongruo sarebbe il ritenere che una siffatta prescrizione fosse stata introdotta solo con la normativa regolamentare di cui alle disposizioni richiamate in ricorso, deve d’altra parte considerarsi come il significato attribuibile al testo di tali disposizioni (in particolare dell’art. 60 reg. n. 11522/98 che per primo ha introdotto la previsione della registrazione), nella misura in cui si limita ad indicare agli intermediari una condotta da tenere in determinati casi, appare piuttosto da collegare con uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere. Deve dunque escludersi che con tali disposizioni regolamentari si sia introdotta un mezzo esclusivo di prova dell’ordine conferito dal cliente, il che esclude anche l’applicabilità della preclusione dettata dall’art. 2725 cod.civ..
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 gennaio 2016, n. 612 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 26 aprile 2008, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto da D.E.M. , F.I. , D.C.A. e D.G. , già titolari dal 1996 di un conto deposito titoli in custodia e amministrazione (dal quale erano...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25212. Nei negozi finanziari di investimento, posto che il contratto quadro, per espressa previsione normativa deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, la stessa forma deve rivestire la procura che l’investitore conferisce ad un terzo ad agire in suo nome e in sua vece con l’intermediario in quanto, essendo un negozio incidente sui requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità a protezione dell’investitore e che perciò non ammette equipollenti o ratifiche, vale il principio della forma per relationem
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 dicembre 2015, n. 25212 Ritenuto in fatto Con citazione del maggio 2008 Z.D. convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la società Simcasse s.p.a. e R.C. , direttrice della succursale di Bologna, deducendo che, con contratto del 14 aprile 1998, aveva conferito l’incarico alla Simcasse di negoziare in...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711. Ribaditi i criteri generali cui l’intermediario è tenuto ad uniformarsi nei rapporti con il cliente in sede di prestazione di servizi di investimento. In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26159. Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e' tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere; cosi' come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Egli incorre anzi nel vizio di omesso esame, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26159 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13687. In tema di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorieta' dell'azione di regresso prevista dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 195, comma 9 nei confronti del responsabile comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio e' destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della societa' o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla societa' o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo un caso di litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 giugno 2014, n. 13687 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2014, n. 8462. In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 aprile 2014, n. 8462 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.B. contro la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda formulata nei confronti della s.p.a. San Paolo IMI avente ad...