Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  10 aprile 2014, n. 8462

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.B. contro la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda formulata nei confronti della s.p.a. San Paolo IMI avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità con restituzione della somma investita e il risarcimento del danno patrimoniale e non derivatogli dagli illeciti commessi dai funzionari della banca convenuta i quali con dolo – responsabili anche di truffa contrattuale – e, in ogni caso, ponendo in essere un’operazione in conflitto di interessi e con violazione dell’art. 21 T.U.F. e del relativo Regolamento CONSOB, gli avevano venduto obbligazioni BEI-99/29 step down. L’attore assumeva di essere stato indotto a stipulare un contratto in grave contrasto con il proprio interesse e del tutto inadatto alle proprie necessità in quanto, vendendo anticipatamente i titoli, egli si sarebbe esposto al rischio di gravi perdite mentre non vendendoli sarebbe rimasto privo dal 2009 di ogni rendimento e il titolo sarebbe stato rimborsato dopo ben 29 anni, circostanza che da sola, data l’età avanzata di esso investitore, rendeva evidente l’inadeguatezza dell’investimento.
Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’incapacità a testimoniare del funzionario che aveva sottoscritto il contratto ma ha rilevato che analoga incapacità non concerneva anche altro funzionario, la cui deposizione rendeva condivisibile la decisione del tribunale. Le caratteristiche del titolo, poi, erano perfettamente descritte nel regolamento di emissione e i titoli non erano ad altissimo rischio. L’unico aspetto di inadeguatezza dell’operazione (lunga scadenza e età avanzata dell’investitore nonché mancata remunerazione dopo i primi anni) era compensata dalla garanzia del capitale investito e dalla discreta remuneratività dei titoli. Sebbene informato S. aveva voluto dar corso all’operazione. L’operazione non era in conflitto di interesse e, infine, era inammissibile, perché tardivamente posta, la questione della nullità del contratto per difetto di forma.
1.1.- Contro la sentenza di appello S.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Intesa San Paolo. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1228, 2049 c.c., 110 c.p., 105 e 246 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto la responsabilità solidale con l’istituto convenuto del teste L.A. , dipendente della banca responsabile dell’operazione di investimento per cui è causa dichiarandolo incapace di testimoniare – e non di A.S. , anch’esso dipendente della banca corresponsabile con il L. dei medesimi illeciti contestati all’attore. Sulla testimonianza dello stesso A. ha poi fondato la propria decisione in relazione alla ritenuta insussistenza degli illeciti contestati dall’attore.
Deduce che anche in relazione ai dipendenti non indicati nominativamente nell’atto di citazione sussisteva la dedotta incapacità a testimoniare.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. b d.lgs. n. 58/1998 in relazione all’art. 28, comma 2, Regolamento intermediari n. 11522/98 e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, il seguente quesito: se “In tema di investimenti finanziari, nel vigore dell’art. 28 del regolamento Consob n. 11522/98, l’obbligo informativo specifico gravante sull’intermediario che venda ad un risparmiatore in età avanzata (il quale abbia precedentemente investito solo in BTP), una obbligazione strutturata di durata trentennale a rendimento predeterminato per i primi dieci anni e che, per i successivi 20 anni, divenga uno zero coupon; obbligazione che, in caso di anticipato disinvestimento, sia idonea a comportare perdite superiori al 40% del capitale investito, può ritenersi adempiuto mediante la consegna all’investitore del documento sui rischi generali degli investimenti e informandolo che l’investimento è soggetto, in relazione alla variabile del rendimento, a sensibili oscillazione dei corsi senza che sia in alcun modo specificato in quale misura e per quali motivi tale oscillazione dei corsi può verificarsi”.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 21 comma 1 lettera “a” D. Lgs. 58/98 in relazione all’art. 29 Regolamento intermediari n. 11522/98 e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: se “in tema di investimenti finanziari e nel vigore dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, in presenza di risparmiatore alieno da propensione al rischio e privo di esperienza in materia di obbligazioni strutturate, l’intermediario deve o meno ritenere inadeguata al profilo dello stesso risparmiatore l’operazione con la quale il medesimo risparmiatore intenda acquistare, per importo pari a un terzo della propria liquidità, un’obbligazione strutturata con elevata prima cedola al fine di rivenderla dopo lo stacco di tale cedola, esponendosi con ciò alla possibilità di una perdita rilevante del capitale investito pur se il titolo è idoneo a recuperare successivamente anche più dell’originaria quotazione e, in ogni caso, l’obbligo posto dal predetto art. 29 può ritenersi assolto da parte dell’intermediario per effetto di una dichiarazione del cliente nella quale quest’ultimo dichiari, in relazione a standardizzati profili di rischio relativi a generiche tipologie di investimento, di ritenere l’investimento a sé adeguato in relazione ai suoi obiettivi di investimento e alle risorse finanziarie (senza alcuna menzione alla propensione al rischio e alla esperienza in materia finanziaria dell’investitore”.
2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 lettera “c” D. Lgs. 58/98 in relazione all’art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98 e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, il seguente quesito: se “in tema di investimenti finanziari e nel vigore dell’art. 27 Regolamento n. 11522/98 deve o meno ritenersi effettuata in conflitto di interessi l’operazione con la quale l’intermediario proponga e venda in contropartita diretta al cliente un titolo, non confacente al profilo del medesimo cliente, collocato da società del proprio gruppo, emesso lo stesso giorno della vendita al cliente, e la vendita allo stesso cliente sia effettuata a prezzo superiore a quello di collocamento”.
3.- Il primo motivo è infondato.
Invero, da tempo questa Corte ha precisato che non importa incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell’operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio (Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 04/03/1993). Principio correttamente applicato dalla Corte di merito al teste A. , non indicato, in citazione, come “coautore” dell’attività truffaldina imputata ai dipendenti della convenuta. D’altra parte, questa Corte ha da tempo ritenuto sussistente la capacità a testimoniare – in giudizi concernenti il licenziamento di un lavoratore – gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro ancorché a carico degli stessi possano profilarsi, in relazione al fatto contestato al dipendente licenziato, omissioni loro imputabili come illeciti penali, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 1983, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 384, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede l’incapacità a deporre nel giudizio civile di chi è imputato di un fatto-reato su circostanze relative o connesse al fatto medesimo (cfr. Sez. lav., n. 1341/1993. V., anche, Sez. lav., n. 20731/2007).
3.1.- Il secondo e il terzo motivo – là dove non sono inammissibili per le ragioni infra esposte – sono infondati.
Va premesso, invero, che la Corte di merito, nell’esaminare l’appello incidentale dell’odierno ricorrente, ha evidenziato l’inapplicabilità, nella concreta fattispecie, della norma di cui all’art. 23, ult. comma, d. lgs n. 58 del 1998, la quale dispone che “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Ciò in quanto “com’è agevole rilevare, questa speciale inversione dell’onere della prova opera nelle cause in cui si agisce per il risarcimento del danno e dunque non nelle cause che hanno oggetto la validità dei contratti in tema di operazioni di investimento. In ogni caso, non si vede come la norma possa valere a superare la suddetta preclusione processuale operante per il solo fatto che, in primo grado, la nullità (o annullabilità o risoluzione) del contratto era stata denunciata siccome conseguente alla violazione di una serie di norme in tesi imperative tra le quali non era contemplata quella che impone, per il contratto di investimento, la forma scritta”. Ciò premesso, la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame che tendeva “a una modificazione dell’originaria domanda”, ritenuta inammissibile. Tale capo della sentenza non è stato specificamente (né genericamente) impugnato.
Lo stesso ricorrente, nel ricorso (v. pag. 19-20), ha ribadito che la sua domanda tende alla declaratoria di nullità, all’annullamento o alla risoluzione del contratto di investimento.
Pertanto, va applicato il principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007).
Ciò comporta, da un lato, l’irrilevanza delle denunciate violazioni della normativa T.U.F. e del Regolamento Consob – in quanto invocate ai fini dell’accoglimento delle domande di nullità, annullamento e risoluzione – e, dall’altro, a cagione anche dell’omessa impugnazione del capo relativo all’onere della prova nonché dell’infondatezza del motivo relativo all’incapacità a testimoniare del teste A. , l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo nella parte in cui veicolano censure in fatto, dirette ad ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Nel mentre la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione della decisione impugnata. In particolare ha escluso la natura rischiosa dell’investimento, stante la solidità dell’emittente, inoltre ha evidenziato la completezza delle informazioni fornite all’investitore, evidenziando la natura delle obbligazioni aventi le seguenti caratteristiche: 1) il prestito obbligazionario ha la durata di 30 anni e alla scadenza le obbligazioni saranno rimborsate alla pari; 2) l’interesse per il primo anno è pari al 10,50%; 3) l’interesse per gli anni dal secondo al nono è pari al 5%; 4) fino alla scadenza, poi, non più dovuta alcuna cedola “essendo gli interessi per il periodo rappresentati dal premio di rimborso”: 5) il premio di rimborso è pari al 120%. Caratteristiche che rendevano evidente che, qualora l’investitore intendesse anticipatamente recedere dall’investimento – come avvenuto nella concreta fattispecie – subito dopo avere incassato la prima e più pingue cedola, egli non potesse non scontare un’immediata diminuzione del prezzo non foss’altro perché l’obbligazione posta in vendita veniva ad avere un tasso residuo notevolmente diminuito in ragione di una durata solo di poco ridotta. Peraltro, come era emerso dalle dichiarazioni testimoniali di A. , in sede di colloqui tra il cliente e il personale della banca era stato affrontato espressamente il problema della pronta negoziabilità delle obbligazioni. Infatti, come aveva dichiarato il teste, “S. era intenzionato a sfruttare questo tipo di investimento, perché gli offriva l’opportunità di riscuotere un interesse elevato per il primo anno e gli consentiva di cedere subito dopo il titolo”; il funzionario, però, lo aveva avvertito che “qualora avesse optato per la vendita dopo il primo anno – non c’era certezza in ordine alla parità di prezzo, nel senso che non era detto che si sarebbe potuto ottenere quello stesso prezzo che era stato pagato per l’acquisto”. Dalla testimonianza era altresì emerso che: A. aveva sconsigliato l’investimento; S. aveva insistito comunque per darvi corso; vi era stata una vera e propria trattativa che venne poi conclusa da L. con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto; a S. erano stati fatti visionare ed erano stati consegnati i documenti contenenti le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria. Non privo di rilievo, infine, è l’accertamento compiuto dalla Corte di merito secondo cui non era vero che il titolo non avrebbe potuto essere rinegoziato prima della sua scadenza. Esso, infatti, era quotato sul mercato borsistico (ammesso alla quotazione ufficiale con provvedimento Consob il giugno 1999 n. 4606) e il suo prezzo, contrariamente a quanto sostenuto dallo S. , aveva garantito e garantiva “la possibilità di rientrare del capitale investito, considerate le cedole nel frattempo staccate, non solo senza perdite ma anche con discreti guadagni (nel febbraio 2005… il valore si era assestato su 95,5 contro 100,35 di acquisto, tenuto però conto che erano stati già incassati interessi pari al 30,5% lordo)”. Correttamente, poi, la Corte di merito ha rilevato che tale ultima constatazione valeva “a togliere rilievo all’enfatizzazione, da parte dell’appellante, del rapporto tra la lunga durata del prestito e la sua non più giovane età: infatti, sarebbe stato ben possibile e senza riportare alcuna perdita anche un disinvestimento a pochi anni dall’acquisto”.
3.2.- Il quarto motivo è infondato.
Invero, la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell’art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l’intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l’annullabilità dell’atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 28432 del 22/12/2011).
Con accertamento in fatto sorretto da congrua e logica motivazione la Corte di merito ha escluso, peraltro, che la banca avesse praticato un prezzo di vendita superiore a quello di quotazione del titolo, non rilevando il prezzo di collocamento per essere già scaduto il termine di quest’ultimo al momento della negoziazione.
Talché il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *