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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 12 maggio 2014, n.19472. Dichiarati colpevoli rispettivamente del reato di ricettazione di telefono cellulare compendio di furto e di favoreggiamento personale per avere aiutato la complice ad eludere le investigazioni dell'Autorità avendo dichiarato falsamente che quest'ultima aveva trovato il telefono smontato e abbandonato vicino ad un cassonetto della spazzatura ed erano stati condannati, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche e con l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di venti giorni di reclusione e Euro duecento di multa la prima e di venti giorni di reclusione il secondo, pene interamente condonate. In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal comma 1 del predetto articolo

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza del 12 maggio 2014, n.19472 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente – Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere – Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere – Dott. IASILLO Adriano – Consigliere – Dott. RAGO Geppino – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2014, n. 15386. Il furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, deve considerarsi aggravato per l'esposizione alla pubblica fede a norma dell'art. 625, n. 7 cod. pen., quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo, come autoradio, attrezzi in dotazione per le minute riparazioni, i pezzi di ricambio comunemente indispensabili e i documenti di circolazione che, per necessita o consuetudine, non vengano portati via al momento in cui l'autoveicolo viene lasciato incustodito. Allorché il furto ricada, invece, sopra oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'autovettura, per la sussistenza dell'aggravante de quo deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella "buona fede" dei consociati e nel rispetto della cosa altrui che dagli stessi è lecito pretendere, tenendo altresì conto che il concetto di "necessità" va inteso in senso relativo e non assoluto e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  3 aprile 2014, n. 15386 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’1/10/2012, ha confermato, in punto di responsabilità, quella emessa dal Tribunale di Urbino, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di C.A. per furto aggravato in danno di P.A. ed ha rimodulato la...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 25 marzo 2014, n. 14022. In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  25 marzo 2014, n. 14022 Fatto e diritto 1. In via preliminare va rilevato che non osta alla celebrazione dell’odierna udienza la circostanza che il difensore del ricorrente, avv. Carlo Raffaglio, ha comunicato via fax alla cancelleria di questa Corte, in data 7.1.2014, di essere stato nominato solo...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2014, n. 13832. Responsabile del delitto di furto in abitazione per essersi impossessato di un computer portatile, detenuto all'interno dell'ufficio nell'agenzia di assicurazioni

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 marzo 2014, n. 13832 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18 luglio 2012 la Corte d’Appello di Torino, in ciò parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Biella (invece riformata in ordine ad altri reati), ha riconosciuto D.G. responsabile del delitto di furto...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 marzo 2014, n. 12473. Sussiste la circostanza aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa; l'approfitta mento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 marzo 2014, n. 12473 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello de L’Aquila ha confermato l’affermazione di responsabilità di C.R. in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 4 e 7, 61 n. 10, cod. pen., per avere...