Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 26 maggio 2014, n. 21309

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente
Dott. OLDI Paolo – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 26/04/2012 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D’ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, il 20/02/2008; l’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un delitto qualificato ex articolo 624-bis cod. pen., consistito nella sottrazione di una somma di denaro dalla borsa di (OMISSIS), riposta da costei in un vano adibito a deposito presso una pizzeria.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che nella fattispecie concreta:
dovrebbe intendersi ravvisabile un mero tentativo di furto, dal momento che alla sottrazione del denaro ricordato non segui’ il successivo, autonomo impossessamento da parte sua (al contrario, egli si limito’ a restituire i contanti appena trafugati alla persona offesa, subito dopo essere stato sorpreso nell’atto di frugare nella borsetta); – sarebbe da escludere la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 624-bis cod. pen., in quanto un esercizio commerciale non puo’ intendersi luogo adibito a privata dimora, come gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’. Il (OMISSIS) deduce altresi’ l’intervenuta prescrizione del reato, dovendosi applicare nel caso in esame la disciplina previgente la Legge n. 251 del 2005 (il fatto si assume commesso il (OMISSIS)) in ragione del gia’ riconosciuto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
1.1 Innanzi tutto, si rileva che la sentenza oggetto di ricorso venne emessa il 26/04/2012, con successivo deposito della motivazione entro i 15 giorni (l’08/05/2012). Il (OMISSIS), presente in occasione del giudizio di appello nello stato di detenuto per altra causa, si limito’ a rappresentare la volonta’ di rinunciare a trattenersi in aula al momento della lettura del dispositivo; a questo punto, non poteva spettargli la notifica dell’estratto contumaciale, che secondo l’orientamento interpretativo che il collegio ritiene di far proprio non compete neppure all’imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire tout court (v. Cass., Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009, Del Tosto).
Il ricorso dell’imputato risulta depositato il 02/10/2012, abbondantemente oltre il termine previsto dall’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera b).
1.2 In ogni caso, quand’anche si intendesse privilegiare una opposta lettura della questione processuale appena evidenziata, i motivi di ricorso si palesano comunque inammissibili.
Quanto al problema della ravvisabilita’ nel caso di specie di un’ipotesi di tentato furto (essendovi stata secondo il ricorrente la sola sottrazione del denaro della (OMISSIS)), deve rilevarsi che, sul punto della consumazione del reato, non erano state avanzate doglianze in sede di motivi di appello. Nel corpo dello stesso ricorso si da peraltro atto che “l’imputato, seppure impossessato della somma di denaro, riponendola in tasca, non ha mai conseguito la piena disponibilita’ autonoma al di fuori della vigilanza del precedente possessore”: ergo, e’ lo stesso (OMISSIS) a segnalare che vi fu impossessamento, con tanto di precisazione che si mise le banconote in tasca. Proprio in virtu’ di tali elementi di fatto, pacificamente ammessi, la sentenza di primo grado segnalo’ apertis verbis: “trattasi di furto consumato in quanto l’imputato si era gia’ impossessato della somma di denaro, per essersela messa in tasca; infatti la teste ha dichiarato che il borsellino era gia’ stato svuotato del denaro ivi contenuto, e che il giovane prese la somma di euro 35,00 dalla tasca del pantalone”.
La censura del ricorrente, oltre che irrituale, si rivela pertanto manifestamente infondata: e’ opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte affermato che “nell’ipotesi di furto in abitazione, il nascondere nelle tasche una parte della refurtiva, nella specie alcuni gioielli, integra il reato consumato, e non gia’ tentato. Ed infatti, l’agente, con l’occultamento dei preziosi sulla propria persona, realizza l’impossessamento degli stessi in quanto, celandoli all’altrui vista, li sottrae al controllo diretto ed alla disponibilita’ dell’avente diritto e li pone di fatto sotto il proprio dominio esclusivo. Ne’ rileva la circostanza che il soggetto sia stato sorpreso all’interno del luogo ove ha agito e, quindi, non abbia portato fuori gli oggetti, in quanto il recupero di questi avrebbe comunque richiesto l’effettuazione di una perquisizione personale, che sola avrebbe consentito al legittimo proprietario di riacquistarne la disponibilita’” (Cass., Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995, Spataro, Rv 204056).
Il ricorrente, come gia’ nell’impugnare la sentenza di primo grado, contesta poi che un esercizio commerciale possa ritenersi luogo di privata dimora, od a questa assimilato. Va in primis evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte non ha comunque affermato, laddove e’ stato ritenuto che un negozio od un locale aperto al pubblico sia da intendere luogo di privata dimora, che cio’ sia possibile soltanto negli orari di chiusura dell’esercizio, come sostenuto dalla difesa dell’imputato in sede di discussione orale: la non apertura alla clientela deve infatti leggersi nel senso della concreta preclusione di un vano all’accesso da parte di terzi, il che puo’ accadere sia quando un soggetto si introduca di notte in un ristorante gia’ chiuso, con il titolare ad esservisi trattenuto per esigenze personali o connesse al lavoro (v. Cass., Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009, Caglioni), sia laddove il reo – sempre con riguardo a ristoranti, ma in orario di apertura – penetri in luoghi cui la clientela non sia ammessa, come uno spogliatoio (v. Cass., Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003, Solimano).
La sentenza da ultimo ricordata risulta pertanto essersi occupata di una fattispecie in tutto analoga a quella oggi sub judice, visto che la borsa della (OMISSIS) era stata riposta in un magazzino dove erano normalmente sistemati gli effetti personali di chi si occupava della gestione della pizzeria: e, come si legge nella sentenza di primo grado, la persona offesa vi svolgeva appunto attivita’ lavorativa, in ausilio al fratello che ne era il formale titolare.
I principi appena evidenziati appaiono in linea con la costante giurisprudenza di legittimita’, dove si e’ ad esempio affermato che “integra il reato di furto in abitazione (articolo 624-bis cod. pen.) la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico, considerato che e’ da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata” (Cass., Sez. V, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv 249850); gia’ in precedenza, la fattispecie qui contestata era stata ritenuta configurabile anche nel caso del furto di indumenti e delle chiavi di un’autovettura presso un locale adibito a spogliatoio, all’interno di un palazzo di giustizia (v. Cass., Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri).
A convincere definitivamente della manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame e’ infine la lettura della sentenza di questa Corte che e’ lo stesso (OMISSIS) ad invocare a sostegno della tesi ribadita. La massima ufficiale della pronuncia della Sezione Sesta, n. 18200 dell’08/05/2012 (ric. Padolecchia) recita infatti che “non integra il reato di furto in abitazione (articolo 624-bis cod. pen.), ma quello previsto dall’articolo 624 cod. pen., la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta in un negozio, non potendo quest’ultimo ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora” (Rv 252647); la motivazione offre tuttavia spunti di assoluto interesse per confermare l’orientamento interpretativo cui il collegio ritiene di aderire.
Nella pronuncia de qua si precisa infatti che “l’articolo 624-bis cod. pen., innovando rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 625 cod. pen., che puniva piu’ gravemente la condotta di furto realizzatasi attraverso la introduzione o l’intrattenersi in un edificio destinato ad altrui “abitazione”, prevede nella nuova formulazione, vigente dal 2001, la condotta dell’impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato “a privata dimora”: innovazione, questa, che, recependo in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di “abitazione” presente nella vecchia formulazione, ha comportato che debba intendersi piu’ gravemente valutato e punito il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. Tale e’ appunto il luogo di “privata dimora”, nozione piu’ ampia e comprensiva di quella di “abitazione” (come e’ dimostrato anche dalla formulazione dell’articolo 614 cod. pen., ove entrambe le nozioni sono presenti), idonea ad abbracciare qualsiasi luogo (diverso dalla casa di abitazione) dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attivita’ individuale per i motivi leciti piu’ vari: studio, cultura, lavoro, svago, commercio. In tal senso, sono stati ritenuti luoghi di privata dimora lo stabilimento industriale, il partito politico … e anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l’esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un’attivita’ lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso … Cio’ chiarito, deve osservarsi che sia il senso della descritta ampia nozione di privata dimora, sia la formulazione dell’articolo 624-bis cod. pen. (che fa riferimento alla introduzione del reo) non appaiono idonee a far ricomprendere nell’ambito applicativo di tale norma incriminatrice le condotte di furto che, come nella specie, si verificano all’interno di un pubblico esercizio o di un negozio durante l’orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico. In tali casi, infatti, si e’ chiaramente fuori dalla ratio della norma in questione, che vuole assicurare particolare protezione ai luoghi nei quali si compiano, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. Nella sottrazione di una cosa a un avventore presente in orario di apertura in un negozio o in un pubblico esercizio, sia la condotta illecita (non rivolta, fra l’altro, in danno di chi ivi svolge la propria attivita’ lavorativa), sia la “introduzione” dell’autore del fatto afferiscono a luogo aperto al pubblico e non ne coinvolgono in alcun modo la potenziale dimensione privata”.
Quel che conta, anche per la sentenza evocata dalla difesa, e’ dunque che esista un contesto di protezione dei luoghi di cui si discuta, il che non e’ a ravvisarsi quando il furto sia commesso presso un negozio aperto al pubblico, negli spazi effettivamente accessibili a chiunque e in danno di un cliente dello stesso; ma un contesto siffatto esiste senz’altro laddove il derubato sia – come nella fattispecie odierna – una persona che lavora nel negozio, e il fatto venga commesso in uno spazio riservato.
2. Non e’ pertanto possibile ritenere perfezionata la prescrizione del reato, in ipotesi venuta a maturare il 15/06/2012 (comunque, in data successiva rispetto alla pronuncia di appello). Oltre a risultare assorbente quanto gia’ segnalato in punto di tardivita’ dell’impugnazione, deve ricordarsi che per consolidata giurisprudenza di questa Corte un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen.” (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, in quanto riconducibile alla volonta’ del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, cosi’ equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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