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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 31677. Nella diffamazione via internet, quando non sia possibile determinare il luogo di consumazione del reato, la competenza non va individuata con riferimento all’ubicazione dei server che ospitano i contenuti diffamatori bensì guardando al luogo dove i dati sono stati immessi nelle rete

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 31677 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente Dott. FUMO Maurizio – Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 giugno 2015, n. 25230. La truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale. Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte dei soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l’oggetto materiale dei reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione dei patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento dei profitto da parte dei soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 giugno 2015, n. 25230 Rilevato in fatto 1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito dei giudizio nei confronti di A.M. imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571. Confermato l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella Giurisdizione dello Stato ove si trovano le cd. “vittime secondarie”; e cioè, i soggetti che dall’evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571 Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 13 febbraio 2014 I’ENKA INSAT VE SANAYI A.S. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito dei giudizio promosso nei suoi confronti dalla FRENER & REIFER s.r.l.( FR Italia), dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto la...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035. la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1939, nel testo di cui al protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento italiano rispettivamente con la legge 19 maggio 1932 n. 841 e con la legge 3 dicembre 1962 n. 1832) – secondo cui "l'azione di responsabilità dovrà essere promossa a scelta dell'attore nel territorio di uno Stato contraente innanzi al tribunale del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione" – ha predisposto solo il criterio di collegamento al fine di determinare lo Stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, e non vale come criterio attributivo della competenza interna dello Stato aderente del quale è stata determinata la giurisdizione. Dal tenore dell'intera disposizione, infatti, si ricava che il disegno manifestato dal legislatore uniforme con la norma de qua è stato quello di affidare al criterio del collegamento a uno dei fori alternativi contemplati dalla norma in oggetto la individuazione dello Stato aderente, in cui è giustificato radicare la giurisdizione per tali controversie e di lasciare all'ordinamento giuridico interno la disciplina del processo introdotto innanzi al giudice dello Stato aderente, disciplina necessariamente comprendente le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 ottobre 2014, n. 22035 Svolgimento del processo Con citazione dell’agosto 2001 la s.p.a. Vittoria Assicurazioni – premesso che aveva provveduto a risarcire i danni conseguenti alla perdita di colli di una spedizione, affidati per il trasporto aereo nel novembre del 2000 dallo spedizioniere Franco Vago s.p.a. alla...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866. In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente" – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866 Svolgimento del processo C.N. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2013, con la quale il Tribunale di Bologna – accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta Z.D. – ha declinato la propria competenza in favore del...

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