Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 giugno 2015, n. 25230

Rilevato in fatto

1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito dei giudizio nei confronti di A.M. imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella cui circoscrizione era stato conseguito il profitto dei reato. Come risulta dal capo di imputazione a M. era stato contestato di aver promesso e garantito a R.C. per la somma di mille euro la vendita di autovettura Fiat Panda 4×4 a mezzo del sito internet autoscout24.it, inducendolo in errore sull’imminente passaggio di proprietà e sul buon fine della trattativa, procurandosi l’ingiusto profitto di 400 euro richiesta e ottenuta a mezzo di ricarica su carta postepay a se’ intestata, con pari danno della persona offesa.
A ragione della decisione, osservava che M. aveva incassato il danaro della vendita tramite accreditamento sulla propria postepay, conseguendo il profitto in Borgosatollo, provincia di Brescia, luogo della sua residenza idoneo a radicare la competenza territoriale anche in forza della regola suppletiva prevista dall’art. 9 cod. proc. pen..
2. II Tribunale di Brescia, a sua volta, si riteneva incompetente osservando che la consumazione dei delitto si era verificata al momento e all’atto con cui la persona offesa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta “ricaricabile” postepay dell’imputato, essendovi coincidenza temporale tra il versamento dei denaro da parte della persona offesa e il conseguimento dei profitto da parte dell’autore del reato (essendo la ricarica immediatamente eseguita al momento stesso del versamento effettuato dall’offeso), con la conseguenza che la competenza per territorio doveva essere radicata nel luogo di compimento dell’ operazione, cioè Favara, compresa nel circondario del Tribunale di Agrigento.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici a conoscere dei processo consegue una stasi insuperabile, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
2. II conflitto va risolto riconoscendo la competenza dei Tribunale di Agrigento. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’ autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” dei soggetto passivo (S.U. – 16.12.98, Cellammare, CED 212079).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che la truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. II – 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. II – 16.04.97, Tassinari, CED 207831). Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte dei soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l’oggetto materiale dei reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione dei patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una
carta propria o di terzi. Il conseguimento dei profitto da parte dei soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento, cioè Favara.
3. Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Agrigento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza dei Tribunale monocratico di Agrigento, cui dispone trasmettersi gli atti.

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