cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4715/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano a decidere sulla causa di cui in premessa, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. 70/2014 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO

(OMISSIS) proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, col quale su ricorso dell’avv. (OMISSIS) le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 44.146,60, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in relazione a varie controversie. A sostegno dell’opposizione, la preliminare eccezione d’incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, competente essendo il Tribunale di Milano, luogo quest’ultimo di effettiva sua dimora, nonche’ la continenza della causa con altra, previamente instaurata dalla (OMISSIS) innanzi a quest’ultimo foro, per l’accertamento di profili di responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS).

Questi resisteva e contestava la dedotta incompetenza.

Con ordinanza del 18.2.2014 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, competente essendo il Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, assorbita la questione di continenza. Osservava il giudice aretino che, soggiacendo il rapporto contrattuale dedotto a base della domanda al Decreto Legislativo n. 206/05 (codice del consumo), la nozione di residenza doveva essere intesa in senso non formale, cioe’ corrispondente alle risultanze dei registri anagrafici, bensi’ sostanziale, quale luogo di dimora abituale, in base all’articolo 43 c.c.. Nella specie, proseguiva, era pacifico che la (OMISSIS), sebbene anagraficamente residente in (OMISSIS), dimorava abitualmente e da anni a (OMISSIS), ove ella aveva anche la sua sede di lavoro presso la Sopraintendenza ai Beni Culturali. Osservava, inoltre, che a (OMISSIS) la (OMISSIS) aveva ricevuto la corrispondenza inoltratale dall’avv. (OMISSIS), corrispondenza che, invece, precedentemente inviata al luogo di residenza anagrafica non era stata ritirata.

Proposto regolamento di competenza da parte dell’avv. (OMISSIS) e attivato il relativo procedimento camerale, il Procuratore Generale nel rassegnare le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, cui sono state comunicate le conclusioni del Procuratore Generale, ha depositato memoria e prodotto documenti.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

IN DIRITTO

1. – Il Procuratore Generale osserva che l’ordinanza impugnata e’ conforme al principio affermato da questa Corte Suprema, secondo cui in tema di controversie tra consumatore e professionista, il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u), (c.d. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, e’ quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva (principio affermato dalla S.C. per il caso di accertata abituale dimora, cioe’ della vita lavorativa e familiare degli attori, in un luogo non ricompreso nel circondario del tribunale corrispondente a quello della loro residenza anagrafica) (Cass. n. 23979/10).

Ritiene, quindi, che il giudice di merito abbia rilevato sulla base di elementi obiettivi, quali la risalente conoscenza dello stesso avv. (OMISSIS) dell’abituale dimora della (OMISSIS) in (OMISSIS), la numerosa corrispondenza reciprocamente inviata e ricevuta dalle parti, nonche’ il luogo di lavoro della stessa (OMISSIS) sito in (OMISSIS), che la residenza anagrafica non coincideva con quella effettiva, cioe’ con la dimora abituale, e che di conseguenza resta superata la presunzione semplice derivante dai dati anagrafici.

2. – Tali conclusioni devono ritenersi condivisibili, non essendo, invece, fondate, le ragioni di segno opposto svolte dalla parte ricorrente.

Infatti, la circostanza che in (OMISSIS) la (OMISSIS) sia proprietaria di due immobili, stipuli i relativi contratti di locazione, intrattenga un rapporto di c/c ed abbia il suo domicilio fiscale, non vale a dimostrare che ella mantenga ivi anche la sua residenza abituale. Si tratta, invero, di elementi di fatto che dimostrano come in (OMISSIS) si localizzi il centro degli interessi economici della (OMISSIS), vale a dire il domicilio di lei; ma cio’ non dimostra che tale luogo coincida anche con quello di residenza, ossia di dimora abituale.

Ne’ vale in senso opposto il fatto che la notificazione a mezzo posta del regolamento di competenza sia avvenuta con successo in (OMISSIS) e che, per contro, non sia andata a buon fine quella tentata in via (OMISSIS). Si tratta di fatti successivi alla proposizione della domanda giudiziale, che nulla se non le mere asserzioni di parte ricorrente accreditano come espressivi di una situazione esistente gia’ a detta epoca.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

5. – Ricorrono le condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *