Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43172.
La massima estrapolata:
La definizione giuridica di discarica abusiva e’ rinvenibile nel Decreto Legislativo n. 36/2003, il cui articolo 2, comma 1, lettera g), afferma che per discarica deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche’ qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu’ di un anno”, mentre, secondo tale disposizione, “sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, essendo in tal modo possibile, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attivita’ di gestione di rifiuti.
Nell’ottica del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, la differenza della nozione di “discarica” rispetto a quella di “smaltimento”, precisandosi che tali attivita’, pur avendo in comune talune operazioni (come il conferimento dei materiali e la loro deposito), presentano caratteri tra loro molto diversi, posto che, mentre nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalita’ (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), viceversa, nella discarica, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito e ammasso. Ne consegue che si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. Quanto poi alla differenza con il mero abbandono di rifiuti, la stessa e’ stata individuata da questa Corte evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attivita’, rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica abusiva.
Quest’ultima si caratterizza, in definitiva, per avere una o piu’ tra le seguenti caratteristiche, la cui presenza costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, piu’ o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneita’ dell’ammasso dei materiali; definitivita’ del loro abbandono; degrado, almeno tendenziale, dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali.
Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43172
Data udienza 15 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/06/2017 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZUNICA Fabio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2017, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 17 ottobre 2016, con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 3.000 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui all’articolo 110 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3; la contestazione mossa agli imputati era in particolare quella di avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualita’, il primo, di legale rappresentante e gestore della ” (OMISSIS) s.r.l.”, affittuaria dell’area e proprietaria dei mezzi utilizzati per la gestione dei rifiuti e, il secondo, di conducente dell’autocarro Iveco Magirus targato (OMISSIS), trasportato illecitamente, accumulato e depositato su un nudo terreno, in un’area di circa 8.000 mq., sita in (OMISSIS), con destinazione urbanistica agricola, diversi quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in materiali inerti derivanti da demolizioni edili, carcasse di veicoli, pneumatici in disuso, cosi’ di fatto costituendo una discarica abusiva, fatto accertato in (OMISSIS), con condotta perdurante.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello salernitana, (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui contestano la mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a un richiamo acritico della sentenza di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con i motivi di gravame, non avendo ad esempio la Corte di appello considerato che il materiale rinvenuto sull’autocarro Iveco Magirus non era qualificabile come rifiuto, ma come materia prima secondaria per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente 15 luglio 2005, n. UL/2007/5205, trattandosi di misto riciclato, cioe’ di materia prima secondaria per l’edilizia a pezzatura variabile; la medesima considerazione valeva anche per i cumuli presenti sul sito, essendo il filo di ferro arrugginito soggetto a riutilizzo, al pari degli pneumatici, suscettibili di essere riutilizzati come ricambi per gli automezzi di proprieta’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
1. A differenza di quanto lamentato nei ricorsi, occorre evidenziare che la Corte di appello non si e’ limitata a un acritico recepimento delle conclusioni del primo giudice, ma si e’ adeguatamente confrontata con ciascun motivo di impugnazione, rilevandone l’infondatezza con argomentazioni logiche e coerenti.
In particolare, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale ha richiamato l’attivita’ investigativa della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore e in particolare il controllo della mattina del 14 novembre 2013, allorquando i militari fermavano l’autocarro Iveco Magirus targato (OMISSIS), mentre era intento a scaricare materiale di risulta all’interno di un’area recintata, estesa per circa 8.000 mq., sita in localita’ (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS).
Il sopralluogo del fondo dove era stato fermato l’autocarro consentiva di accertare la presenza di svariato materiale, accumulato alla rinfusa e costituito prevalentemente da inerti provenienti da demolizione di fabbricati, da alcune vetture in disuso, compresa una carcassa di una Wolkswagen, oltre che da un cassone con pneumatici usurati, un bidone e molteplici fili di ferro arrugginiti.
Il conducente e il passeggero dell’autocarro venivano identificati, rispettivamente, in (OMISSIS), dipendente della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, proprietaria del veicolo, e (OMISSIS), che, oltre ad essere anch’egli dipendente della ” (OMISSIS)”, era anche legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, in favore della quale era stata concessa in locazione l’area dove erano presenti i rifiuti, in forza di scrittura privata del 19 aprile 2011. Partendo da questa premessa fattuale, invero non contestata, i giudici di appello, ampliando il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, sul punto abbastanza scarno, hanno correttamente inquadrato la vicenda delineata dalle risultanze probatorie nel reato Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 3.
Al riguardo e’ stata richiamata, in modo pertinente, la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Rv. 269914, Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Rv. 257996, Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Rv. 229062 e Sez. 3, n. 25463 del 15/04/2004, Rv. 228689), secondo cui la definizione giuridica di discarica abusiva e’ rinvenibile nel Decreto Legislativo n. 36/2003, il cui articolo 2, comma 1, lettera g), afferma che per discarica deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche’ qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu’ di un anno”, mentre, secondo tale disposizione, “sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, essendo in tal modo possibile, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attivita’ di gestione di rifiuti.
Nell’ottica del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, e’ stata inoltre precisata la differenza della nozione di “discarica” rispetto a quella di “smaltimento”, precisandosi che tali attivita’, pur avendo in comune talune operazioni (come il conferimento dei materiali e la loro deposito), presentano caratteri tra loro molto diversi, posto che, mentre nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalita’ (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), viceversa, nella discarica, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito e ammasso. Ne consegue che si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. Quanto poi alla differenza con il mero abbandono di rifiuti, la stessa e’ stata individuata da questa Corte evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attivita’, rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica abusiva.
Quest’ultima si caratterizza, in definitiva, per avere una o piu’ tra le seguenti caratteristiche, la cui presenza costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, piu’ o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneita’ dell’ammasso dei materiali; definitivita’ del loro abbandono; degrado, almeno tendenziale, dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali.
In coerenza con tali indirizzi ermeneutici, la sentenza impugnata ha osservato che quella realizzata dagli imputati era qualificabile come una vera e propria discarica, essendo state valorizzate in tal senso, in quanto desumibili anche dall’ampio carteggio fotografico raffigurante l’area, la diversa tipologia e la consistente quantita’ di materiale presente nel sito, costituito da inerti frammisti a ferro arrugginito, una carcassa di una Polo Volkswagen, un trattore stradale in disuso, un bidone e un cassone contenenti numerosi pneumatici usurati.
Nel dare risposta alle obiezioni difensive, la Corte di appello ha evidenziato che l’accumulo disomogeneo dei rifiuti, alcuni dei quali tra loro commisti, consentiva di affermare, da un lato, che lo sversamento era stato continuo e progressivo e, dall’altro, che lo scarico dei materiali non poteva essere inquadrato nell’attivita’ propedeutica alla messa in riserva e alla vendita del materiale edile, ovvero nell’oggetto sociale della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, non conciliandosi affatto la presenza di ferro, di pneumatici in disuso, di carcasse di autovettura e di bidoni di alluminio con l’attivita’ che avrebbe dovuto compiere la predetta societa’.
A tali considerazioni, di per se’ gia’ dirimenti, la Corte territoriale ha poi aggiunto l’ulteriore pregnante rilievo che, come accertato dai funzionari dell’Arpac, una cospicua parte del materiale di risulta (pietrame vario, asfalto, ecc.), risultava non solo sversata, ma anche sotterrata, a una profondita’ variabile tra i due e i tre metri dal piano calpestabile, il che, vista anche la presenza di un escavatore nel fondo, confermava che i rifiuti, dopo lo sversamento, venivano appianati con un progressivo livellamento del terreno, per cui la tesi difensiva del riutilizzo del materiale e’ stata ragionevolmente respinta dalla Corte territoriale, in quanto smentita dalle attivita’ di sotterramento dei rifiuti e di spianamento del terreno. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto aderente alle risultanze probatorie acquisite e in linea con le coordinate interpretative prima richiamate, resiste ampiamente alle censure difensive, che si limitano a riproporre temi gia’ trattati ed efficacemente superati dai giudici di appello, con argomenti privi di elementi di illogicita’ e dunque non censurabili in questa sede.
4. Stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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