L’inosservanza delle prescrizioni, previste per l’esercizio della attività di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, integra gli elementi del reato reato proprio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43174.

La massima estrapolata:

L’inosservanza delle prescrizioni, previste per l’esercizio della attività di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, integra gli elementi del reato reato proprio, in quanto l’agente è necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo, permanente e formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43174

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/07/2017 del Tribunale di Belluno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 luglio 2017 il Tribunale di Belluno ha condannato (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 4.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge, in quanto la norma contestata riguardava l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, nell’ipotesi in cui la condotta riguardasse la gestione dei rifiuti (tant’e’ che l’autorizzazione ambientale era necessaria per la gestione dei rifiuti, e non del materiale che rifiuto non era bensi’ materia prima secondaria, come in specie).
2.2. Col secondo motivo e’ stato allegato il vizio di motivazione, dal momento che lo stesso Tribunale bellunese, sebbene avesse osservato che si trattava della gestione di materia prima secondaria, aveva illogicamente ritenuto sussistente la responsabilita’ penale di cui alla norma richiamata.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, e’ infondato.
4.1. Il provvedimento impugnato ha rilevato in fatto che, all’epoca dell’accertamento, il provvedimento autorizzativo della provincia di Belluno autorizzava la societa’, legalmente rappresentata dall’odierno ricorrente, al deposito nel proprio impianto di Longarone di materiali cd. MPS (materia prima secondaria), derivanti sia dalla propria attivita’ di recupero rifiuti che ricevuti da terzi. In sede testimoniale il militare dell’Arma ha riferito che, contrariamente alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, i materiali MPS erano stoccati in modo casuale e comunque non conforme a quanto indicato, ossia in cumuli suddivisi per tipologia merceologica e per specifiche commerciali.
4.2. Cio’ premesso, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 4, sanziona colui che, effettuando un’attivita’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, tra l’altro non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
In specie, correttamente il provvedimento impugnato ha ricordato che appunto la sanzione penale e’ stata inflitta in ragione dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, laddove infatti integra il reato l’inosservanza delle prescrizioni previste per l’esercizio della attivita’ di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla P.A. nell’esercizio del suo potere discrezionale (Sez. 3, n. 19955 del 09/04/2013, Balzarini, Rv. 255401).
E’ stato infatti cola’ osservato che il reato e’ reato proprio, in quanto l’agente e’ necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo, permanente e formale, poiche’ richiede, per la sua configurabilita’, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, avendo come finalita’ quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (cosi’, in motivazione, anche per ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 19955 cit.).
Non vi e’ pertanto dubbio che anche le prescrizioni relative alla sistemazione del cd. materiale MPS facevano parte della complessiva autorizzazione, siccome rilasciata dall’ente pubblico territoriale per le attivita’, tra l’altro, di recupero di rifiuti anche per la produzione di materia prima secondaria.
4.3. Ferme infatti le svolte, assorbenti, considerazioni, in ogni caso, e per quanto possa rilevare, i rilievi in fatto del provvedimento impugnato, sui quali alcunche’ e’ stato aggiunto dal ricorrente, hanno dato atto che i materiali in questione derivavano tanto dall’attivita’ di recupero operata dalla societa’ quanto dal diretto conferimento di terzi.
In definitiva, quindi (si’ che anche in fatto la vicenda e’ distinta dalla precedente fattispecie altrimenti decisa dal Giudice bellunese, la cui sentenza e’ stata prodotta dal ricorrente), essi erano stati sottoposti in detta sede a trattamenti e/o ad operazioni di trasformazione ai richiamati fini oggetto dell’attivita’ industriale, ed invero cio’ era ampiamente compreso nell’autorizzato esercizio di recupero dei rifiuti, per il cui svolgimento erano state dettate anche le prescrizioni oggettivamente violate, in se’ idonee ad assicurare il controllo amministrativo nell’ambito del potere discrezionale dell’Autorita’ competente.
Al riguardo, infatti, per materia prima secondaria deve intendersi quella sostanza, materia od oggetto ottenuti al termine delle operazioni di recupero di rifiuti (che ovviamente si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti), e che possono essere usati in un processo industriale o commercializzati.
E’ infine appena il caso di ricordare quindi che per “recupero” deve intendersi qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
4.4. Del tutto correttamente, pertanto, la violazione delle prescrizioni e’ stata sanzionata nei termini fatti propri dal Tribunale bellunese.
5. Il ricorso va quindi ritenuto infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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