Il momento di perfezionamento del reato ex articolo 349 cod. pen. puo’ essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43162.

La massima estrapolata:

Il momento di perfezionamento del reato ex articolo 349 cod. pen. puo’ essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza; quindi si puo’ ritenere, in virtu’ di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell’attivita’ edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo piu’, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti.
In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi della prescrizione quale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43162

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SEMERARO LUCA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CUOMO LUIGI;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 21/10/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al capo a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44; ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed Euro 800,00 la pena loro inflitta, confermando la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/02/2009, irrevocabile il 26/05/2009.
2. Il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2016. Con unico motivo, la difesa ha dedotto ex articolo 606 c.p.p., lettera b) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale. Per la difesa, la Corte di appello di Napoli ha disapplicato il principio del favor rei di cui all’articolo 531 cod. proc. pen., comma 2, ed ha ritenuto non maturata l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo f).
Rileva la difesa che dal capo di imputazione risulta che il sequestro, oggetto della violazione ex articolo 349 cod. pen., e’ stato apposto al manufatto in data 11/10/07; le opere, ulteriori rispetto al sequestro del 11/10/071 sono state accertate solo in data 12/02/09. Per la difesa, pero’, nulla e’ emerso circa l’effettivo tempus commissi delicti; cio’ sarebbe sufficiente per retrodatare la commissione del reato contestato al capo f) dell’imputazione in epoca prossima al 11/10/2007. Rileva altresi’ la difesa che le opere,all’atto dell’accesso del febbraio del 2009, erano completate, l’immobile era abitato dagli imputati: cio’ rende del tutto probabile, se non certo, che le opere contestate (abusi di natura meno invasiva) furono realizzate in epoca prossima a quella dell’apposizione dei sigilli, con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
Per la difesa, nell’incertezza del tempus commissi delicti, non e’ onere della difesa fornire un “minimo di aggancio probatorio”, come riferito nella motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli, ma e’ onere dell’Accusa provare con precisione l’epoca di realizzazione di un delitto; in caso di incertezza sull’epoca, la consumazione del reato deve essere computato secondo il principio del favor rei come precisato dall’articolo 531 c.p.p., comma 2.
La difesa ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. Il principio previsto dall’articolo 531 c.p.p., comma 2 invocato dalla difesa trova applicazione solo quando vi e’ incertezza sul tempus commissi delicti e sull’inizio di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. Sez. 6, n. 5336 del 22/04/1993, Tartaglione, Rv. 194204); in tal caso il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato.
Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfezione per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l’assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi.
Va ribadito il principio di diritto gia’ espresso da Cass. Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218: il momento di perfezionamento del reato ex articolo 349 cod. pen. puo’ essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza; quindi si puo’ ritenere, in virtu’ di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell’attivita’ edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo piu’, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l’epoca di commissione dei fatti.
Come ribadito anche da Cass. Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano Rv. 261153 in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi della prescrizione quale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti.
1.2. La Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto corretta la collocazione del tempus commissi delicti del 12/02/2009, gia’ effettuata in primo grado, prendendo in esame le circostanze di fatto emerse nel processo; ha ritenuto dunque che la collocazione nel tempo della consumazione del reato non fosse incerta ma anzi che i lavori di ultimazione e rifinitura dell’immobile, abitato dagli imputati, fosse avvenuto in coincidenza con l’accertamento del delitto ex articolo 349 cod. pen..
Di conseguenza, non dovendo trovare applicazione l’articolo 531 c.p.p., comma 2, la Corte di appello di Napoli ha rilevato l’assenza dell’allegazione da parte della difesa di circostanze di fatto (per altro anche indicate esemplificativamente) idonee a dimostrare la consumazione del delitto in epoca antecedente ed ha pertanto correttamente rigettato l’eccezione della difesa formulata in sede di conclusioni nel giudizio di appello.
2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Infine, non puo’ essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. si condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ ciascun ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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