Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 11 maggio 2016, n. 9558
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 22165 del ruolo generale dell’anno 2010, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. (OMISSIS), in persone del legale rappresentante pro tempore e (OMISSIS);
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 7, depositata in data 21 settembre 2009, n. 263;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 aprile 2016 dal consigliere Dott. Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
In relazione all’anno d’imposta 2004 la societa’ ha ricevuto notificazione di un avviso col quale l’Agenzia delle entrate ha accertato un maggiore imponibile ai fini dell’ires e dell’irap ed ha recuperato indebite detrazioni di iva, scaturente da una verifica eseguita nei confronti delle ditte (OMISSIS) di (OMISSIS) ed (OMISSIS) di (OMISSIS), il quale aveva consentito di acclarare l’esistenza di un’organizzazione, che coinvolgeva anche la contribuente, volta a realizzare una frode iva attraverso acquisti intracomunitari.
La societa’ ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, facendo leva sulla mancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del direttore o di altri soggetti appositamente allegati.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’e’ replica.
DIRITTO
1.- Fondato e con rilevanza assorbente del secondo, e’ il primo motivo del ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale l’Agenzia lamenta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 324 e 329 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 54 e 56, rilevando che la questione della mancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento era stata si’ proposta in primo grado, ma respinta dalla Commissione tributaria provinciale; pronuncia, questa, non gravata da appello incidentale.
La narrativa della sentenza impugnata da’ conto della proposizione della questione col ricorso introduttivo e il ricorso per cassazione trascrive, in omaggio al principio di autosufficienza, sia il punto della sentenza di primo grado che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullita’ basata sulla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, sia le conclusioni delle controdeduzioni presentate dalla societa’.
1.1.-Va quindi rimarcato che nel processo tributario la parte rimasta soccombente su eccezione preliminare di merito, come in questo caso, o pregiudiziale di rito, al fine di evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente propone impugnazione -principale o incidentale – sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56, poiche’ la dizione “non accolte” ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (Cass. 13 novembre 2015, n. 23228; conf., 7 giugno 2011, n. 12346).
1.2.-A tanto va aggiunto che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullita’ dell’atto tributario in motivi di gravame, sicche’ l’invalidita’ non puo’ essere rilevata d’ufficio (Cass. 9 novembre 2015, n. 22810). E, con specifico riferimento alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, ha specificato la Corte (Cass. 18 settembre 2015, n. 18448), alla sanzione della nullita’ comminata dal terzo comma della norma non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies e Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificita’ degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalita’, ha configurato una categoria unitaria d’invalidita’-annullabilita’, sicche’ il contribuente ha l’onere di evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa essere rilevato di ufficio dal giudice.
2.-La sentenza impugnata, non risultando conforme a tali principi, va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale della Campania, affinche’ esamini il merito della vicenda e regoli le spese.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Leave a Reply