Nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, il beneficio della liberazione anticipata comporta una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni.

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Come risultato di questa operazione ermeneutica, la decisione adottata nel caso di specie risulta priva di supporto normativo: la concessione della liberazione anticipata nella misura di 45 giorni non e’ prevista dalla legge che, come anticipato, la prevede nella misura di 75 giorni a semestre.
La finalita’ sottesa alla scelta del Tribunale e’ chiara: non favorire i detenuti che non si sono dimostrati “meritevoli”; ma questo obiettivo equitativo – trattare in maniera uguale i detenuti “meritevoli” e quelli “non meritevoli” a prescindere dall’epoca della decisione e dalla sua natura unitaria o frazionata – viene raggiunto con un’operazione non consentita dalla legge e dalle regole di applicazione ed interpretazione delle norme.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “Nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione all’opera di rieducazione secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 103), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni.
Solo se tale beneficio risulti gia’ concesso, a decorrere al 1/1/2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena il riconoscimento di una detrazione di ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre e’ subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.”
5. In definitiva, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con riferimento ai semestri oggetto del ricorso, per i quali la liberazione anticipata viene concessa nella misura di giorni 75 a semestre, ben potendo questa Corte provvedere direttamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 30 dicembre 2010 al 30 dicembre 2012 e dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015 e conseguentemente concede la liberazione anticipata per detti semestri nella misura complessiva di giorni 450.
Dispone che sia data comunicazione al Tribunale di Sorveglianza di Palermo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 107, comma 2.

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