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Tale interpretazione della norma e’ stata autorevolmente confermata dalla Corte Costituzionale che, con la sent. n. 32 del 2016, ha osservato che “nonostante la peculiare occasione che ha provocato l’intervento normativo d’urgenza, e l’evidente finalizzazione della misura da esso introdotta ad obiettivi di riduzione della popolazione carceraria, la liberazione anticipata speciale si innesta nel solco di quella “ordinaria”, disciplinata dalla L. n. 354 del 1975, articolo 54, partecipando quindi delle finalita’ rieducative di quest’ultima.
Cio’ e’ evidente almeno con riferimento all’unica parte della disposizione che in questa sede interessa, ossia il Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, comma 1, come convertito, che non configura alcuna autonomia della liberazione anticipata speciale rispetto a quella “ordinaria”, ne’ sotto il profilo delle condizioni per accedervi, ne’ riguardo ad ogni altro aspetto che non consista nell’entita’ della riduzione di pena.
Non a caso, il comma in esame si riferisce direttamente e testualmente alla “detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54”, solo stabilendo che la diminuzione sia pari non piu’ a quarantacinque, ma a settantacinque giorni.
Il comma in questione, inoltre, non allude ad una valutazione del giudice, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta ai sensi del citato articolo 54, che riguarda la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (secondo i criteri dettati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 103, comma 2, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta’). Semplicemente, all’eventuale esito positivo di tale valutazione, per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della norma, lo sconto di pena e’ pari (non gia’, si badi, “puo'” essere pari) a settantacinque giorni.”
4. Ad analoga conclusione si giunge, peraltro, anche per i semestri facenti parte del periodo antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 cit..
In effetti, l’interpretazione del cit. articolo 4, comma 2 e’ meno immediata, ma la soluzione appare ugualmente obbligata: la previsione che i detenuti che hanno gia’ usufruito della liberazione anticipata “ordinaria” per quei semestri possano godere dell’ulteriore detrazione di trenta giorni a semestre, sia pure a determinate condizioni, altro non significa che, anche per quel periodo, la liberazione anticipata (tranne che per i soggetti condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis Ord. Pen.) e’ normativamente prevista nella misura di 75 giorni a semestre.
Si pone, allora, il problema della differenza di trattamento tra i detenuti che avevano gia’ usufruito del beneficio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 146 cit., in quanto il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza era intervenuto tempestivamente, e quelli che, invece, pur avendone diritto, non ne avevano ancora usufruito, come nel caso in esame: il problema e’ pacificamente risolto nel senso che questi ultimi non possono essere penalizzati rispetto agli altri e, quindi, che anch’essi possono godere del beneficio nella stessa misura.
Questo risultato – si ribadisce: pacifico – porta a concludere che, anche per il periodo intercorso tra il 1/1/2010 e l’entrata in vigore del decreto legge, la detrazione della pena per liberazione anticipata era di 75 giorni per semestre.
Il Tribunale, tuttavia, sostiene che anche coloro per i quali il beneficio non e’ stato ancora concesso nella misura “ordinaria” di 45 giorni a semestre sono sottoposti al giudizio di “meritevolezza” previsto per l’integrazione dall’articolo 4, comma 2 cit. e, se non sono “meritevoli”, hanno diritto soltanto a 45 giorni di detrazione della pena per semestre.
Si tratta di palese analogia in malam partem e non certo di interpretazione estensiva della norma che contempla esclusivamente il caso dei “condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano gia’ usufruito della liberazione anticipata”; l’interpretazione adottata “integra” la norma inserendo anche la diversa (anzi: opposta) categoria dei “condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, non abbiano gia’ usufruito della liberazione anticipata”.
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