L’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21873.

La massima estrapolata:

L’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione; infatti, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.

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L’usucapione

Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21873

Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24762 2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4762/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2018 dal Consigliere DFott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 586 del 2010 ha accolto la domanda di rivendicazione proposta da (OMISSIS) nei confronti del figlio (OMISSIS), volta all’accertamento della sua piena proprieta’ degli immobili siti in (OMISSIS), costituiti da un locale al piano terra e da un appartamento al piano 1-2, occupati dal convenuto, respingendo la domanda riconvenzionale di usucapione e quella risarcitoria dell’attore.
In virtu’ di gravame interposto da Carlo Rossi, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 6474 del 26 luglio 2016, ha respinto l’impugnazione ritenendo che dall’atto di compravendita del 29 settembre 1987 risultava che il genitore aveva venduto al figlio una frazione del terreno di cui alla particella (OMISSIS), identificata provvisoriamente come (OMISSIS), giacche’ dal frazionamento della originaria particella (OMISSIS) erano sorte la (OMISSIS) del catasto urbano e la (OMISSIS) del catasto terreni, le quali non erano state trasferite al convenuto, nonche’ la stessa (OMISSIS) di dimensioni piu’ ridotte, ceduta. Aggiungeva che il rapporto materiale dell’appellante con il bene rivendicato appariva avere avuto inizio per mera tolleranza dovuta ai rapporti di parentela con l’attore, come risultava comprovato dalle prove testimoniali (testi (OMISSIS) e (OMISSIS)), non evidenziato, altresi’, alcun concreto atto di intervensione del possesso.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle torme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore di parte ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (con il quale e’ dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 934 c.c. per non avere il giudice del gravame fatto applicazione dell’istituto dell’accessione quanto al fabbricato, non risultando nell’atto pubblico di trasferimento del terreno e nel certificato catastale di destinazione urbanistica dello stesso la presenza di alcun manufatto sul fondo) e’ inammissibile prima che infondato in quanto non coglie la ratio decidendi posta dal giudice di appello a fondamento del convincimento.
La corte territoriale, in realta’, ha osservato che “con atto di compravendita del 29 settembre 1987 con rogito del dott. (OMISSIS), (OMISSIS) abbia venduto al figlio una frazione del terreno di cui alla particella (OMISSIS), fatta eccezione della porzione su cui insistono le unita’ immobiliari per cui e’ causa”, la quale era “corrispondente alla parte frazionata ed identificata come (OMISSIS) del NCT, della superficie di 28,03 are, con esclusione, pertanto, della neocostituita particella (OMISSIS) del NCEU” e che, quindi, “nell’atto di compravendita l’unico bene trasferito sia stato il terreno della neofonnata particella (OMISSIS) del Catasto Terreno che non include la particella, anch’essa di nuova formaziome, (OMISSIS) del Catasto Urbano corrispondente agli immobili rivendicati dall’attore odierno appellato”.
E’ agevolmente evincibile, da quanto appena sintetizzato, la ratio decidendi di cui la corte territoriale si e’ avvalsa, nel senso dell’avere il genitore alienato la sola particella provvisoria (OMISSIS), divenuta nuovamente (OMISSIS) dopo il frazionamento, di dimensioni ben piu’ ridotte rispetto all’intero, sulla quale pacificamente non vi era alcuna costruzione.
Su questa ratio decidendi il ricorso non muove censure, limitandosi, su un piano astratto, a sostenere che nella specie troverebbe applicazione l’istituto dell’accessione, a prescindere da quanto previsto dall’atto di alienazione, senza affrontare le conseguenze della mancata contestazione della ricostruzione della vicenda, tenendo conto volonta’ delle parti, nel contratto di compravendita che la corte territoriale ha posto a base della ratio decidendi appena evidenziata;
– il secondo motivo, formulato in via subordinata (col quale e’ dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1141 e 1158 c.c. per essere stata del tutto disattesa la domanda riconvenzionale di usucapione del ricorrente, riferendo circostanze che non sarebbero state contestate dal genitore, per cui avrebbero dovuto essere valutate dal giudice; in particolare l’avere presentato egli domanda di sanatoria del manufatto, pagandone per intero anche l’oblazione, dichiarando che era stato ultimato nel 1982, per cui alla data del 2004, di introduzione del presente giudizio, l’usucapione era ampiamente maturata) e’ parimenti privo di pregio.
A parte la considerazione che la valutazione circa la concreta esistenza dei requisiti che rendono il possesso idoneo all’usucapione e’ riservata al giudice di merito, va qui osservato che la corte territoriale non ha fondato la sua decisione sugli aspetti della situazione evidenziati dal ricorrente, ma sul fatto che il ricorrente non abbia provato il suo possesso ad usucapione uti dominus. D’altra parte, il ricorrente non ha mai indicato l’inizio del suo possesso dato che si e’ limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent’anni, ad un tempo non ha dimostrato che il suo potere di fatto sull’immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza come lascerebbero intendere i rapporti di parentale intercorrenti tra gli stessi. L’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni e’ talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione; i rapporti di parentela intercorrenti tra l’originario attore ed il convenuto lasciano ragionevolmente presumere che l’eventuale possesso dichiarato dall’attuale ricorrente fosse esercitato per l’altrui tolleranza anche continuata nel tempo. Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E’ mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualita’ di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l’attuale ricorrente ha esercitato sull’immobile oggetto del giudizio. D’altra parte e’ orientamento costante di dottrina e della giurisprudenza anche di questa Corte che il possesso pubblico continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione.
Ne’ gli elementi di giudizio indicati dal ricorrente nella presentazione della domanda di sanatoria del manufatto, il pagamento per intero dell’oblazione relativa, la dichiarazione di avere ultimato il bene nell’anno 1982, sono idonei a colmare la dimostrazione che il ricorrente era tenuto a dare in ordine al suo possesso uti dominus, trattandosi di eventi neutri, come bene evidenziato dalla corte territoriale, non specificamente pertinenti ad identificare un possesso uti dominus.
Per di piu’ la censura non si perita di contrastare la statuizione secondo cui il possesso sarebbe iniziato per mera tolleranza del genitore.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali, per non avere l’intimato svolto difese.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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