Riconosciuta la nullità della clausola anatocistica (capitalizzazione trimestrale) va esclusa la capitalizzazione annuale di interessi debitori sul conto corrente

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21875.

La massima estrapolata:

Riconosciuta la nullità della clausola anatocistica (capitalizzazione trimestrale) va esclusa la capitalizzazione annuale di interessi debitori sul conto corrente. Interessi a debito del correntista senza alcuna capitalizzazione.

Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21875

Data udienza 12 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13339-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2017 della CORTE D’APPELLO di SALIRNO, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarava la nullita’ delle clausole di due contratti di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e accertava che uno di tali conti correnti presentava un saldo, attivo per la banca convenuta – (OMISSIS) s.p.a., di Euro 36.461,04.
L’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) veniva respinto dalla Corte di Salerno con sentenza del 28 marzo 2017.
2. – Ricorrono per cassazione (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), che si qualificano eredi di (OMISSIS). I motivi di ricorso sono due. Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c.. Deducono i ricorrenti che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere applicabile al conto corrente la capitalizzazione annuale degli interessi debitori: una volta riconosciuta la nullita’ della clausola anatocistica, risulterebbe infatti esclusa, a loro avviso, ogni forma di capitalizzazione.
Il secondo mezzo investe la medesima questione con una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
2. – Il ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile. Incombe infatti alla parte che ricorre per cassazione, nella qualita’ di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’articolo 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualita’ di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943). Nella fattispecie le nominate ricorrenti non hanno documentato alcunche’.
Il ricorso di (OMISSIS) e’ invece ammissibile: poiche’ la sentenza di primo grado ha accertato la richiamata nullita’ contrattuale nei confronti di entrambi gli attori, e sul punto non risulta esservi stata impugnazione, una diversa conclusione si porrebbe in conflitto col giudicato interno formatosi sul punto.
2.1. – E’ escluso che il primo motivo sia carente di autosufficienza. Va ricordato, in proposito, che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali il motivo si fondi puo’ comportarne la declaratoria di inammissibilita’ solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o piu’ specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioe’ quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonche’ la valutazione della sua decisivita’, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887): tale situazione nella fattispecie non ricorre.
Va inoltre negato che il motivo in questione sia inammissibile per l’inclusione di piu’ motivi di doglianza. A prescindere dal fatto che tale circostanza non sarebbe comunque decisiva ai fini della invocata inammissibilita’ (cfr. Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100), e’ da osservare che il contenuto della censura sia, nel nostro caso, unico: vero e’, infatti, che secondo parte ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ammettere una consulenza integrativa per rideterminare l’ammontare degli interessi passivi da addebitare sul conto corrente; ma tale rilievo costituisce, nell’economia del motivo, un semplice sviluppo logico della lamentata violazione di legge. E a quest’ultimo proposito va pure sconfessato l’assunto della controricorrente, secondo cui la censura in esame avrebbe ad oggetto una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta esaminata dalla Corte di appello: e’ in questione, all’opposto, l’astratta operativita’ della capitalizzazione annuale in caso di riconosciuta nullita’ di quella trimestrale.
Ne’ puo’ sostenersi che la questione su cui e’ incentrato il motivo abbia carattere di novita’: difatti essa e’ stata affrontata dal giudice del gravame; la controricorrente, del resto, non ha proposto alcun ricorso incidentale (condizionato) per opporre che la Corte di appello fosse priva del potere di occuparsi di essa.
2.2. – e’ di contro da affermare con riferimento al secondo motivo: e’ noto, infatti, che in materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche (da ultimo: Cass. 13 dicembre 2017, n. 29886).
2.3. – Il primo motivo, oltre che ammissibile, e’ fondato.
Occorre muovere dal dato, oramai irretrattabile, in quanto non oggetto di censura, secondo cui i due contratti di conto corrente per cui e’ causa contenevano, al loro interno, clausole anatocistiche affette da nullita’.
Deve pertanto farsi applicazione del principio per cui una volta dichiarata la nullita’ della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; in senso conforme si veda, ad esempio: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24153).
Il giudice del gravame, dunque, a fronte della richiamata nullita’ contrattuale, non avrebbe potuto ritenere legittima l’applicazione della capitalizzazione annuale.
3. – La sentenza va allora cassata. Al giudice del rinvio, che dovra’ uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, compete di statuire sulle spese del giudizio di legittimita’ con riferimento alla controversia tra (OMISSIS) e (OMISSIS); tra le altre ricorrenti e la banca dette spese seguono invece la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS); accoglie il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione anche per le spese di legittimita’ relative alla posizione della predetta (OMISSIS); condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS), liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti da ultimo indicate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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