La valenza integrativa della norme codicistica puo’ riconoscersi solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7333.

La massima estrapolata:

La valenza integrativa della norme codicistica puo’ riconoscersi solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici che disciplinino la distanze come spazio che deve intercorrere tra le costruzioni, come distacco dal confine o in rapporto con l’altezza dei manufatti, perche’ solo queste ultime tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, consentendo al privato di ottenere, in caso di loro violazione, la riduzione in pristino.
Per contro, i piani regolatori che contengano meri divieti di edificazione (quale quello di sopraelevazione) sono dettate esclusivamente per interessi pubblici, allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio, e non concorrono a definire, in ambito locale, la disciplina delle distanze.
La scrittura con cui le parti si erano concesse la facolta’ di sopraelevare entro il limite massimo di un metro non contemplava quindi – alcuna inammissibile deroga all’articolo 873 c.c. e alle relative disposizioni integrative locali, non potendo, per tali aspetti, ritenersi nulla per contrasto con una norma imperativa.
Il divieto di sopraelevare in centro storico era suscettibile di determinare l’illegittimita’ della costruzione sotto il profilo urbanistico ma, ove disatteso, non autorizzava la riduzione in pristino, poiche’, ai sensi dell’articolo 872 c.c., comma 2, la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico autorizzano esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno

Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7333

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10616/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1421/2014, depositata in data 23.7.2014, notificata in data 17.2.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.11.2018 dal Consigliere Dott. FORTUNATO Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha adito il tribunale di Saluzzo, esponendo di essere proprietaria di talune unita’ immobiliari site in (OMISSIS), confinanti con gli immobili dei convenuti; che, con scrittura privata del 25.10.2002, le parti si erano concesse reciprocamente il diritto di sopraelevare fino ad un’altezza non superiore ad un metro; che tuttavia i convenuti avevano elevato la loro costruzione di mt. 1,55 sul fronte strada e di mt. 1,45 sul fronte cortile, in violazione delle distanze legali.
Ha chiesto la demolizione delle opere illegittime e di essere autorizzata ad accedere al fondo dei convenuti per eseguire riparazioni indifferibili al proprio immobile.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito alla domanda, spiegando riconvenzionale.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale di demolizione della sopraelevazione, con pronuncia confermata in appello.
Il giudice distrettuale ha ritenuto che con la scrittura del 25.10.2002 fosse stata autorizzata la sopraelevazione dei manufatti preesistenti fino ad un’altezza di un metro (da calcolare dal livello zero del piano stradale fino alla quota massima coincidente con il filo di gronda), rilevando che “non vi erano evidenze di segno contrario rispetto all’individuazione dei piani di riferimento, come operata dal c.t.u.” e che, tenuto conto della qualifica professionale dei contraenti, questi avessero inteso far riferimento ai criteri di misurazione dell’altezza usualmente adottati in edilizia.
La cassazione di detta pronuncia e’ stata richiesta da (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso e memoria ex articolo 380 bis1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamentando che il giudice distrettuale non abbia considerato che la scrittura del 21.10.2002, consentendo la sopraelevazione di immobili ubicati nel centro storico, doveva ritenersi nulla per contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore di (OMISSIS) e delle prescrizioni inderogabili del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, che imponevano il rispetto delle distanze e delle altezze preesistenti e che avevano valenza integrativa dell’articolo 873 c.c..
Il motivo, nei termini in cui e’ formulato, non merita accoglimento. Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale imponevano, per la zona ove sono ubicati gli immobili, il divieto di costruzione oltre l’altezza gia’ esistente (cfr. norme tecniche pag. 64) conformemente alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, recepite dallo strumento urbanistico locale.
A parere della ricorrente, la scrittura del 21.10.2002, consentendo la sopraelevazione, avrebbe quindi disatteso previsioni munite di valenza integrativa del disposto dell’articolo 873 c.c..
Deve in contrario osservarsi che l’imposizione – contenuta nella norma locale – di un’altezza massima della costruzione (da cui conseguiva il divieto di sopraelevare) non poteva integrare le previsioni dell’articolo 873 c.c. e non consentiva di disporre la demolizione, non imponendo una distanza minima in rapporto all’altezza dei fabbricati interessati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, detta valenza integrativa della norme codicistica puo’ riconoscersi solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici che disciplinino la distanze come spazio che deve intercorrere tra le costruzioni, come distacco dal confine o in rapporto con l’altezza dei manufatti, perche’ solo queste ultime tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, consentendo al privato di ottenere, in caso di loro violazione, la riduzione in pristino (Cass. 1073/2009; Cass. 7384/2001; Cass. 12918/1991).
Per contro, i piani regolatori che contengano meri divieti di edificazione (quale quello di sopraelevazione) sono dettate esclusivamente per interessi pubblici, allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio, e non concorrono a definire, in ambito locale, la disciplina delle distanze (Cass. 2757/2001; Cass. 4343/1999).
La scrittura con cui le parti si erano concesse la facolta’ di sopraelevare entro il limite massimo di un metro non contemplava quindi – alcuna inammissibile deroga all’articolo 873 c.c. e alle relative disposizioni integrative locali, non potendo, per tali aspetti, ritenersi nulla per contrasto con una norma imperativa.
Il divieto di sopraelevare in centro storico era suscettibile di determinare l’illegittimita’ della costruzione sotto il profilo urbanistico ma, ove disatteso, non autorizzava la riduzione in pristino chiesta dalla ricorrente, poiche’, ai sensi dell’articolo 872 c.c., comma 2, la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico autorizzano esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno (Cass. 8532/2018; Cass. 5169/1985).
Il ricorso e’ quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 3800,00 per compenso ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.
Si da’ atto che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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