Saggio dottrinario e giurisprudenziale sul contratto di deposito costantemente aggiornato, dalle disposizioni generali, struttura, requisiti ed effetti sino alle figuri affini tra le quali il parcheggio.

Il contratto di deposito

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Il contratto di deposito

A) DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1766 c.c.   nozione

il deposito è un contratto col quale una parte (depositario o accipiens) riceve dall’altra (depositante o tradens) una cosa mobile   con l’obbligo di custodirla in natura.

 

1)   NATURA

Struttura:

per autorevole dottrina[1] è un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.

 

Consegna:

con una traditio brevi manu.

Non è invece configurabile una costitutm possessorium[2] atteso che il possesso resti al depositante mentre il depositario ha la mera detenzione.

 

Gratuità:

salvo che dalla qualità professionale del depositario o altrimenti non debba desumersi una diversa volontà delle parti; si ritiene che anche se oneroso il deposito non è mai contratto a prestazioni corrispettive

–        In generale il deposito è un contratto:



Di custodia e d’opera

L’obbligo di custodia rappresenta la funzione economica sociale.

Ma tale custodia si distingue dalle altre ipotesi per l’esigenza che il custode abbia anche la detenzione del bene.

Inoltre, il contratto di deposito è un contratto d’opera, poiché necessariamente il custode s’impegna a svolgere un’attività professionale di vigilanza, talora avvalendosi di un’organizzazione imprenditoriale.

A causa gratuita o onerosa

art. 1767 c.c.   presunzione di gratuità

il deposito si presume gratuito, salvo che della qualità professionale del depositante o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

 

Il legislatore non ha considerato più la gratuità come elemento tipico del deposito ma soltanto come elemento naturale.

Al riguardo, il codice civile del 1865 (art. 1837), riproponendo una regola propria del diritto romano, considerava il deposito “un contratto essenzialmente gratuito”, ritenendo che la presenza di una controprestazione ne snaturasse le caratteristiche, trasformandolo in un contratto diverso, ed eventualmente in una locatio operis.

L’entrata in vigore del codice di commercio del 1882 e le discussioni giurisprudenziali e dottrinali circa la presunzione di onerosità come principio generale del diritto commerciale imposero, peraltro, una chiarificazione.

Pur innovando sul principio della essenziale gratuità, in relazione ai “dati dell’esperienza della vita economica”, il codice del 1942 non ha introdotto, con l’art. 1767 (né avrebbe potuto, per la reciproca e logica incompatibilità) due regole (o presunzioni) contrapposte, poste sullo stesso piano, l’una affermante la gratuità, l’altra l’onerosità del rapporto.

All'”essenziale” gratuità è stata sostituita una semplice presunzione di gratuità, che, come ogni presunzione semplice, può essere superata, per espressa disposizione della norma, dalla diversa volontà delle parti, sia essa manifestata espressamente, ovvero desumibile “dalla qualità professionale del depositario” o da “altre circostanze”[3].

Il volontario mantenimento, da parte del legislatore, della gratuità, sia pure alla stregua di una presunzione semplice, si evince chiaramente dalla rubrica e dalla lettera della norma.

La presunzione che discende dalla legge comporta una inversione dell’onere della prova in ordine alla onerosità del contratto, la quale si pone, in conseguenza, come eccezione alla regola generale della gratuità.

Spetta quindi al depositario, che assume l’onerosità del contratto di deposito, provare l’esistenza di una volontà espressa in tal senso, ovvero la sua qualità professionale o l’esistenza di altre circostanze dalle quali sia possibile desumerla.



Con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, mantiene il suo pieno vigore la presunzione posta dalla legge.

Si propone, a questo punto, il problema della individuazione delle “qualità professionali” che consentano di ritenere superata la gratuità, in merito, ad esempio, a nulla rileva la generica qualifica di commerciante[4]  ma è necessario che il depositario eserciti, piuttosto, “un’attività abituale di custodia”.

Solo la natura abituale e professionale della custodia esclude, infatti, che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando l’esercizio di una attività necessariamente economica, nell’ambito della prestazione di servizi. Una tale ratio comporta che non può ritenersi sufficiente, allo scopo, neppure l’esercizio di una qualsiasi attività economica, nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da far ritenerne implicita l’onerosità, nel perseguimento dei fini propri dell’imprenditore e da farne escludere, in conseguenza, la presunta gratuità.

L’esercizio di una diversa attività, anche se vi sia eventualmente connesso un generico obbligo di custodia, rimane del tutto indifferente ai tini della individuazione della causa del contratto, ovvero dell’esistenza dei tanti motivi interni ed estranei, che abbiano indotto le parti a contrarre.

In sintesi, per vincere la presunzione “iuris tantum” di gratuità del deposito stabilita dall’art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l’esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da fame ritenere implicita l’onerosità, ma e necessario che il depositario eserciti un’attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l’esercizio di un attività necessariamente economica nell’ambito della prestazione di servizi [5].

Secondo la dottrina prevalente[6], ove il deposito sia gratuito, il contratto va inquadrato nella categoria di quelli con prestazioni a carico di una sola parte; ciò perché l’obbligazione di restituzione non si trova in quel nesso d’interdipendenza con l’altra prestazione.

È utile ricordare in proposito che l’assenza di corrispettivo vale di per sé a trasformare il deposito in un rapporto di cortesia.

Per altro autore[7] nel deposito di cortesia il vincolo non nasce se il depositario ha inteso ricevere la cosa in deposito per far cosa gradita al depositante, che comporta il dovere di conservare e di non danneggiare la cosa più che custodirla, non essendo applicabile la normativa contrattuale atteso che il vincolo che nasce non ha carattere giuridico e può solo obbligare per fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Nell’ipotesi, invece, in cui le parti abbiano pattuito un corrispettivo, la fattispecie;

A) secondo alcuni autori[8] andrebbe inquadrata nell’ambito dei c.d. contratti bilaterali imperfetti, vale a dire di quei contratti in cui, pur sorgendo obbligazioni a carico di entrambe le parti, esse non sono legate da un rapporto d’interdipendenza (sinallagma). Secondo tale orientamento, dunque, la prestazione del depositario non trova la sua causa nel compenso, essendo la fiducia elemento fondamentale del contratto; pertanto, il compenso assumerebbe carattere di prestazione accessoria e, di conseguenza, l’eventuale inadempimento non produrrebbe l’estinzione dell’obbligazione di custodire.

B) Altri autori[9] preferibilmente, ritengono, invece, che il deposito a titolo oneroso sarebbe da annoverare nell’ambito dei contratti sinallagamtici, essendo, pertanto, ad esso applicabili tutte le norme relative ai contratti a prestazioni corrispettive e quindi, anche a quelle inerenti alla risoluzione per inadempimento.



Di fiducia (intuitu personae)

È stato da alcuni[10] affermato sulla base dell’art. 1770 c.c. che il deposito sia un negozio appartenente alla categoria dei c.d. contratti conclusi intuitu personae  e quindi essenzialmente contratto di fiducia.

art. 1770  c.c.   modalità della custodia

 il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri (è vietato sia il c.d. furto d’uso sia, il subdeposito), senza il consenso del depositante.

Tale affermazione, tuttavia, come è stato precisato da una dottrina più mediata[11] , va temperata proprio dalla lettura del codice con il disposto dell’art. 1776 c.c., il quale non vieta la successione nel contratto dell’erede avente causa del depositario.

art. 1776  c.c.   cosa propria del depositario

l’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.

È, quindi, da considerarsi che il carattere di fiducia non può esser ritenuto un fattore rigidamente predeterminato o predeterminabile, ma la cui ricorrenza deve essere accertata in rapporto al caso concreto.

Di durata

Il decorrere del tempo è essenziale e funzionale per la vita del rapporto e per l’esecuzione della prestazione.

Non solenne

È a forma libera – le parti, quindi, possono concluderlo anche oralmente, manifestando la volontà in modo espresso o tacito.

Per la perfezione del contratto di deposito non è necessario il previo scambio espresso del consenso dei contraenti, potendo questi ravvisarsi anche nella consegna e nell’accettazione della cosa da parte, rispettivamente, del depositante e del depositario[12].   

Reale

L’art. 1766 adopera l’espressione < riceve dall’altra parte > che presuppone per l’appunto la consegna della cosa nella fase costitutiva del rapporto.

Il deposito consensuale sarà un contratto pienamente valido ma atipico.

Nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto; tuttavia la consegna può realizzarsi con una “ficta traditio” attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte dell’avente diritto, con il conseguente sorgere per il depositario dell’obbligo di custodia e per il proprietario dell’obbligo di pagamento delle spese di custodia fino al ritiro dello stesso[13].



2)   I REQUISITI DEL CONTRATTO

L’accordo delle parti

Il deposito, come già scritto in precedenza, è un tipico contratto reale e si perfeziona, perciò, non solo con il semplice accordo delle parti secondo la normativa stabilita dagli artt. 1326 e seg., ma anche con la consegna della cosa oggetto del contratto.

La consegna può essere effettuata solo da chi, anche se non proprietario, in base alla situazione possessoria, ne abbia la materiale disponibilità di fatto.

Depositario non può essere colui che è o diviene proprietario del bene.

1)   nel primo caso (è) il contratto sarà nullo per mancanza di causa;

2)   nel secondo caso (diviene)

a) per alcuni[14] si estingue per confusione;

b) per altri[15] cessa per impossibilità sopravvenuta della prestazione;

c) secondo altri[16] e l’opinione sembra preferibile, vi è mancanza sopravvenuta di causa che ne determina la nullità.

La causa

Con riguardo alla causa, attraverso la distinzione fra deposito gratuito e oneroso, il deposito, a seconda delle circostanze, può essere a causa onerosa o gratuita e troverà, perciò applicazione la disciplina dell’una o dell’altra categoria, a seconda del contratto che in concreto sia stato concluso.

L’oggetto  

Riguardo all’oggetto immediato (rectius prestazione)

A –  relativamente al depositario – obbligo di custodire

B – relativamente al depositante – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Riguardo all’oggetto mediato (rectius oggetto della prestazione)    < la cosa >  

Possibile – lecito – determinato o determinabile.

 

Ci si è chiesto se oggetto del deposito possa essere un bene immobile:

la giurisprudenza e la dottrina prevalenti rifacendosi alla lettera della norma (art. 1766 c.c.) sostengono la tesi negatrice, rilevando che

A) la custodia d’immobile implica una prestazione più complessa che va piuttosto inquadrata in altre figure contrattuali quali il contratto di lavoro;

B) qualche autore[17] ha, però, rilevato che solo ragioni storiche hanno ristretto al deposito di cosa mobile la disciplina tipica di questo contratto.

In particolare si è detto che la custodia presenta un contenuto talmente elastico da poter assumere la natura di prestazione di vigilanza e che pertanto nulla osta all’ammissibilità di un contratto atipico di deposito immobiliare.

Per quanto riguarda le universitates rerum occorre distinguere tra

A) quelle che postulano un’attività di custodia assimilabile a quella che si esercita sulle cose mobili (es. collezione di libri);

appartegono a questa categoria le universalità di mobili di cui all’art. 816 c.c.; 

B) quelle che non possono assimilarsi alle cose mobili;

appartiene a tale categoria l’azienda[18]; questa, invero, non sembra suscettibile di formare oggetto di deposito, perché si tratta di un bene che per sua natura comporta per la conservazione, un’attività di amministrazione che esula dall’attività di custodia dedotta nel rapporto di deposito.



DEPOSITO IRREGOLARE:

art. 1782  c.c.   deposito irregolare

se il deposito ha per oggetto una (1 – A differenza – con il deposito in generale) quantità di denaro o di altre cose fungibili, (2 – A differenza – con il deposito in generale) con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e ss.).

Natura: contratto reale la cui natura è discussa. 

Si discute se esso sia:

a) specie particolare di deposito[19] – poiché in entrambe le fattispecie (deposito regolare e irregolare) sussiste il medesimo scopo, che nel deposito irregolare costituisce, comunque, il prius cronologico e logico rispetto al potere di disporre del bene. Questo potere arricchisce la funzione pratica del negozio, ma non ne determina alcuna sostanziale alterazione.

b) un vero e proprio mutuo – in base all’art. 1782, II comma, ma è stato esattamente osservato[20] che il legislatore è stato mosso da esigenze pratiche connesse alla funzione economica del rapporto, più che dallo scopo di definire la natura dell’istituto.

c) un contratto sui generis[21] – come un anello di congiunzione tra il deposito, con cui avrebbe in comune la causa, e il mutuo, con cui avrebbe in comune l’oggetto mediato e il trasferimento della proprietà.

 

Per alcuni[22]in effetti, in questo caso non può parlarsi di obbligo di custodia in senso tecnico atteso che la cosa depositata passa in proprietà al depositario, cosicché la fattispecie va inquadrata tra i contratti di prestito (di credito per Capozzi, ossia qui contratti con i quali una parte trasferisce la proprietà di una determinata quantita di cose all’altra parte, che si obbliga necessariamente a restituire non l’eadem res, ma il tantundem eiusdem generis), distinguendosi in particolare dal mututo perché la disponibilità della cosa non costituisce lo scopo tipico e primario del contratto.

Disciplina: in assenza di una normativa ad hoc, applicazione delle norme sul deposito non incompatibili con l’acquisto della proprietà   e di talune norme sul mutuo.

In particolare sono escluse le norme sul termine (artt. 1816 e 1817 c.c.) in base alla loro incompatibilità per chiaro contrasto con i presupposti e le finalità del deposito; viceversa trova applicazione l’art. 1818 c.c. (sopportazione a carico del mutuatario del rischio che renda impossibile o notevolmente difficile la restituzione di cose diverse dal denaro), essendosi verificato il passaggio della proprietà.

Saranno, altresì, inapplicabili le norme sul deposito che presuppongono il permanere della proprietà delle cose depositate (artt. 1768, 1770 e 1775).

In linea generale per la S.C. [23] in caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria.

Nel deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c. il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l’obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell’ordinario termine decennale[24].



La forma

LIBERTÀ DI FORME  –

Gli stessi autori che ammettono il deposito immobiliare hanno sostenuto che il sueposto principio, nemmeno in tal caso, subisce restrizioni.

Considerando la natura reale di tale contratto, taluno[25] ha, invece, sostenuto che la consegna rivestirebbe la qualità di forma esclusiva della volontà, quasi come se esistesse tra la volontà impegnativa e la consegna stessa un rapporto inscindibile di contenuto e forma, sicché il deposito dovrebbe essere considerato contratto formale.

Secondo altri la consegna è di per sé un semplice atto esecutivo certamente non suscettibile di assurgere ad elemento essenziale del contratto e, pertanto, il deposito è un contratto non formale.

Sembra preferibile la teoria[26] che pur negando alla consegna valore di forma, tuttavia la qualifica come elemento essenziale del contratto.

3)   DISCIPLINA GIURIDICA

 

a) Obbligazioni del depositario

 

Custodia

art. 1768 c.c.  diligenza nella custodia

il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

La norma va quindi posta in relazione sia con l’art. 1176 c.c. che con l’art. 1218 c.c. in tema di responsabilità, sicché il depositario è responsabile per colpa grave in custodendo, ma se ne libera ove fornisca la prova negativa dell’imputabilità del fatto dannoso a causa a lui non ascrivibile e, comunque, imprevedibile ed inevitabile.

Per la Corte Partenopea[27] nel contratto di deposito, il concetto di imprevedibilità ed inevitabilità, che assolve il depositario da responsabilità per le cose ricevute in custodia (e che costituisce il fondamento per la configurabilità del caso fortuito), dev’essere riguardato non in assoluto, a pena di considerare prevedibili ed evitabili la maggior parte degli accadimenti, ma in relazione alle concrete modalità del fatto ed al grado di diligenza richiesto a colui che riceve la cosa in custodia. Il furto della cosa depositata, ove commesso con modalità violente o minacciose verso la persona, integra gli estremi del caso fortuito ed esclude, perciò la responsabilità del depositario per i danni subiti dal depositante, a nulla rilevando, al fine di ritenere prevedibile l’evento, l’elevato tasso di criminalità della zona in cui il fatto si verifica.

Non è peraltro, mancato in dottrina chi[28] ha interpretato con minor rigore la norma in esame, ritenendo sufficiente, per l’esonero da ogni responsabilità, che il depositario dimostri (prova positiva) di aver impiegato ex art. 1768 c.c. l’ordinaria diligenza.

Per la S.C.[29] anche nell’ipotesi di deposito gratuito, il depositario per liberarsi da ogni responsabilità deve provare l’imprevedibilità o inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l’estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento da lui tenuto nella esecuzione del contratto. Infatti, primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell’inadempimento; ed è solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dello inadempimento che si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall’obbligo del risarcimento del danno

Nel caso in cui la detenzione della cosa gli fosse sottratta per fatto non imputabile, il depositario è, altresì, tenuto a darne comunicazione al depositario, sotto pena del risarcimento del danno.

Inoltre il depositario non è tenuto, pur avendone il potere ex art. 1768 c.c. ad esperire le azioni possessorie nei confronti di chi lo abbia privato della detenzione.



La giurisprudenza di Cassazione[30] ha avuto modo di precisare che l’obbligazione di custodire non è esclusiva del deposito, ma può derivare anche da altre fonti, contrattuali e non, e presentarsi come obbligo autonomo o in collegamento accessorio o strumentale ad altri obblighi.

Ciò che caratterizza il deposito è che l’obbligazione di custodire si inserisce nella causa[31] del contratto e ne costituisce l’unica prestazione qualificatrice[32].

Il che vuol dire che nel deposito la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza delle ipotesi, nelle quali accede necessariamente a tale prestazione.

Si è peraltro affermato che, tanto nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione principale, quanto nell’ipotesi in cui è l’effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia.

Il relativo modello non è fisso, ma variabile in rapporto alle concrete modalità di custodia riferite alla natura dell’attività esercitata dal custode, alla qualità della cosa ed alle specifiche circostanze[33] .

Per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.

Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve, a questo fine, provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile[34].

Le cause di non imputabilità vanno individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell’adempimento della prestazione di custodia.

Come recepito da ultima Cassazione[35], è ormai superata la risalente distinzione circa la diligenza nella custodia ove quest’ultima costituisca obbligazione principale od accessoria[36].

Piuttosto, sia nel caso in cui l’obbligo di custodia é prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l’esecuzione della prestazione principale articolo 1177 c.c., – sia quando esso é l’effetto tipico del relativo contratto – articolo 1766 c.c., – la diligenza richiesta all’affidatario é, comunque, quella del buon padre di famiglia[37].

Con l’ulteriore specificazione che siffatto tipo di diligenza comporta anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che il depositario predisponga quanto necessario per prevenire fatti esterni, fra i quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa. Come afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza della Corte, il depositario non si libera dalla responsabilità ex recepto provando solo di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve anche provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, ovvero, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettive che l’ordinaria diligenza suggerisce. Nella piena consapevolezza che il soddisfacimento dell’interesse creditorio non é configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a quello che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia.

Per recente Cassazione[38] nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’articolo 1768 c.c. e cioé di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’articolo 1218 c.c., che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato.



Ipotesi particolari di custodia.

Il depositario è tenuto a custodire la merce con la diligenza del buon padre di famiglia, con onere a suo carico, in caso di contestazione, di fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. Nelle ipotesi di deposito di merce ad uso alimentare, oltre ad un generico obbligo di custodia, sussiste a carico del depositario uno specifico obbligo di conservazione da adempiere mediante l’utilizzo di determinate procedure che garantiscano la restituzione della merce in natura. Tali ulteriori prestazioni, dovute da chi riceve in consegna la merce, si pongono su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito. Né l’obbligo del depositario può intendersi venuto meno dopo la scadenza del termine convenuto, non essendo nemmeno sufficiente, nel caso in cui il depositante non ritiri le cose depositate, che il depositario lo abbia costituito in mora. Nella fattispecie concreta, a fronte della prova offerta da parte attrice in ordine al deterioramento della merce ad uso alimentare consegnata alla parte convenuta, questa non ha dato prova alcuna rispetto alle procedure utilizzate e delle ulteriori prestazioni a suo carico, di talché si impone la relativa condanna al risarcimento del danno provocato dalla diminuzione del valore della merce[39].

L’acquisto di un animale e l’affidamento temporaneo in custodia dello stesso alla struttura facente capo al venditore, consente la configurabilità di un rapporto contrattuale tra le parti, successivo alla vendita, avente ad oggetto la custodia e la cura dell’animale, qualificabile come contratto atipico soggetto, per analogia, all’applicazione delle norme sul deposito. Nell’ambito di tale rapporto, il responsabile della struttura che incarica il veterinario di effettuare una visita sull’animale, per un problema esistente, agisce in nome e per conto del proprietario, spendendone il nome, pur senza preventivamente informarlo, ed anche laddove un tale potere non vuole ricomprendersi nel predetto contratto atipico di custodia dell’animale, il contratto d’opera con il veterinario deve ritenersi fatto proprio dal proprietario con il comportamento concludente costituito dal pagamento dell’opera professionale prestata nella predetta occasione. In tale contesto, dunque, il responsabile della struttura ospitante non può rispondere, a titolo contrattuale, dei danni subiti dal proprietario in seguito all’infortunio dell’animale verificatosi per fatto e colpa esclusivi del terzo, incaricato di effettuare una visita veterinaria. Nella specie, in applicazione del principio secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, a fronte dell’assolvimento dell’onere attoreo, il mancato assolvimento dell’onere gravante sul convenuto, impone l’accoglimento della proposta domanda risarcitoria nei confronti del professionista, la cui responsabilità nemmeno può ritenersi attenuata ex art. 2236 c.c., in quanto l’attività svolta non richiedeva la soluzione di particolari problemi tecnici, essendo l’intervento usuale e di facile esecuzione. (Fattispecie avente ad oggetto la caduta di un cavallo da concorso nel corso di un normale test di controllo da parte del veterinario, determinante la inidoneità all’utilizzo cui era destinato e la necessaria vendita dello stesso)[40].

art. 1769  c.c.  responsabilità del depositario incapace

 il depositario incapace è responsabile della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo.

 

Modalità della custodia

Oltre alle modalità dettate dal codice, secondo i principi della negotiorum gestio può anche vendere la cosa a trattativa privata se vi è urgenza e non è possibile la restituzione del depositante o la vendita all’asta pubblica.

art. 1770  c.c.   modalità della custodia

il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri [è vietato sia il c.d. furto d’uso (uso della cosa senza autorizzazione) sia, il subdeposito (anche se tale divieto tuttavia, non costituisce una caratteristica indefettibile del contratto, potendosi ad esso derogare con il consenso del depositante], senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

Nel deposito regolare di una somma di denaro, il depositario può anche adempiere il suo obbligo di custodia mediante il versamento della somma nel proprio conto corrente quando sia in concreto accertato che tale forma di custodia, ancorché non concordata con il depositante, abbia realizzato meglio l’interesse del depositante, senza che ciò implichi violazione dell’art. 1770 c.c., che nega al depositario il potere di servirsi della cosa depositata o di darla in custodia ad altri senza il consenso del depositante. In tal caso il depositario deve, però, restituire al depositante gli interessi percepiti perché l’art. 1775 c.c., che obbliga il depositario a restituire al depositante i frutti della cosa da lui percepiti allo scopo di impedire un suo ingiustificato arricchimento, deve ritenersi applicabile anche se i frutti siano dipesi da un uso non consentito della cosa[41].



Restituzione

art. 1771 c.c.  richiesta di restituzione ed obbligo di ritirare la cosa

il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Sotto un mero profilo processulae è d’obbligo sottolineare che, l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione di riconsegna della cosa depositata, nel caso in cui il depositante assuma la mancata corrispondenza tra la cosa consegnata e quella restituita, spetta al depositario[42].

 

Modalità di restituzione

La restituzione deve essere compiuta nelle mani del tradens, del suo rappresentante[43] a ciò abilitato, o a persona univocamente indicata allo scopo senza che sia necessaio fornire il titolo di proprietà della cosa.

Per autorevole dottrina[44] anche al suo erede o al rappresentante o all’erede apparente;

art. 1777 c.c.   persona a cui deve essere restituita la cosa

 il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

(Ipotesi di esonero dall’obbligo di restituzione) Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa (948[45]) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

 

art. 109 c.p.c.  estromissione dell’obbligato

se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.

 

Soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata[46].

In tema di deposito, l’erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione é tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell’art. 1777 c.c., il depositario ha l’obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non é, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario[47]

Luogo della restituzione



 

art. 1774  c.c.  luogo di restituzione e spese relative

 salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

 

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

I frutti

art. 1775  c.c. restituzione dei frutti

il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

 

Liberazione

 

art. 1780  c.c.    perdita non imputabile della detenzione della cosa

se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma  deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante  il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

 

art. 1779  c.c.  cosa propria del depositario

il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

art. 1778 c.c.  cosa proveniente da reato

il depositario se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto presso di sé.

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).

In linea generale, come affermato anche da recente sentenza di merito[48], la disciplina dettata dall’art. 1780 c.c. deve trovare integrale applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna é necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito, ovvero qualora concerne un contratto misto (come nel caso di specie, ove trattasi di contratto concluso con autoriparatore, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale). Dunque, in caso di sottrazione della cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, é tenuto a fornire la prova che l’inadempimento é dipeso da causa a lui non imputabile; il custode, pertanto, é tenuto ad offrire la prova liberatoria consistente nella imprevedibilità ed inevitabilità della perdita della cosa (prova nella specie fornita).

Per ultima Cassazione[49], nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all’adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d’opera, l’omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest’ultimo, secondo il paradigma indicato dall’art. 1780 primo comma c.c., all’obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell’art. 1780, secondo comma, c.c.

Pluralità di depositanti e di depositari

art. 1772  c.c.  pluralità di depositanti e depositari

se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

La stessa norma si applica quando ad un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

 

Terzo interessato al deposito



 

art. 1773  c.c.  terzo interessato al deposito

se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

 

Si distinguono in generale 2 diverse ipotesi:

a) la cosa deve essere restituita al depositante ma previo consenso del terzo, cosicché il depositante sarà sempre l’unico creditore della prestazione restitutoria dovuta dal depositario

b) la cosa deve essere restituita al terzo ed allora sarà stato concluso un contratto a favore del terzo[50] con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Obblighi dell’erede del depositario

Si discute in ordine ad una eventuale alienazione a titolo gratuito o di distruzione, che renderebbe inoperante il rimedio della restituzione del corrispettivo incassato o della surroga nel diritto di riscuoterlo.

Secondo alcuni autori[51]: applicazione dell’art 2038, I comma, nella sua ultima parte (nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito).

Ma in senso contrario può obiettarsi che la norma non è applicabile in caso di successione a titolo universale, perché presuppone avvenuta una solutio e quindi una alienazione a titolo particolare, né la norma, sicuramente eccezionale, ammette un’estensione analogica e ciò vale anche per il richiamo all’art. 2037, III comma (chi ha ricevuto la cosa in buona fede (c.c. 1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento) in caso di distruzione, parimenti proposto.

Pertanto, l’erede risponderà per inadempimento contrattuale e dovrà risarcire l’intero danno subito dal depositante.

art. 1776  c.c.   cosa propria del depositario

l’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.

 

b) Obbligazioni del depositante

 

art. 1781 c.c.   diritti del depositario: il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).

I crediti del depositario sono assistiti da privilegi sulle cose da lui detenute (2761 c.c.), anche in pregiudizio dei terzi che abbiano diritto sulla cosa, se il depositario sia stato in buona fede.

L’accipiens è, inoltre, titolare di un diritto di ritenzione sulle cose e potrà sospenderne la restituzione fino a quando il tradens non abbia ottemperato ai suoi doveri (art. 2756, c.c. che rinvia all’art. 2761, c.c.).

Difatti, per la S.C.[52] nel deposito a titolo oneroso il depositario conserva il diritto al compenso anche per il periodo durante il quale esercita il diritto di ritenzione sulle cose depositate, a norma degli articoli art. 2756 e 2761 c.c., fino alla soddisfazione del suo credito, atteso il protrarsi della prestacustodia e tenuto conto che, altrimenti, l’esercizio di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento al depositario, quale creditore insoddisfatto, ed imposta dall’esigenza di conservare il privilegio sulle cose depositate a tutela dei crediti nascenti dal deposito, si risolverebbe in pregiudizio per lo stesso creditore.

L’indennità di custodia deve essere ritenuta comprensiva anche delle spese relative alla normale e corrente manutenzione della “res” affidata al custode. Qualora siano state sostenute spese particolari per la conservazione della cosa, queste, se provate, devono essere rimborsate[53].

Inoltre, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all’obbligo del risarcimento gravante sul depositario – avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa – ma costituisce una delimitazione dell’oggetto del contratto[54]. 

Infine, in tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall’art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita nella funzione del deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l’attività di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria all’assolvimento del primario obbligo di restituzione in natura. (Nella specie la S.C.[55] ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno secondo cui erroneamente la Corte di merito aveva riconosciuto al depositario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo l’ulteriore compenso per l’attività di conservazione dei mezzi, per aver approntato apposita area recintata per il ricovero degli stessi).

 



 

B) FIGURE PARTICOLARI DI DEPOSITO

1)   DEPOSITO IN ALBERGO

Ambito

 

art. 1786 c.c.    stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Il nostro Codice civile non fornisce una espressa disciplina del contratto d’albergo, pertanto la sua definizione nasce dalla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

Il contratto di albergo non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale agli artt. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore), né nella legislazione speciale. Esso é, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio

Strettamente connessa al contratto di albergo è la disciplina codicistica del deposito in albergo disciplinato dagli artt. 1783 ss. c.c., il cui regime di responsabilità diverge da quello del deposito ordinario.

La disciplina del Codice del 1942 è stata modificata dalla legge 10 giugno 1978, n. 316 con cui è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, firmata a Parigi dagli Stati membri del Consiglio d’Europa nel 1962.

Agli alberghi sono assimilati le case di cura, i campeggi[56],  gli stabilimenti di pubblico spettacolo, quelli balneari, nonché le pensioni, le trattorie, carrozze letto e simili.

Per una sentenza di merito[57] l’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Il carattere dell’imprenditorialità prescinde dal perseguimento dello scopo di lucro. La disciplina di cui agli artt. 1783-1786 c.c. è applicabile anche ai circoli sportivi.

Ancora, per altra sentenza di merito[58] la disposizione normativa di cui all’art. 1786 c.c., nell’estendere la disciplina relativa al contratto di deposito in albergo agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili, deve intendersi chiaramente esemplificativa ed ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tale natura da implicare, avuto riguardo all’uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio. La predetta normativa, in particolare, deve ritenersi applicabile al contratto concluso con il titolare di un impianto sportivo, in quanto tale negozio, di natura complessa, implica in capo al predetto gestore, l’obbligo principale, di far utilizzare agli avventori le attrezzature sportive, le docce e gli spogliatoi, nonché quello accessorio di far loro utilizzare gli armadietti atti a riporre gli abiti ed i cassetti ove custodire gli oggetti personali, fino al termine dell’esercizio dell’attività sportiva; mentre il cliente si obbliga al pagamento dei servizi principale ed accessori resigli, sia con un abbonamento, sia con un singolo ingresso giornaliero. Ne consegue la invalidità, ex art. 1785 quater c.c. della clausola del contratto che esclude la responsabilità del gestore dell’impianto sportivo per sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato nei locali da chiunque, anche se custoditi negli appositi armadietti o cassettiere. La responsabilità del gestore dell’impianto sportivo, ex art. 1783 c.c., per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti ed ex art. 1784 c.c. nel caso di affidamento di beni in custodia sotto la diretta vigilanza del gestore, per gli oggetti di valore riposti nelle apposite cassette, tuttavia, deve ritenersi limitata a quelle che normalmente una persona porta con sé quando è fuori casa e di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (quali cellulare, borsa e portafoglio). (Ne consegue, nella specie, la non risarcibilità della considerevole somma di denaro, in contati ed assegni, sottratta al cliente del centro sportivo e da esso custodita nell’armadietto degli spogliatori).



Rientra in tale ambito chiaramente anche la casa di cura.

Infatti, secondo il tribunale Capitolino[59] la casa di cura presso la quale si è rivolto un cliente per eseguire una seduta di fisioterapia, è responsabile del furto degli effetti personali che il medesimo aveva custodito all’interno di un armadietto prima di ricevere la prestazione medica. Tale responsabilità sussiste anche in presenza di un apposito servizio di cassette di sicurezza fornito dalla casa di cura ed opportunamente segnalato con appositi avvisi e pure nel caso di comunicazioni del tipo «la direzione declina ogni responsabilità per furti o danni». Alla fattispecie in esame, infatti, si applicano ai sensi dell’art. 1786 c.c. le norme codicistiche sul deposito in albergo, con la conseguenza che il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia al soggetto che esegua la prestazione, mancando una specifica previsione normativa in tale senso. Pertanto, ove il cliente stesso non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno a norma dell’art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa della controparte ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.

Infine, per una non recente sentenza della Cassazione[60] le disposizioni del codice civile sul deposito in albergo (artt. da 1783a 1785 bis nel testo modificato dalla legge 3 giugno 1978 n. 316) sonoapplicabili, in virtù del rinvio operato dall’art. 1786 c.c., anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici oprivati che, in quanto responsabili della custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materialedestinato alla esecuzione della rappresentazione teatrale secondo i principidella responsabilità “ex recepto” (nel caso specifico, trattavasi dellasottrazione di materiale scenico depositato nel teatro di proprietà delComune).

Mentre, ai fini della responsabilità dell’albergatore per la sottrazione delle cose portate nel locale (art 1784 cod civ), rientrano nella ampia accezione di “cliente”, come indicata all’art 1783 cod civ, non solo coloro che abbiano stipulato un contratto con l’albergatore per godere personalmente dei beni e dei servigi, ma anche i loro ospiti od invitati che, a differenza del semplice visitatore od accompagnatore, hanno la posizione di terzi beneficiari della prestazione assunta dall’albergatore, a norma dell’art 1411 cod civ.[61]

Natura

Attualmente è generalmente sostenuto[62] che tra le parti siano stipulati due distinti contratti, autonomi, ma collegati[63] da un vincolo di accessorietà.

Gli obblighi inerenti alla custodia e la conseguente responsabilità ex recepto a carico dell’albergatore scaturiscono dalla conclusione del contratto d’albergo, alla quale le parti possono addivenire anche per facta concludentia, quali, salva prova contraria, la richiesta di custodia di cose e la loro traditio nelle mani e nella disponibilità dell’albergatore, indipendentemente dall’assegnazione di una camera al cliente, che può avvenire anche successivamente[64].



Responsabilità

art. 1783  c.c.  responsabilità per le cose portate in albergo

 gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1)    le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

2)    le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;

3)    le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

 

art. 1784 c.c.  responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

1)    quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2)    quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

 

Differenze tra contratto di deposito in albergo e deposito ordinario

Il regime di responsabilità del deposito in albergo diverge da quello del deposito ordinario.

Infatti, la responsabilità ex recepto , vale a dire la responsabilità dettata in tema di deposito in albergo, si distingue dalla comune responsabilità per inadempimento, in quanto, mentre il depositario ordinario può fornire la prova liberatoria circa le cause a lui non imputabili che gli hanno reso impossibile, in tutto o in parte, l’esecuzione della prestazione, nel caso di deposito in albergo, invece, il depositario-albergatore non può eccepire, a discarico della propria responsabilità, che una delle cause estintive tipiche, tassativamente indicate dalla legge agli artt. 1785 e 1787 c.c. Ciò non significa, però, che la responsabilità ex recepto sia più gravosa di quella ordinaria; infatti, tale responsabilità esonera non soltanto nelle ipotesi di caso fortuito, ma anche di vizio della cosa depositata; al contrario, in base alle regole ordinarie del deposito, il debitore non potrebbe limitarsi a provare i predetti vizi e difetti, ma dovrebbe fornire la più difficile prova circa la causa che, rendendo inevitabile il danno, ne escluda la colpa.



Al contrario, nel deposito in albergo, sono state previste legislativamente limitazioni di responsabilità a favore dell’albergatore.

La responsabilità dell’albergatore è graduata in relazione alle circostanze di fatto

Si distingue a seconda

a) che la cosa danneggiata sia stata solamente portata in albergo: in questo caso non esiste un contratto di deposito che, in quanto contratto reale, presuppone la consegna vera e propria della cosa. La responsabilità dell’albergatore è dunque una responsabilità accessoria che discende dall’inadempimento ad una obbligazione parimenti accessoria a quella principale assunta con il contratto alberghiero, applicandosi così l’art 1785 bis in punto di colpa (l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari)

Per la S.C.[65] in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, terzo comma, c.c., salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.

Per altra sentenza del Tribunale Felsineo[66] in merito alla responsabilità dell’albergatore, per lo smarrimento o la distruzione della cose portate dal cliente in albergo, opera una presunzione iuris tantum relativamente all’an, con distinguo però, relativamente al quantum, tra l’ipotesi in cui il cliente consegni le cose in custodia all’albergatore, in cui la responsabilità di quest’ultimo è illimitata e quella per le cose che il cliente porti con se in albergo in cui la responsabilità è illimitata se il cliente prova la colpa dell’albergatore ovvero limitata nel caso contrario salvo l’esonero da responsabilità ove l’albergatore prova la colpa del cliente, la forza maggiore o la riconducibilità del danno alla natura della cosa. Tuttavia sul cliente non grava alcun obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore ed in tal caso corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno salvo il caso in cui prova la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporti di parentela o collaborazione.

Ai fini risarcitori[67], in caso di sottrazione di cose portate in albergo, la disposizione di cui all’articolo 1783 del c.c. non pone a carico dell’albergatore l’obbligo di pagare tout court l’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero di locazione dell’alloggio, ma limita la responsabilità a somma non superiore a tale cifra. Ne deriva, pertanto, che in caso di sottrazione (o deterioramento o distruzione) di bene di valore inferiore deve essere corrisposta somma equivalente a tale minore valore che, pertanto, deve essere, in ogni caso (e, quindi anche se superiore all’importo sopra indicato) provato dall’attore.

Poi, secondo la S.C.[68], sorge, a carico del depositario, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa – trattandosi di obbligazione di valore – a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell’equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un’obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall’art. 122 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali.

 



b) Che la cosa sia stata consegnata in deposito all’albergatore, all’interno dell’albergo: in questo caso, invece, le parti stipulano un vero e proprio contratto di deposito del tutto autonomo, sebbene collegato a quello alberghiero ed è quindi inevitabile che l’albergatore risponda secondo gli ordinari principi in materia d’inadempimento contrattuale.

Per il Tribunale Capitolino[69] in merito alla responsabilità dell’albergatore, per le cose sottratte ai clienti, l’art. 1784 c.c. prevede un’ipotesi di responsabilità illimitata nel caso di cose consegnate all’albergatore e per le quali questi, avendo l’obbligo di custodirle, abbia rifiutato di riceverle e nel caso in cui le cose, sebbene non consegnate, siano state distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore o dei suoi familiari. Si configura, invece, una responsabilità limitata dell’albergatore, pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera, in relazione al deterioramento, alla distruzione o alla sottrazione delle cose portate in albergo. Infatti, seppur in capo al cliente non sussista un obbligo di consegnare tutte le cose di sua proprietà in custodia all’albergatore, ove non si avvalga di tale facoltà corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno, salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione.

Per il Tribunale Monzese[70] ai fini della configurabilità della responsabilità dell’albergatore (o del titolare di esercizi assimilati) per i beni che gli siano stati consegnati (nello specifico un cappotto di pelliccia) – ex art. 1784 C.c. – è sufficiente provare l’avvenuta consegna del bene all’albergatore medesimo o al personale ivi presente, a prescindere dal fatto che sia stata richiesta o dichiarata la custodia e dal fatto che il bene sia stato riposto in un luogo adibito a locale guardaroba o sia stato appeso in un luogo appositamente deputato allo scopo e comunque al di fuori della sfera di custodia del proprietario.

 

art. 1785 c.c.  limiti di responsabilità

l’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

 

In tale ottica, ad esempio in analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell’albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile[71].

Ancora, il mancato utilizzo, da parte del cliente di un albergo, di una cassaforte per la custodia di valori situata all’interno della singola camera porta ad escludere la responsabilità dell’albergatore per furto dei valori ai sensi dell’art. 1785 c.c., giacché il cliente, usando l’ordinaria diligenza imposta dall’art. 1227 c.c. (vale a dire, riponendo i valori nella cassaforte), avrebbe evitato l’insorgere del danno[72].

Mentre, in tema di contratto di parcheggio, con riguardo agli alberghi ed ai ristoranti, la norma di cui all’art. 1785 quinqies c.c. esclude l’applicabilità dell’art. 1783 e ss c.c. per i veicoli e le cose lasciate all’interno dei parcheggi. Pertanto, i titolari di dette attività, rispondono dei danni arrecati alle vetture parcheggiate all’interno delle loro strutture unicamente in caso di stipulazione di un distinto contratto di parcheggio che, può ritenersi stipulato anche per facta concludentia e mediante una ficta traditio, allorquando una vettura venga parcheggiata in un’area appositamente predisposta dall’ albergatore per la custodia di veicoli[73].

art. 1785 bis c.c.   responsabilità per colpa dell’albergatore

 l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.

 

L’albergatore risponde, ai sensi dell’art. 1785-bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l’albergatore ha l’onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l’adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere[74].

 



 

art. 1785  ter c.c.   obbligo di denuncia del danno

fuori del caso previsto dall’art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

 

 

art. 1785  quater c.c.    nullità

sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore

 

art. 1785 quinquies  c.c.   limiti di applicazione

le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

 

2)   DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI

 

La loro attività deve essere previamente autorizzata dal ministero dell’industria e la disciplina relativa è fissata con leggi speciali.

 

Struttura

Contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile e a titolo oneroso.

 

Responsabilità

la stessa del vettore di cose art. 1693 c.c.[75]

art. 1787 c.c.  responsabilità dei magazzini generali

i magazzini generali sono responsabili, della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

Nel deposito nei magazzini generali, il cui fine precipuo è quello – proprio del deposito – della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito, come integrate e modificate dagli artt. 1787 e ss. c.c., derivando da ciò che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è – quale che sia il proprietario delle stesse cose – il depositante ovvero il terzo legittimato alla restituzione per essere intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno giusta la speciale disciplina di cui alle sopracitate disposizioni codicistiche[76].

Per altra non recente sentenza[77] in tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilità “ex recepto” (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell’idoneità dei locali o recupero delle merci), è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.  

 

art. 1788  c.c.   diritti del depositante

il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

Vendita forzata

art. 1789  c.c. vendita delle cose depositate

i magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate e non è rinnovato il deposito, ovvero trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art. 1515.

Il ricavato delle vendite, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

 



Titoli rappresentativi di merci

Fede di deposito

art. 1790  c.c.  fede di deposito

i magazzini generali a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

La fede di deposito deve indicare

1) il cognome e  il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

2) il luogo del deposito

3) la natura e la quantità di cose depositate e gli altri estremi atti ad individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

 

Nota di pegno

art. 1791 c.c.   nota di pegno

alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’art. prec..

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

 

Intestazione e circolazione dei titoli

art. 1792 c.c.  intestazione e circolazione dei titoli

la f.d.d. e la n.d.p. possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente mediante girata.

Diritti del possessore

art. 1793 c.c.  diritti del possessore

il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate se non osserva le condizioni indicate dall’art 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’art 1788

Prima girata della nota di pegno

art. 1794 c.c.   prima girata della nota di pegno

la prima girata [2009] della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi [1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del posses­sore di buona fede[78] [ 1147, 1994], tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno [1791].

 

Diritti del possessore della sola fede di deposito

art. 1795 c.c.  diritti del possessore della sola fede di deposito

 Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini gene­rali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

 



Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

art. 1796  c.c.  diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

II possessore della nota di pegno [1791], che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scaden­za [1515; disp.att. 83].

 

Azione nei confronti dei giranti

art. 1797 c.c.  azione nei confronti dei giranti

II possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [1796, 2012].

I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cam­biaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate [I.camb. 94].

II possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate [1796].

Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito [1790] e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni [2934].

 

3)   DEPOSITO CAUZIONALE

Ricorre tale figura ogni qualvolta che, per assicurare l’adempimento di un’obbligazione o il recupero di ciò che s’intende prestare, il debitore della prestazione procede al deposito dell’oggetto presso un terzo e il suo creditore vi acconsente, di modo che il depositario non potrà restituire la res affidatagli se non con l’approvazione del terzo creditore.

Per la S.C. [79] la qualifica di “acconto sul prezzo” attribuita a una somma di denaro corrisposta (nella specie, al mediatore) al momento della sottoscrizione di una proposta di acquisto é di per sé equivoca, poiché, in detto momento, nessun prezzo é ancora dovuto. Più adeguatamente può opinarsi che la corresponsione sia fatta in simili casi a titolo di deposito cauzionale, da valere quale acconto sul prezzo una volta che la proposta sia accettata, potendosi allora verificare due distinte ipotesi: a) che la persona interposta (mediatore) riceva la dazione per il destinatario dell’offerta, agendo quale suo rappresentante; b) che il deposito cauzionale sia “versato” a sue mani fino a quando non si perfezioni il contratto (sia pur questo un contratto preliminare) con l’accettazione della controparte (assumendo i profili del deposito anche nell’interesse del terzo, ex articolo 1773 del c.c.). Non può peraltro escludersi una terza ipotesi; e cioé che la consegna della somma venga fatta a mani di un terzo, a titolo di deposito cauzionale, all’esclusivo fine di garantire la serietà della promessa o delle obbligazioni assunte, nel quale ultimo caso il depositario non può comunque liberarsi, restituendo la cosa al depositante, senza il consenso del terzo, a norma dell’articolo 1773 citato.

Il deposito cauzionale, poi, differisce dal sequestro convenzionale in quanto non è causato da una controversia relativa alla cosa depositata; pertanto non ha natura cautelare, ma assolve ad una precipua funzione di garanzia e la riconsegna della cosa consegue unicamente all’obbligazione tipica cui il deposito è finalizzato e non alla soluzione di una lite peraltro inesistente.

 

C) FIGURE AFFINI – MISTE – DIFFERENTI

 



1)   Estimatorio

[80]

Mentre il deposito attribuisce la mera detenzione del bene, il contratto estimatorio, attribuisce un vero e proprio potere di disposizione, in quanto in esso la custodia è solo strumentale ad una funzione di scambio, perché diretto a realizzare una vendita della res tradita nell’interesse di ambedue le parti.

2)   Trasporto

[81]

Parte la differenza strutturale per la quale il deposito è tipicamente un contratto reale che si presume gratuito, mentre il trasporto è un contrattoi consensuale solo eccezionalemnet gratuito, è evidente come in quest’ultima, la prestazione di custodia è strumentale rispetto a quella di trasferimento del bene da un luogo ad un altro.

3)   Mandato

[82]

L’obbligo del mandatario di custodire le cose affidategli è il presupposto per il compimento di un’attività giuridica futura, cui il depositario non è in alcun modo tenuto.

Per la S.C.[83] il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest’ultimo l’obbligo della custodia ai sensi dell’art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest’ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti “esterni”, quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.

4)   Locazione

[84]

Mentre nel deposito il tradens solo eventualmente è obbligato remunerare l’accipiens per l’attività svolta, nella locazione ricorre sempre, quale obbligazione corrispettiva a carico del locatario, l’obbligo di pagare il canone a favore del locatore.

5)   Mutuo

Il mutuo adempie tutt’altra funzione che quella di custodia, poiché è diretto al soddisfacimento di un bisogno di consumo dell’accipiens il quale riceve le cose mutuate per usarle e consumarle.

6)   Agenzia e deposito

La causa del contratto di agenzia non è incompatibile con quella del deposito, e non è dunque inconcepibile che, nel medesimo contratto, si fondano gli elementi dell’uno e dell’altro, e che all’agente-depositario sia riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di custodia.

In tema di contratto misto (nella specie, di agenzia e deposito), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente[85].

 



7)   Contratto d’opera e deposito

Il contratto d’opera mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé una cosa determinata per ripararla, contiene in sé anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia – da valutarsi in relazione alla natura dell’attività esercitata – nella custodia della cosa affidata[86].

Il contratto stipulato tra committente e riparatore assume le vesti di un contratto misto atipico, avente natura del contratto d’opera e del contratto di deposito, tale che, stante l’applicabilità della disciplina propria dell’affidamento della res al depositario, nell’ipotesi in cui la medesima sia sottratta da terzi (ovvero come nella specie vada distrutta) il depositario è gravato dall’onere di provare la inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza propria del buon padre di famiglia. Nella specie, invero, la consegna del veicolo da parte del committente affinché fosse sottoposto a riparazione, pur avendo funzione strumentale rispetto all’adempimento della prestazione d’opera, ha indiscutibilmente determinato il sorgere nell’accipiens dell’obbligo di custodire e restituire il mezzo. Né in simili circostanze fattuali può dirsi operante il disposto di cui all’art. 1768 c.c., a norma del quale la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore nell’ipotesi di deposito gratuito, stante la sussistenza di un deposito strumentale ad una obbligazione onerosa, quale quella dell’autoriparatore. Secondo i principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, al fine di evitare di incorrere nella colpa il depositario è gravato dall’onere di provare di avere posto in essere tutte le attività protettive suggerite dall’ordinaria diligenza per evitare la distruzione del bene[87]. Ciò posto, nella specie, nessuna prova ha fornito parte convenuta in ordine alla messa in opera di tutte le cautele volte ad evitare, non solo l’incendio del veicolo con la predisposizione di efficaci sistemi antincendio, ma anche la introduzione di terzi nel cortile della rimessa, predisponendo i relativi sistemi di controllo, né la sua responsabilità può dirsi esclusa dalla eventuale natura dolosa dell’incendio da parte di ignoti (circostanza tra l’altro non accertata).

Principio generale rispreso dalla S.C.[88], secondo la quale il contratto col quale taluno si impegna a riparare una cosa (nella specie un’autovettura) e a custodirla a pagamento fini alla riconsegna al proprietario, è un contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa in quanto partecipa sia della natura del contratto d’opera che della natura del contratto di deposito, con la conseguenza che, essendo applicabile la disciplina propria dell’affidamento della “res” al depositario, ove la cosa sia stata sottratta da terzi, quest’ultimo è tenuto a dimostrare l’inevitabiltà dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

8)   Comodato

[89]

Il comodato come il deposito ha ad oggetto una res individuata, ma mentre il deposito adempie ad una funzione di custodia, almeno di regola, nell’interesse del depositante, il comodato, assolve la funzione di soddisfare l’interesse dell’accipiens alla detenzione ed al godimento dle bene.

Per la Corte di Piazza Cavour[90] il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell’ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettivata nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l’altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell’accipiente: a tal fine, l’accertamento del giudice di merito, che si traduce nella interpretazione del contratto, è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, si trattava di deposito di granturco nei magazzini generali con l’intesa che il depositario si sarebbe avvalso della merce per il collaudo di un nuovo stabilimento, pattuendosi, come corrispettivo, l’esonero delle spese di magazzinaggio e del supplemento sul tiraggio).

9)   Parcheggio

È controverso se il contratto di parcheggio (rectius posteggio) configuri un’ipotesi particolare di deposito. Il principale aspetto che pare impedire la piena riconducibilità del contratto di parcheggio nell’ambito del deposito tipico è costituito dal fatto che, nel primo, sembra difettare l’elemento della detenzione della cosa depositata che, invece, caratterizza il secondo. Il contratto di deposito è, infatti, un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa.

L’elemento della consegna non manca nel caso di parcheggio in autorimessa: in questo caso, dunque, non si esita a qualificare il contratto come deposito.

L’opinione assolutamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità è nel senso di considerare sussistenti gli estremi del deposito anche nelle altre fattispecie di parcheggio, pur essendo presenti elementi di altri negozi tipici. A tale stregua, si qualifica il parcheggio come un contratto misto cui è applicabile la disciplina del deposito o, talora, come deposito tout court.

La tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, riconduce il contratto atipico di parcheggio nell’ambito della disciplina dettata per il deposito. La dottrina minoritaria, condividendo l’orientamento meno recente della giurisprudenza, riporta tale fattispecie contrattuale nell’alveo delle norme dettate in tema di locazione di spazio adibito a parcheggio. Non mancano, difatti, decisioni che escludono lo schema del deposito e riconducono il contratto alla locazione d’area.

Decisiva sul punto si pone la sentenza n. 3863/2004 della Corte di Cassazione che, superando definitivamente la tesi sviluppatasi circa la possibilità di ricondurre il contratto di parcheggio nell’ambito delle norme dettate in tema di locazione di spazio adibito a parcheggio, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il proprietario di un veicolo che lascia in sosta il mezzo in un parcheggio custodito è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole disporre soltanto di uno spazio per lasciare l’auto.

La Corte ha altresì puntualizzato che se non fosse così non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l’auto in una strada o in un’area pubblica.



Per una recente sentenza di merito[91] il contratto di parcheggio di veicolo è una fattispecie atipica che va inquadrata nello schema generale del contratto di deposito che, ai sensi dell’art. 1766 c.c., si caratterizza per l’affidamento della cosa al depositario cui segue l’attribuzione al depositario medesimo della detenzione del veicolo, con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato. Ne consegue che ove il veicolo venga sottratto grava sul depositario l’obbligo del risarcimento del danno ove non fornisca la prova su di lui incombente della inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Un orientamento ritiene che il rapporto che si instaura tra le parti debba inquadrarsi, per quanto concerne la sua genesi, negli schemi del contratto per adesione; un’altra parte, invece, negli schemi dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Secondo quest’ultimo assetto nella predisposizione di un’apposita area per il parcheggio, e nell’istallazione dei c.d. parchimetri con l’indicazione della somma da pagare per fruire del servizio, si possono individuare gli elementi essenziali della proposta di un contratto atipico di posteggio assimilabile, quanto alla sua disciplina, al contratto di deposito. A tale proposta può aderire, perfezionando il contratto stesso, la generalità delle persone interessate, mediante l’introduzione, nell’apposito meccanismo, della quantità di monete richieste per una certa durata delle prestazioni offerte. Per impedire la conclusione del contratto, e sottrarsi, quindi, agli obblighi giuridici che da esso derivano, il proponente deve, a norma del capov. dell’art. 1336 c.c. provvedere alla revoca dell’offerta nelle stesse forme o in forma equipollente.

Per la S.C.[92] l’offerta al pubblico di parcheggio accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso, ove all’esterno del parcheggio non risulti apposto un avviso ai terzi che indichi trattarsi di parcheggio “non custodito”, vale come proposta di conclusione di un contratto assimilabile al deposito e, quindi, determina l’insorgenza dell’obbligo di custodia e di restituzione a carico del gestore, senza che in contrario possa valere l’informazione circa l’assenza di custodia presente sul retro del biglietto, tenuto conto che la leggibilità di questa informazione sopravviene dopo la conclusione del contratto che avviene all’atto della presentazione dell’utente alla sbarra.

Atra Cassazione[93], valorizza la tesi del contatto sociale. E invero proprio in relazione alla fattispecie dell’area di parcheggio con sistema automatico a sbarre di ingresso e uscita con possibilità di prelievo dell’autovettura mediante l’utilizzazione del solo scontrino la Corte di Cassazione giunge a ritenere che si tratta di uno di quei contratti che si formano senza una preventiva contrattazione, ma attraverso la concreta utilizzazione dei servizi offerti. I giudici di legittimità affermano: «In questi, per così dire, nuovi contratti il ruolo della volontà, che resta elemento costitutivo dell’accordo delle parti, si affievolisce, perché si standardizza in comportamenti automatici, oggettivamente valutabili secondo criteri di tipicità sociale. Il fenomeno della tipicità sociale ricorre, sicuramente, nella predisposizione di un’area di parcheggio, alla quale si accede attraverso sistemi automatici di accesso, di pagamento della prestazione e di prelievo del veicolo. Il contratto che se ne ricava è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione. Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale, il quale si realizza attraverso il contatto sociale».

Il Giudice della legittimità, peraltro, è tornato nuovamente e di recente a occuparsi della tematica de qua, in relazione al furto di un autoveicolo avvenuto in un parcheggio con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009[94]. Dopo aver ribadito che il contratto di parcheggio è un accordo atipico «per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al contratto di “deposito oneroso” la Suprema Corte evidenzia come l’offerta della prestazione di parcheggio, cui faccia seguito l’accettazione mediante comportamento concludente ovvero, l’immissione dell’autoveicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia».



Da ciò consegue, in primo luogo, che l’obbligo del parcheggiatore non sarebbe limitato alla semplice messa a disposizione di uno spazio libero per la sosta, ma si estenderebbe alla custodia e alla restituzione del veicolo nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

Il contratto di deposito, infatti, trova la sua disciplina nell’art. 1176 c.c. che lo definisce come «il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura». La diligenza del depositario è quindi variabile in relazione all’oggetto e a uno standard minimo identificato con la locuzione “diligenza del buon padre di famiglia”. Ne deriva che l’avaria, il deterioramento o la distruzione del veicolo depositato costituisce fonte di responsabilità contrattuale e il depositario ex art. 1218 c.c. sarà tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

Va osservato come sempre nel 2009, un’altra sentenza (Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6169) ha diversamente opinato che il contratto di parcheggio non comporta l’esistenza di un obbligo di custodia del veicolo a carico del gestore del parcheggio, non trovando in tal caso applicazione, stante la portata derogatoria della citata normativa speciale, la disciplina generale dettata dagli artt. 1766 e ss. c.c. in materia di deposito e valendo, nella specie, la circostanza che nel regolamento affisso all’ingresso dell’area e in più punti di vista, richiamato nella scheda di accesso, veniva espressamente esclusa la responsabilità “ex recepto” .

La soluzione del contrasto: Sezioni Unite n. 14319/2011

Stante l’evidente contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, Cassazione civ., 19 gennaio 2010, n. 683, ne ha rimesso la composizione alle Sezioni Unite.

Queste si sono pronunciate nel senso che il contratto di parcheggio possa essere finalizzato esclusivamente a garantire la sosta temporanea del veicolo, in assenza di un corrispondente obbligo di custodia in capo al gestore; un siffatto obbligo potrà, per contro, ritenersi sussistente solo ove sia concretamente ricostruibile la volontà dell’utente di assicurarsi la conservazione e la restituzione del veicolo. Tale soluzione è del resto coerente con la disciplina legislativa di riferimento (legge n. 122/1989, c.d. legge Tonioli) che espressamente riconosce la rilevanza pubblicistica delle zone di parcheggio, nella misura in cui esse consentono una migliore fluidità delle comunicazioni con conseguente miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti (in tal senso, particolarmente significativa è la previsione dell’art. 5, che incentiva la realizzazione di parcheggi volti a «favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo»). Sul presupposto, quindi, della rilevanza pubblicistica della realizzazione di aree di sosta a pagamento destinate allo smaltimento del traffico urbano, le Sezioni Unite segnano un deciso momento di rottura rispetto ai tradizionali orientamenti giurisprudenziali che avevano affermato l’essenzialità dell’obbligo di custodia sul piano del contenuto del contratto di parcheggio. Pertanto, in presenza di clausole o avvisi che escludano in modo chiaro e «adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto» l’assunzione da parte del gestore di un obbligo di custodia non potrà trovare applicazione il rigoroso regime di responsabilità del depositario, dovendo piuttosto ricondursi la disciplina di tale fattispecie al paradigma del contratto di locazione. Le regole predicate per quest’ultimo troveranno, infatti, applicazione qualora l’interesse prevalente del cliente sia quello di reperire velocemente un’area per lo stazionamento temporaneo del veicolo, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro commisurato ai tempi della sosta, senza trasferimento della detenzione del veicolo al personale eventualmente addetto alla sorveglianza: si configura, infatti, in questa evenienza, un contratto di parcheggio senza custodia. Ai fini dell’esatta qualificazione del contratto di parcheggio, infine, le Sezioni Unite attribuiscono rilievo deciso all’entità del prezzo pagato per la sosta. In particolare, si ritiene che, mentre un importo progressivo, differenziato e sostenibile costituisce il corrispettivo della mera locazione di un’area per la sosta del veicolo, un prezzo maggiorato denota per contro l’assunzione del rischio di furti o danni ai veicoli da parte del gestore pubblico o privato, in esso dovendosi ritenere ricompreso il costo degli strumenti e dei meccanismi «di ordine tecnico, ambientale e strutturale» adottati per garantire la sicurezza delle autovetture.



Sul contratto di parcheggio è degna di nota una recente sentenza di merito[95], secondo la quale, atteso che nell’alveo dello schema generale del contratto di deposito si individua anche il contratto atipico di parcheggio avente ad oggetto autoveicoli, e si perfeziona senza la necessaria consegna della chiave al custode della struttura ospitante, nel momento in cui il mezzo viene immesso e lasciato nello spazio apposito. Tale contratto, come riferisce la giurisprudenza costante anche di questa sezione, ingenera raffidamento che nell’area di immissione e stazionamento del mezzo sia compreso la custodia, restando irrilevante eventuali condizioni di contratto Cass. Civ. sez. III, 26.2.2004, confermata da Cass. Civ. sez. III, 13.3.2007 n. 5837.

Ritenuto che al contratto di parcheggio si applica la disciplina del deposito, e che quindi in caso di furto grava sul gestore dell’area recintata adibita a posteggio Cass. Civ. sez. III, n. 1957/2009. Ritenuto che dai documenti e dagli atti di causa risulta che si è in tema di contratto atipico di posteggio che come ritenuto da questa sezione, conformemente all’indirizzo della Cassazione ” al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l’obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell’inadempimento” (Cass. Civ. sez. III, 28 ottobre 2014 n. 22807).

Ritenuto che con riferimento alla sottrazione del bene in custodia, questa sezione si è uniformata al dettato della Suprema Corte e quindi in caso di sottrazione da parte di un terzo (del bene in custodia) la perdita può dirsi non imputabile al depositario soltanto quando siano esercitati con violenza o minaccia da parte di un terzo” (Cass. Civ. III, 19 luglio 2004 n. 13359).

Atteso che anche la giurisprudenza della Cassazione più recente, Cass. Civ. n. 11221 del 9.5.17, ritiene che il cliente deve sempre essere risarcito anche se vi è esposto il cartello ” il garage non risponde per furto”, ed ha evidenziato il principio che chi subisce il furto in un parcheggio a pagamento ha diritto al risarcimento del danno anche se il titolare o il gestore del parcheggio dimostra che ha predisposto un adeguato sistema di sorveglianza, in quanto l’unico motivo sarebbe che il furto derivi da una causa non imputabile al gestore. La Cassazione ha precisato che nel caso di furto il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di aver usato opportune misure di custodia e diligenza (previste dall’art. 1768 c.c.) con adeguato servizio di vigilanza, ma deve poter provare che l’inadempimento non sia derivato da cause a lui non imputabili, circostanza non dimostrata dalla convenuta.

10)      Ormeggio

Non vi è dubbio che il contratto di ormeggio sia un contratto atipico, o meglio, un contratto socialmente tipico[96], in quanto il ripetersi nella prassi dell’utilizzazione di tale modello contrattuale ne ha determinato una certa tipizzazione di fatto.

Come noto, di fronte ad un contratto atipico il problema che si pone agli operatori del diritto consiste nell’individuare la disciplina normativa applicabile alla figura negoziale posta in essere dalle parti, non essendo questa sussumibile in alcuno schema contrattuale tipizzato. L’atteggiamento assunto sul punto dalla giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è stato caratterizzato da una continua oscillazione tra la sussunzione del contratto di ormeggio ora nello schema della locazione, ora in quello del deposito[97].

In particolare, secondo l’orientamento prevalente, il discrimen tra le due figure contrattuali atipiche, denominate «ormeggio-locazione» e «ormeggio deposito», risiederebbe nella previsione o meno dell’obbligo di custodia in capo all’ormeggiatore.

Nell’ipotesi in cui oggetto del contratto sia la mera messa a disposizione dello spazio acqueo da parte dell’ormeggiante, si configurerebbe un ormeggio-locazione, con conseguente applicazione della relativa disciplina normativa, mentre qualora all’oggetto del contratto acceda anche l’obbligo di custodia e vigilanza gravante sul concessionario, si rinverrebbe un ipotesi di ormeggio-deposito, sussumibile negli artt. 1766 e ss. c.c. Si comprende quanto diverse siano le conseguenze giuridiche derivanti dall’applicazione al caso concreto dell’una o dell’altra normativa, specie in punto di responsabilità dell’ormeggiatore in caso di distruzione, furto o smarrimento dell’imbarcazione ormeggiata: non sussiste alcun obbligo di custodia in capo al locatore; obbligo sussistente per converso in capo al depositario ex art. 1766 c.c.

Per una sentenza di merito[98] il contratto di ormeggio non trova alcuna specifica regolamentazione né nel codice civile, né in quello della navigazione e viene riconosciuto quale contratto atipico, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela. Trattasi, in particolare, di un negozio comunque caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio aereo. Il contenuto del contratto predetto, tuttavia, può legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, sinallagmaticamente collegate al corrispettivo, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, con onere di fornire la prova l’oggetto e del contenuto del negozio a carico di chi fonda un determinato diritto o, come nella specie, la responsabilità dell’altro contraente, sulla struttura del contratto. Stante quanto innanzi e, dunque, che il contratto atipico di ormeggio non include necessariamente prestazioni di custodia del natante ormeggiato, rilevato che nel caso concreto la prospettata obbligazione di custodia dell’imbarcazione, come dedotta da parte attrice, non trova riscontro nel contenuto dell’accordo, non può trovare accoglimento la proposta domanda di risoluzione del contratto, e conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avente fondamento sulla dedotta, ma non provata, violazione, dell’obbligo incombente su parte convenuta di mettere a disposizione spazi idonei al ricovero della barca e dei suoi componenti e di custodia di detti beni.



Sentenza di merito che prende spunto dalla Cassazione[99],  la quale ha avuto modo di affermare che il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell’altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l’interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest’ultimo di un’obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e dell’esistenza di un’apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all’associazione).

Per altra sentenza di merito[100] nel contratto di ormeggio esiste sempre una struttura minima essenziale, consistente nella messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato spazio acqueo, ben potendo, tuttavia, il suo contenuto, espandersi oltre ed estendersi ad altre prestazioni. La circostanza, in particolare, è pacificamente intervenuta nella fattispecie all’esame dell’adito Giudice, in quanto il contratto stipulato tra il diportista e la struttura contempla, tra le altre previsioni, il servizio di sorveglianza dell’imbarcazione, con previsione di responsabilità a carico della struttura per i danni subiti dall’armatore, eccezione fatta per l’ipotesi in cui la prima dia prova che i propri dipendenti abbiano messo in atto tutte le misure che potevano essere ragionevolmente adottate allo scopo di evitare il verificarsi dell’evento dannoso. In circostanze siffatte pare non contestabile che il contratto, nella comune intenzione delle parti, sia non già limitato alla mera messa a disposizione dello spazio acqueo, bensì esteso anche alla prestazione di un’adeguata protezione dell’unità di diporto, solo genericamente rapportabile a quella del deposito, ma di fatto più ampia e pregnante a causa delle specifiche previsioni contrattuali. Stante, dunque, nel contratto atipico di ormeggio in posto turistico, assimilabile al contratto di deposito, l’obbligo, salvo patto contrario, a carico della struttura di custodire il natante e le relative pertinenze e di restituirli nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, deve concludersi per la responsabilità della struttura in ordine ai danni derivati all’imbarcazione ivi ormeggiata in seguito alla collisione con essa di altra unità da diporto, ormeggiata accanto, a causa dei forti venti di bora, qualora (come nella specie), la struttura non provi il corretto adempimento della propria obbligazione, ovvero l’impossibilità dell’adempimento per causa ad essa non imputabile.

Ancora, per altra pronuncia di merito[101] l’esistenza di un obbligo di custodia in capo al concessionario dell’ormeggio deve essere desunta dal concreto regolamento negoziale che le parti si sono date e dal contegno complessivo dalle stesse assunto anche posteriormente alla conclusione dell’accordo.

Ove sussista in concreto tale obbligo e ne venga accertato l’inadempimento (nel caso de quo, sub specie di furto del natante di proprietà dell’attore), non è sufficiente, a fini liberatori, fornire la prova ex art. 1768 c.c., essendo bensì necessario dimostrare, a mente dell’art. 1218 c.c., di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza. Qualora l’ormeggiatore si renda conto o comunque debba rendersi conto della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

11)   Rimessaggio

Il contratto misto e atipico di rimessaggio di un natante, in cui una parte si impegna a riparare la cosa ed a custodirla verso corrispettivo fino alla riconsegna, partecipa della natura del contratto di prestazione d’opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria dell’affidamento della “res” al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell’uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell’accollo dell’onere della prova che l’evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile. A tal fine, a nulla rileva l’esiguità del corrispettivo, rimesso all’autonoma valutazione delle parti, che connota, proprio per la sua presenza, il contratto come oneroso, con l’effetto che si applica la disciplina di cui all’art. 1766 c.c., senza che, al contrario, possa invocarsi l’operatività del regime normativo della locazione di cui all’art. 1571 c.c.[102]

Per ultima Cassazione[103], nel caso in esame[104], ovvero la consegna di un natante, dotato di una serie di accessori, per il rimessaggio invernale dovono essere tenute presenti le pronunce della Corte nelle quali si é affrontato il diverso problema della disciplina applicabile nel caso di consegna di un mezzo (roulotte, natante et similia) per il rimessaggio invernale.

In tal caso si applica la disciplina del deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del soggetto che riceve il bene in consegna, salvo che sia diversamente stabilito in sede di accordi contrattuali (v. sentenze 21 giugno 1993, n. 6866, 15 novembre 2002, n. 16079, 11 giugno 2008, n. 15490, 28 ottobre 2009, n. 22803).



12)   Logistica

Il contratto di logistica, diffuso nella prassi commerciale, è il contratto mediante il quale si identificano una svariata quantità di funzioni, più o meno riconducibili all’affidamento in outsourcing dell’intero procedimento logistico, o di alcune fasi di esso, e quindi alla gestione del processo dei flussi, fisici ed informativi, delle materia prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, in entrata ed in uscita, dagli stabilimenti del produttore o del distributore. Trattandosi di contratto atipico, deve procedersi alla individuazione della disciplina applicabile in base all’esame delle prestazioni oggetto del contratto. Essendo costituita, l’obbligazione principale, dalla conservazione e dalla successiva restituzione della merce nello stato originario, il nucleo della disciplina giuridica applicabile va individuato nel contratto di deposito, dal momento che gli ulteriori servizi richiamati, pur presentando caratteristiche astrattamente riconducibili alla “locatio operis” ed alla “locatio rei”, si pongono su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito. Ne consegue che le norme del contratto di deposito disciplinano la responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ed il depositario potrà liberarsi da responsabilità provando non solo di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ma anche in forza del disposto dell’art. 1218 c.c., dimostrando, cioè, che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile[105].

D) NOTE

 

[1] Gazzoni

[2] Per un maggior approfondimento sul possesso aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2013/02/18/il-possesso-lusucapione-e-le-azioni-a-tutela-del-possesso/

[3] Corte di Cassazione 15.1.1970, n. 85; Corte di Cassazione 22.5.1973, n. 1495

[4] Corte di Cassazione 12.5.1952, n. 1355

[5] Corte di Cassazione sez. 3, sentenza n. 359 del 13/01/1993. Per vincere la presunzione “iuris tantum” di gratuità del deposito stabilita dall’articolo 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l’esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l’onerosità, ma é necessario che il depositario eserciti un’attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l’esercizio di un’attività necessariamente economica nell’ambito della prestazione di servizi (Corte di Cassazione n. 359 del 13/01/1993).

[6] per tutti Messineo

[7] Gazzoni

[8] Trabucchi – Gazzoni

[9] Messineo – Dalmartello – Portale – MastropaoloCapozzi

[10] per tutti De Gennaro

[11] Dalmartello – Portale

[12] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 agosto 1997, n. 7363

[13] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 27 marzo 2007, n. 7493

[14] Gazzoni – Mastropaolo

[15] De Martini

[16] De GennaroCapozzi

[17] Tabet

[18] Per un maggior approfondimento sull’azienda, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2011/10/25/azienda/

[19] Simonetto

[20] FiorentinoCapozzi

[21] De Gennaro

[22] Capozzi – Gazzoni

[23] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 22 marzo 2013, n. 7262

[24] Corte di Cassazione, Sezione L civile, sentenza 14 ottobre 1999, n. 11540

[25] Forchielli

[26] Capozzi

[27] Corte d’Appello Napoli, Sezione 3 civile, sentenza 30 agosto 2011, n. 2756

[28] Tabet

[29] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 13 agosto 2015, n. 16783

[30] Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2013, n. 26353, per la lettura integrale aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2013/11/28/corte-di-cassazione-sezione-iii-sentenza-25-novembre-2013-n-26353-in-tema-di-obbligo-di-custodia/

[31] Cfr par.fo 2) I REQUISITI DEL CONTRATTO, pag. 12



[32] Corte di Cassazione 23.1.1988, n. 430

[33] v. anche Corte di Cassazione 10.3.2009 n. 5736; Corte di Cassazione 24.5.2007 n. 12089; Corte di Cassazione 6.7.2006 n. 15364; Corte di Cassazione 12.4.2006 n. 8629; Corte di Cassazione 1.7.2005 n. 14092; Corte di Cassazione 19.7.2004 n. 13359

[34] fra le varie Corte di Cassazione 10.3.2009 n. 5736

[35] Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 gennaio 2017, n. 2211

[36] Corte di Cassazione 23 gennaio 1986 n. 430

[37] Corte di Cassazione 10 dicembre 1996 n. 10986

[38] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 9 maggio 2017, n. 11221. Per la lettura del testo integrale aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2017/06/08/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-maggio-2017-n-11221/

Corte di Cassazione n. 5736/2009; Corte di Cassazione 26353/2013

[39] Tribunale Pescara, civile, Sentenza 23 giugno 2016, n. 1116, Data udienza 25 maggio 2016

[40] Tribunale Modena, Sezione 1 civile, sentenza 19 ottobre 2012, n. 1589

[41] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 29 novembre 1994, n. 10209

[42] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 17 maggio 2001, n. 6765

[43] Per un maggior approfondimento sulla rappresentanza, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/la-rappresentanza-e-la-procura/

[44] Gazzoni

[45] Per un maggior approfondimento sulla rivendica, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/le-azioni-a-difesa-della-proprieta-rivendicazione-negatoria-regolamento-di-confini-apposizione-dei-termini/

[46] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 18 aprile 2006, n. 8934

[47] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 28 luglio 1993, n. 8401

[48] Tribunale Perugia, Sezione 1 civile, sentenza 29 maggio 2017, n. 2905. Sulla stessa linea anche altra sentenza di merito Tribunale di Milano Sentenza 22 luglio 2016, n. 9269, secondo la quale, appunto, Il disposto di cui all’art. 1780 c.c., in virtù del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso del contratto concluso dall’autoriparatore, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzata all’adempimento dell’obbligazione principale. La norma in parola ripete, dunque, la regola generale dell’art. 1218 c.c., di talché il soggetto tenuto alla custodia non si libera da tale obbligo, in caso di sottrazione del bene da parte di terzi, se non provando che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. Tra i fatti non imputabili rientrano, in particolare, quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con l’anzidetta diligenza. (Nel caso concreto le precauzioni adottate dalla convenuta non sono idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c., con la conseguenza che la stessa deve essere condannata al risarcimento del danno in favore dell’assicurazione, pari all’indennizzo erogato al proprio assicurato per il furto subito).



In merito alla circostanza secondo la quale l’art. 1780 c.c. è destinato a trovare applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito, come il contratto d’opera, o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 19 luglio 2004, n. 13359, la quale ha anche precisato che, in caso di sottrazione della cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Successivamente cfr Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 12 aprile 2006, n. 8629

[49] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1246

[50] Per un maggior approfondimento sul contratto a favore del terzo, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2011/01/12/il-contratto-a-favore-del-terzo/

[51] Dalmartello  e Portale

[52] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 16 luglio 1997, n. 6520

[53] Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, sentenza 20 aprile 1993, n. 1577

[54] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 1 agosto 1995, n. 8389

[55] Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 16 giugno 2008, n. 16208

[56]   Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 febbraio 1990, n. 882. Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all’interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 della legge 10 giugno 1978 n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l’operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all’esigenza di tutelare l’utente te del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all’opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l’estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede.    (Nella specie, la C.S., in base all’enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti all’interno di una roulotte, lasciata all’interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l’utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo.  

[57] Tribunale Torino, Sezione 1 civile, sentenza 20 settembre 2017, n. 4429

[58] Tribunale Firenze, Sezione 3 civile, sentenza 7 luglio 2014, n. 2240

[59] Tribunale Roma, Sezione 9 civile, sentenza 20 luglio 2007, n. 15989

[60] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 7 novembre 1992, n. 12051

[61] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 8 luglio 1981, n. 4468

[62] Cassazione del 14.2.’76, n. 473 e in dottrina per tutti De Gennaro

[63] Per un maggior approfondimento sul collegamento negoziale, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2011/10/27/il-collegamento-negoziale/

[64] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 29 gennaio 1981, n. 690

[65] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 4 marzo 2014, n. 5030

[66] Tribunale Bologna, Sezione 2 civile, sentenza 4 luglio 2011, n. 1752

[67] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 24 ottobre 2002, n. 15004

[68] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 23 dicembre 2003, n. 19769

[69] Tribunale Roma, Sezione 12 civile, sentenza 24 ottobre 2013, n. 21237

[70] Tribunale Monza, Sezione 1 civile, sentenza 1 dicembre 2008, n. 3273

[71] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 5 dicembre 2003, n. 18651

[72] Tribunale Como, civile, sentenza 14 gennaio 2005, n. 69

[73]Tribunale Roma, Sezione 11 civile, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3811

[74] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 7 maggio 2009, n. 10493

[75] Per un maggior approfondimento sul contratto di trasporto, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2014/11/17/il-contratto-di-trasporto/

[76] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 27 maggio 2010, n. 12972

[77] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 11 maggio 1991, n. 5267

[78] Per un maggior approfondimento sul possesso aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2013/02/18/il-possesso-lusucapione-e-le-azioni-a-tutela-del-possesso/

[79] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 1 aprile 1995, n. 3823

[80] Per un maggior approfondimento sul contratto estimatorio, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2011/05/06/il-contratto-estimatorio/

[81] Per un maggior approfondimento sul contratto di trasporto, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2014/11/17/il-contratto-di-trasporto/

[82] Per un maggior approfondimento sul contratto di mandato, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2013/10/29/il-mandato/

[83] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 24 maggio 2007, n. 12089

[84] Per un maggior approfondimento sul contratto di locazione, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2012/10/19/la-locazione/

[85] Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 12 dicembre 2012, n. 22828

[86] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 17 novembre 1993, n. 11333

[87] Tribunale Monza, Sezione 1 civile, sentenza 19 febbraio 2009, n. 566

[88] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 28 maggio 2001, n. 7226

[89] Per un maggior approfondimento sul contratto di comodato, aprire il seguente collegamento on-line http://3.70.129.172/2011/02/01/il-contratto-di-comodato/

[90] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 24 agosto 1978, n. 3954

[91] Tribunale Bari, Sezione 2 civile, sentenza 8 aprile 2015, n. 1556

[92] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 20 dicembre 2005, n. 28232

[93] Suprema Corte con sentenza n. 3863 del 26 febbraio  2004

[94] OBBLIGO DI CUSTODIA



Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile, sentenza 12 settembre 2011, n. 2859.

Il contratto di parcheggio ha natura di contratto misto nel quale prevalgono i profili propri del contratto di deposito e, segnatamente, l’obbligo di custodia del veicolo di cui all’art. 1766 c.c. In presenza di apparecchiature meccaniche e modalità di delimitazione delle aree idonee ad ingenerare nell’utente l’affidamento della custodia del veicolo da parte del depositario, l’eventuale dicitura, sul biglietto rilasciato all’ingresso del parcheggio, di una formale esclusione della responsabilità quale custode, stante la natura vessatoria della clausola, è inidonea a raggiungere lo scopo, ove non accettata esplicitamente dall’utente. La regola dell’estensione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 1766 c.c. al parcheggiatore, non trova, tuttavia, applicazione nelle aree di parcheggio create nei comuni (come quello di Napoli) ad alta densità abitativa, dove l’istituzione di tali aree costituisce una modalità di organizzazione della sosta. In simile contesto, la finalità di pubblico interesse (su cui poggia l’istituzione di aree destinate al parcheggio), esclude, infatti, il ricorso sia al criterio della buona fede sia a quello dell’affidamento incolpevole che sono, invece, i presupposti indispensabili per l’estensione al parcheggiatore del dovere di custodia. Nelle zone urbane ad alta densità in cui sussiste la finalità sociale e pubblica di snellire il traffico, la disciplina applicabile al contratto di parcheggio è, dunque, rimessa all’utente: se il suo interesse concreto prevalente è quello di concludere un contratto che gli assicura uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada, senza trasferire la detenzione del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del parcheggio – e purché l’avviso dell’esclusione della custodia sul veicolo sia apposto in modo da essere adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità predisposte dal proponente – si configura un contratto di parcheggio senza custodia, poiché in tal caso la funzione del contratto risiede proprio nella finalità di snellimento del traffico. Qualora, invece, l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell’area, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnato, si configura il contratto di parcheggio con custodia, cui è applicabile la disciplina sul deposito, perché in tal caso la funzione prevalente del contratto ed obbligazione caratteristica del gestore del parcheggio è l’espletamento della custodia dell’auto.

Cassazione civ., Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1957

Il contratto atipico di parcheggio può essere assimilato, sotto il profilo della disciplina giuridica, al contratto di deposito anche sotto il profilo dell’obbligo di custodia del depositario, ben potendo tale obbligo prescindere dalla presenza di persone addette specificatamente a ricevere il veicolo in consegna e a effettuare la connessa sorveglianza, bastando all’uopo diverse ed equipollenti modalità, quali, ad esempio, l’adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. (www.ermeneutica. com.)

Tribunale di Venezia, Sez. III, 2 maggio 2007

Il contratto in virtù del quale un’autofficina si impegni a concedere uno spazio recintato per il parcheggio quotidiano di alcuni automezzi nonché a effettuare periodicamente le necessarie riparazioni e manutenzioni degli automezzi stessi, configura un contratto misto, in cui coesistono elementi del contratto d’opera e del contratto di parcheggio, dal quale scaturisce l’obbligo di custodia e la consequenziale responsabilità per il caso di perimento degli automezzi, laddove il custode non sia in grado di provare che l’evento pregiudizievole si sia verificato per causa a lui non imputabile, perché estranea alla sua sfera organizzativa. (Corriere del merito, 2007)

Cassazione civ., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837

Nel caso di parcheggio di un automezzo nell’apposito piazzale gestito da una ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Infatti, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché – per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Giust. civ. mass., 2007; Arch. giur. circ., 2007)

Corte d’Appello di Milano 30 maggio 2000

Il contratto di posteggio o parcheggio di veicoli è un contratto atipico, in cui deve distinguersi la fattispecie del parcheggio custodito da quella del parcheggio incustodito e in cui deve applicarsi la disciplina del deposito di cui agli artt. 1766 ss. c.c. soltanto ove l’affidamento del veicolo costituisca l’unica o la prevalente finalità perseguita dalle parti. (Nuova giur. civ. commentata, 2001)

Cassazione civ., Sez. III, 14 giugno 1996, n. 5461



Nell’ambito del contratto di posteggio – contratto atipico che, pur essendo disciplinato, in via analogica, dalla normativa del contratto di deposito, manifesta proprie caratteristiche individualizzanti – va distinta l’ipotesi del c.d.“parcheggio a ore o a giornata”, nel quale l’asportazione del veicolo dal luogo in cui è custodito produce la scadenza contrattuale (con la necessità che si costituisca un nuovo contratto ogni volta che il mezzo venga riconsegnato), dal parcheggio a tempo indeterminato, o determinato in maniera tale che la sua durata non sia collegata al temporaneo asporto del mezzo (parcheggio a mese, ad anno ecc.), nel quale il contratto iniziale perdura, con il conseguente obbligo del posteggiatore di mantenere a disposizione un determinato spazio nell’ambito del parcheggio e del proprietario del mezzo di pagarne il corrispettivo. Ne consegue che, in questa seconda ipotesi, l’obbligo di custodia e la corrispondente responsabilità del posteggiatore sono strettamente collegati all’effettivo deposito e alla consegna del veicolo, mentre l’asportazione di quest’ultimo da parte del proprietario o di chiunque ne sia legittimato comporta la sospensione di quell’obbligo, con esclusione della responsabilità del posteggiatore per tutto il tempo corrispondente. (Danno e resp., 1997)

[95] Tribunale Milano, Sezione 7 civile, Sentenza 6 marzo 2018, n. 2619, Data udienza 6 marzo 2018, in precdenza: Tribunale Milano, Sezione 7 civile, Sentenza 13 dicembre 2017, n. 9257. Data udienza 13 dicembre 2017.
Il contratto atipico di parcheggio è soggetto all’applicazione delle norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l’obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno. Resta salva la prova della imprevedibilità ed inevitabilità della perdita, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque, la non imputabilità dell’inadempimento in capo al depositario. In particolare, in caso di sottrazione del bene in custodia da parte di un terzo, la perdita può dirsi non imputabile al depositario soltanto quando sia realizzata da un terzo con violenza o minaccia. (Nella fattispecie, rilevato che il depositario convenuto in giudizio nulla ha dimostrato in merito alla sottrazione fraudolenta con violenza e minaccia da parte di un terzo, la domanda risarcitoria proposta dal depositante deve ritenersi meritevole di accoglimento.)

[96] Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 8657/94

[97] Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 10484/2004

[98] Tribunale Milano, Sezione 1 civile, sentenza 14 marzo 2013, n. 3598.

Sulla sessa linea in precedenza la Corte Napoletana, Corte d’Appello Napoli, Sezione 4 civile, Sentenza 24 gennaio 2008. Il contratto di ormeggio non trova alcuna specifica regolamentazione né nel codice civile, né in quello della navigazione, sicché esso costituisce un contratto atipico che non può essere equiparato sic et simpliciter al deposito, sì da doversi ritenere applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile, potendo esso avere un oggetto più vario e articolato, in dipendenza delle attrezzature e dell’organizzazione del porto turistico e, alla fine, degli accordi intervenuti fra le parti. L’oggetto del contratto può, infatti, limitarsi alla messa a disposizione e alla utilizzazione delle strutture al solo fine dell’ormeggio e della sosta dell’imbarcazione, senza alcuna ulteriore prestazione e, in tal caso, esso presenta una sostanziale affinità con la locazione, senza che a tale qualificazione osti la presenza di personale del concedente, al fine di regolare gli arrivi e riscuotere i corrispettivi. Contemporaneamente, il contratto può dare anche luogo a un affidamento del natante agli addetti alla struttura, che comporta l’obbligo della sua custodia, sì da renderlo assimilabile al deposito e da rendere applicabili le relative disposizioni. Il contratto di ormeggio, comunque, pur rientrando nella categoria dei negozi atipici, è però sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale, consistente nella semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato spazio acqueo e il suo contenuto può poi estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia. Deriva da quanto precede, pertanto, che incombe a colui, che fonda un determinato diritto o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto, dare la prova che il rapporto ha avuto a oggetto non la semplice utilizzazione delle strutture portuali, ai fini dell’attracco e della sosta, ma altresì la custodia dell’imbarcazione.

[99] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 13 febbraio 2013, n. 3554

[100] Tribunale Trieste, civile, sentenza 1 febbraio 2011, n. 79

[101] Tribunale Torino, Sezione 4 civile, sentenza 10 giugno 2008, n. 4060

[102] Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22803

[103] Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, ordinanza 10 maggio 2016, n. 9421



[104] L’attore convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Monza, la (OMISSIS) s.r.l. e – sulla premessa di aver consegnato alla società convenuta, in deposito per l’inverno, il proprio natante con una serie di oggetti in dotazione, natante che era stato oggetto di furto – chiese che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, determinati in Euro 4.778, pari alla differenza tra il danno come determinato dalla compagnia assicuratrice dell’attore e la somma dalla medesima effettivamente rimborsata.

[105] Corte d’Appello Napoli, Sezione 3 civile, Sentenza 14 giugno 2016, n. 2389

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