Il contratto a favore del terzo

Il contratto a favore del terzo

 

art 1411  c.c.  contratto a favore di terzi:  

è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia un interesse (che secondo la dottrina maggioritaria s’identifica con la c.d. causa esterna, e presumendosi la sua inisestenza deve essere provata). Salvo patto contrario, il terzo  acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata finché  il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promettente, di volerne profittare (adesione). In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, laprestazione rimane a beneficio  dello stipulante, salvo che 1) diversamente risulti dalla volontà delle parti o 2)  dalla natura del contratto.

Le parti possono concludere un contratto, inserendo una clausola (c.d. stipulazione) in virtù della quale gli effetti si producono in via diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo.

Stipulante, designa la persona

Promittente, si obbliga alla prestazione

Beneficiario, il soggetto a cui sono destinati gli effetti del contratto.

La singolarità di questo istituto è costituita dal fatto che, è consentito allo stipulante un atto di disposizione senza che costui sia titolare del diritto di cui dispone, anche se è egli ad indurre il promettente, unico titolare, ad operare il trasferimento  a favore del terzo.

Bianca – tale figura di contratto conferma che il nostro ordinamento ha abbandonato una rigida delimitazione del principio di relatività del contratto ammettendo che il contratto possa produrre effetti favorevoli in capo al terzo.

Questa possibilità non assoggetta il terzo all’arbitrio altrui in quanto l’effetto si produce solo se favorevole salva comunque la facoltà di rifiuto.

Natura giuridica

Teoria della causa costante – Girino

 Sostiene che questo contratto ha una propria causa, che si esaurisce nella finalità di attribuire al terzo la prestazione. Essa è, perciò, costante e diversa dalla causa del corrispondente contratto, non a favore del terzo.

Es. nella vendita la causa del contratto sarà quello dello scambio tra il prezzo e l’attribuzione del bene al terzo.

Teoria del contratto ordinario con clausola accessoriaMessineo – Gazzoni – Maccarone

– preferibile per Capozzi

Questo tipo di contratto non sarebbe altro che un ordinario tipo di contratto (vendita, permuta, locazione, ecc.) munito di una clausola accessoria che ne fa derivare gli effetti a favore del terzo. Se, ad esempio Tizio (stipulante) prende in locazione un appartamento da Caio (promittente) a favore di suo figlio Sempronio (terzo), il contratto avrà la tipica causa della locazione (e non una diversa come prospettata dall’altra teoria) ed in più una clausola accessoria per la quale gli effetti si verificheranno immediatamente non a favore di Tizio, ma di Sempronio


NOTA BENE
– Può darsi che, la figura del contratto a favore del terzo, si inquadra nel fenomeno del negozio indiretto la cui caratteristica è quella di realizzare, con un unico strumento giuridico, due diversi negozi tra loro collegati: l’uno (negozio – mezzo) produttivo dei suoi effetti tipici, l’altro (negozio – fine) che rappresenta il risultato che le parti vogliono in definitiva raggiungere.

La designazione del beneficiario

Normalmente il terzo beneficiario viene designato nello stesso contratto a favore del terzo
Per la configurabilità del contratto a favore di terzi non è sufficiente, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma.”

Trib. Milano, Sez. III, 10/11/2009

Si discute se sia possibile una designazione successiva.

La tesi positiva (Gazzoni – Messineo – Scognamiglio), prevalente e preferibile (Capozzi), si basa sulla considerazione che non vi è ragione di negare all’autonomia dello stipulante siffatta facoltà e ritrova una base normativa nel 2 co dell’art. 1920 che, in tema di assicurazione sulla vita a favore del terzo, parla espressamente di designazione del beneficiario con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore.

Ciò vale per la designazione successiva attuata a mezzo di negozio inter vivos, mentre a soluzione diversa (rectius negare la stipulazione successiva) si deve giungere in caso di designazione fatta per testamento. Con tale designazione si attua un’attribuzione indiretta a causa di morte e non per atto tra vivi: ogni effetto si realizzerà, infatti, solo dopo la morte del testatore, compresa l’identificazione del terzo beneficiario, per cui si viola l’art. 458 che vieta i patti successori..

Né, in contrario, può invocarsi l’art. 1920, 2 co in cui è espressamente prevista la possibilità di designare il beneficiario con un atto successivo, anche testamentario; tale norma, infatti, costituisce un’eccezione al divieto di cui all’art. 458, rappresentando un’ipotesi di patto successorio legalmente consentito e giustificata dal particolare evento che dà diritto ai premi assicurativi (ossia la morte del disponente, rimanendo escluse altre ipotesi).

Altri autori (Moscarini) sostengono la possibilità di designare con testamento il terzo beneficiario affermando che l’art. 1920, 2 co, sancisce un principio generale, valevole per ogni contratto a favore del terzo.

Ammissibilità del contratto a favore di soggetto attualmente inesistente – potrebbe nascere un dubbio sull’ammissibilità di un contratto a favore di un soggetto non ancora esistente (nascituro – ente non ancora costituito) ma sia la dottrina che la giurisprudenza sostengono la tesi positiva  (in contrario Gazzoni), in quanto ritengono che dalla normativa sul testamento (art. 462) e sulla donazione (art. 784) si ricava il più generale principio secondo il quale può attribuirsi un vantaggio anche in attesa che l’avvantaggiato venga ad esistenza.

Dichiarazione del terzo ovvero adesione o rifiuto

Il terzo può bensì dichiarare di voler profittare della stipulazione in proprio favore, ma tale dichiarazione (atto giuridico in senso stretto – recettizio non soltanto nei confronti dello stipulante ma anche nei confronti del promettente – non è a forma vincolata) non è un’accettazione in senso tecnico ed ha appunto la funzione di

a)     impedire la modifica o la revoca della stipulazione stessa da parte dello stipulante.

b)     di consumare il potere di rifiutare, che può essere esercitato fino al momento in cui o, da un lato, egli ha aderito o, dall’altro lo stipulante ha revocato.

Essendo atti recettezzi il terzo deve comunicare l’adesione o il rifiuto ad entrambi i contraenti.

Quanto alla forma la dottrina maggioritaria sostiene che essa debba essere la stessa richiesta per il contratto stipulato in favore del terzo.

Tuttavia secondo alcuni autori (Scozzafava) il rifiuto del terzo è svincolato da qualsiasi onere formale perché a ragionare diversamente, si arriverebbe, all’opinabile conclusione di ritenere che il fatto di un terzo possa far gravare un onere di comportamento a carico di un soggetto.

Nel caso di rifiuto ( l’esercizio di tale potere è prescrivibile in 10 anni secondo la regola generale ex art. 2496) si tratta di una vera e propria rinuncia, perché il terzo dismette il diritto già acquistato per effetto della stipulazione.

Altra dottrina preferisce parlare di rifiuto eliminativo, piuttosto che di rinunzia.

Si suole, infatti, distinguere tra rifiuto impeditivo (s’impedisce che un diritto entri nel proprio patrimonio – si peni al rifiuto di una proposta contrattuale), rifiuto eliminativo (si elimina un diritto dal proprio patrimonio con efficacia ex tunc , appunto come la fattispecie in esame, in modo che colui che rifiuta risulta non essere mai stato titolare del diritto rifiutato) e rinunzia (si dismette un diritto già acquisito al proprio patrimonio ma con efficacia ex nunc).

Comunicazioni al terzo

La revoca dello stipulante

Innanzitutto le parti debbono comunicare al terzo la stipulazione, al fine di permettergli l’esercizio eventuale del potere di rifiuto.

La comunicazione (che non richiede particolari formalità) può anche essere (e di regola è) successiva alla conclusione del contratto.

Al terzo deve inoltre essere comunicata l’eventuale revoca o modificazione della stipulazione.

La revoca si tratta di un negozio unilaterale (l’esercizio di tale potere è prescrivibile in 10 anni secondo la regola generale ex art. 2496), appunto, recettizio il quale, a norma dell’art. 1334, deve essere portato a conoscenza sia del promettente che del terzo per la sua efficacia.

Per quanto riguarda la struttura di tale negozio rientra nella figura del collegamento negoziale necessario di tipo revocatorio

La ragione del potere di revoca è stata individuata nel fatto che, prima dell’adesione del terzo, l’ordinamento giuridico ritiene prevalente l’esigenza di tutelare la sfera economica dello stipulante.

Il potere di revoca, trasmissibile agli eredi, non è, invece, considerato trasmissibile a titolo particolare perché l’interesse alla revoca rappresenta la negazione dell’interesse alla stipulazione che è, per così dire, personalissimo dello stipulante; solo il successore a titolo universale potrà valutare questo interesse come se fosse lo stesso stipulante, perché egli si sostituisce in tutta la complessità dei rapporti giuridici facenti capo la  de cuius.

Titolarità del diritto e non del rapporto

lLadesione alla stipulazione attribuisce al terzo definitivamente la titolarità del diritto ma non del rapporto contrattuale che fa sempre capo ai contraenti (stipulante – promettente), a differenza del caso di riserva di nomina, laddove il nominato diviene parte del contratto.

Pertanto i contraenti non potranno disporre del diritto stesso mediante ad es. novazione o mutuo dissenso ovvero cessione a terzi ma potranno  far valere  l’invalidità e la risoluzione, che è invece preclusa al terzo.

Le Eccezioni

il diritto del terzo è senza dubbio un diritto autonomo rispetto a quello dello stipulante; esso, infatti, nasce direttamente in capo al terzo, senza passare prima per il patrimonio dello stipulante.
Nel contratto a favore di terzo, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell’intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito. (Fattispecie relativa ad un’azione di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio di cui all’art. 1210 cod. civ.). (Rigetta, App. Venezia, 11 marzo 2004)”

Cass. civ., Sez. III, 18/09/2008, n. 23844

Ma si tratta pur sempre di un diritto che trova la sua fonte nel contratto tra stipulante e promettente; così si spiega il regime delle eccezioni regolato dall’art. 1413 secondo il quale, in sede di adempimento il promettente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il proprio diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti con lo stipulante (ad es. compensazione).

art. 1413 c.c.   eccezioni opponibili dal promittente al terzo: il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante (rapporto di provvista).

 

Disciplina

 

Risulta dalla fusione della normativa di tre gruppi di norme di cui il primo e previsto agli artt. 1411 c.c. ss, il secondo delle norme sul rapporto tra promittente e stipulante, infine, dal rapporto tra il promittente ed il terzo.

Se Tizio vuole donare a sua figlia l’appartamento Tuscolano che comprerà dalla società Alfa, utilizzando l’istituto del contratto a favore del terzo, l’operazione giuridica sarà regolata dalle norme sulla compravendita (nel rapporto tra Tizio e società), dalle norme sulla donazione indiretta (tra Tizio e la figlia) e, infine, dalle norme sul contratto a favore del terzo (in particolare tra la società e la figlia di Tizio).

Gazzoni – L’effetto acquisitivo è immediato, per effetto della conclusione da altri stipulato, non essendo necessaria alcuna dichiarazione, pur se può venire meno ex tunc in caso di revoca o di rifiuto, che opera quindi alla stregua di una condicio iuris risolutiva.
 

Per questo motivo il terzo deve esistere  e possedere i requisiti di legge (la semplice esistenza e non la capacità d’agire)  ab initio.
Anche se non si può escludere la possibilità che, all’atto della stipula, il terzo non sia esattamente individuato, ma sia successivamente determinabile in base a criteri prefissati o anche a discrezione dello stesso stipulante.
 

a)     prestazione:
non esistono limiti riguardanti la qualità e il contenuto dell’attribuzione al terzo.
 

b)     trascrizione:
se il trasferimento ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, con eventuale annotazione, [per quanto riguarda l’adesione del terzo per analogia si applicherà il 3 co art. 2668 (cancellazione della condizione risolutiva mancata)], da un lato,  della revoca (dello stipulante) e, dall’altro, del rifiuto (del terzo). Se il rifiuto o la revoca determinano l’estinzione della prestazione a norma dell’art. 1411, in tal caso tali atti operano alla stregua di fatti che comportano l’avverarsi di una condizione risolutiva e, pertanto, vanno annotati, ex art. 2655, a margine della trascrizione. Se il rifiuto o la revoca comportano che la prestazione resti a beneficio dello stipulante, si determina uno spostamento soggettivo nella titolarità dei diritti trasferiti. In tal caso la semplice annotazione non sarebbe idonea a configurare in capo allo stipulante la titolarità del diritto in quanto, essendo il sistema dei registri immobiliari basato sulle persone e non sui beni, nessuna trascrizione risulterebbe a nome dello stipulante (poiché la trascrizione è stata effettuata contro il promettente ed ha favore del terzo). Pertanto ai meri fini della continuità, occorrerebbe una trascrizione contro il terzo e in favore dello stipulante.
 

Gazzoni – L’adesione, invece, non è suscettibile di trascrizione perché non viene ad incidere sulla produzione degli effetti reali ma solo sulla possibilità di revoca o di rifiuto da parte del terzo. In contrario è preferibile (Capozzi) ritenere che l’adesione debba essere annotata a margine della trascrizione dell’atto di trasferimento. Questa adesione, infatti, non permette il verificarsi della condizione risolutiva qual è, rispetto all’acquisto, il rifiuto del terzo o la revoca dello stipulante.
 

c)     forma
ovviamente in caso di trasferimento immobiliare il contratto, la revoca, il rifiuto dovranno rivestire la forma scritta.La regola generale seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza è quella secondo la quale la forma richiesta è quella del negozio – mezzo, non quella del negozio fine.
 

d) L’oggetto:
il
contratto a favore del terzo deve avere i requisiti dell’oggetto di ogni altro contratto (art. 1346 ss), può consistere in una prestazione di fare, di non fare o anche di dare.

Giustificazione causale

dal contratto in favore del terzo si originano 2 diversi spostamenti patrimoniali che pongono il problema della giustificazione causale:

A)     da un lato deve giustificarsi il fatto che dalla prestazione benefici un terzo che è parte estranea alla contrattazione.

Interesse del terzo: deve avere un interesse in termini oggettivi.

B)     Dall’altro deve giustificarsi il rapporto che nasce tra promittente e stipulante.

Interesse dello stipulante: anche di natura esclusivamente morale o affettiva. La sua assenza determina la nullità della stipulazione in favore del terzo.
 

Spetta al promettente l’onere di provare la mancanza di una giustificazione causale all’attribuzione.

 

Rapporto di valuta tra lo stipulante e il terzo

tramite questo contratto lo stipulante: 

 

1-     può estinguere una preesistente obbligazione nei confronti del terzo stesso (causa solvendi)

2-     può eseguire una controprestazione a fronte di una prestazione che il terzo compie nei suoi confronti sulla base di un altro rapporto, ad es. vendita di cosa altrui.

3-     Può operare una liberalità. (causa donandi).
 

Ove il beneficio attribuito al terzo costituisca una donazione indiretta (negozio – fine), si è chiesto se alla morte dello stipulante, il terzo donatario indiretto, che sia anche erede, debba conferire alla massa ereditaria l’immobile pervenutogli a mezzo del contratto a favore del terzo ovvero la somma di denaro pagata dal donante – stipulante (ovviamente nel caso in cui egli appartenga alla categoria dei soggetti tenuti alla collazione ex art. 737.

Esempio – il padre dona alla figlia l’appartamento Tuscolano a mezzo di una compravendita a favore del terzo (stipulante il padre, promittente il proprietario dell’immobile e terza beneficiaria la figlia), si chiede, se alla morte del padre, la figlia debba conferire la somma corrispondente al prezzo pagato dal padre ovvero l’immobile.

La giurisprudenza prevalente ritiene che in tale ipotesi oggetto del conferimento debba essere l’immobile perché, con il contratto a favore del terzo (e, in genere, con l’intestazione del bene a nome altrui), l’ascendente si è reso di un atto dispositivo (donazione dell’immobile alla figlia), anche se realizzato attraverso il trasferimento, da lui voluto, dal promettente alla figlia.

Rapporto di provvista tra lo stipulante e il promittente (causa interna)

tramite questo contratto il promittente:

1)     può estinguere una preesistente obbligazione nei confronti dello stipulante stesso

2)     ovvero  assumere un’obbligazione dietro corrispettivo

ma può anche compier un atto di liberalità

 

Prestazione post mortem  

se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante questi può revocare il beneficio con un atto unilaterale che deve essere comunicato al promittente
 

art 1412  c.c.  prestazione al terzo dopo la morte:  se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello  stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

 

In dottrina (Betti – Ferri) è stato sostenuto che il contratto in esame avrebbe natura di atto mortis causa e sarebbe un’eccezione al divieto dei patti successori.

Ma la dottrina nettamente prevalente (Santoro – Passarelli) configura l’ipotesi in esame quale valido atto inter vivos.

La stipulazione, infatti, deve ritenersi immediatamente operante a favore del terzo come confermato dal fatto che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, ciò non potrebbe avvenire se il terzo acquistasse per successione dallo stipulante il diritto alla prestazione (solo chi ha già acquistato può trasmettere agli eredi).

Contratto a favore di terzi con effetti reali 

A)   teoria negatriceMajello – Bianca – Biondi – Sacco – Carresi –  una parte della dottrina ha dubitato e dubita della possibilità che il contratto a favore del terzo produca non solo effetti obbligatori, ma anche effetti reali –
 

1)     pretesa violazione del dogma della relatività – anche se questo dogma come è stato visto in precedenza (Bianca) non regge più nell’attuale sistema;

2)     pretesa violazione del principio d’inammissibilità dei negozi traslativi astratti – è stato in particolare affermato che, mentre la perdita del diritto da parte del promettente opera in virtù della causa negoziale che è alla base del contratto con lo stipulante, l’acquisto da parte del terzo avverrebbe, invece, a prescindere da una espressa giustificazione causale. Ma anche in questo caso (Capozzi) vi è una giustificazione causale, poiché essa si ritrova nell’interesse dello stipulante, ossia in quella che si è denominata causa esterna del negozio.

3)     Pretesa violazione del principio consensualistico – l’art. 1376 sembra  escludere l’efficacia traslativa del contratto a favore del terzo perché esso stabilisce che l’acquisto del diritto reale si ha < per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato >, mentre il terzo non è parte e non manifesta, perciò, il proprio consenso all’acquisto. In contrario è stato osservato (Capozzi) che la norma esaminata si riferisce, giustamente, non ai soggetti che ricevono gli effetti del contratto, ossia alle parti acquirenti, ma alle parti contraenti e senza dubbio, nella fattispecie in esame, deve esistere ed esiste il consenso del promettente e dello stipulante.

4)     Preteso contrasto con il testo legislativo – un ulteriore ostacolo si è ravvisatonella terminologia usata dal legislatore e precisamente nelle espressioni < promettente > e < prestazione >, le quali sarebbero tipiche del rapporto obbligatorio, non del rapporto reale. In contrario (Capozzi – Messineo) si è osservato che gli artt. 1411 ss. sono inseriti nella disciplina generale del contratto, ossia tra le norme comuni a tutti i tipi contrattuali, siano essi ad effetti obbligatori ovvero ad effetti reali.

I recenti argomenti:

1)     degli oneri al terzo – la teroria negativa (Bianca) afferma che l’acquisto di un diritto reale, anche se effettuato senza corrispettivo può comportare oneri al terzo (quali ad esempio la custodia la gestione) mentre il contratto a favore ddl terzo non tollera oneri per quest’ultimo in quanto deve essere a lui favorevole;

in contrario – può rispondersi (Capozzi) che gli oneri non escludono affatto il

vantaggio per il terzo, dal momento che essi sorgono in un momento successivo all’acquisto del diritto e sono connaturati a quest’ultimo; inoltre il terzo può sempre rifiutare l’acquisto, se non lo ritiene conveniente;

2) dell’efficacia costitutiva – si è rilevato (Carresi) che il diritto attribuito deve per la prima volta sorgere a favore del terzo. Il contratto a favore del terzo, in altre parole, dovrebbe sempre essere dotato di efficacia costitutiva, ciò che non potrebbe avvenire se si trattasse di diritto reale.

In contrario – può rispondersi (Capozzi) che il contratto a favore del terzo ha carattere generale e non esiste alcun limite al suo contenuto il quale, perciò, può anche consistere in un diritto che già si trova nel patrimonio del promettente.

B) Teoria positivaCapozzi – Girino – Moscarini – preferibile – per le cose dette può senz’altro affermarsi la possibilità di un contratto a favore del terzo ad effetti reali – anche se è stato osservato,  (Bianca) però, che il contratto a f.d.t. non tollera oneri od obblighi a carico del terzo, cosicché non è possibile, a prescindere da una espressa accettazione, trasferire nel suo patrimonio diritti reali quali quelli di proprietà e di usufrutto che comportano oneri di gestione o di custodia.

Ma in contrario, si ripete, può rispondersi che gli oneri non escludono affatto il vantaggio per il terzo, dal momento che essi nascono in un momento successivo all’acquisto del diritto e sono connaturati a quest’ultimo; inoltre, il terzo può sempre rifiutare l’acquisto.
 

Contratto con prestazioni da eseguirsi ad un terzo
 

diverso dal contratto in favore del terzo, il quale non produce effetti immediati nel patrimonio del terzo e non gli attribuisce dunque la qualità di creditore.
 

Contratto con effetti protettivi a favore di terzi 
 

talvolta il contratto ha ad oggetto una pluralità di prestazioni, in cui accanto ed oltre al diritto alla prestazione principale, è garantito e rimane esigibile un ulteriore diritto, di carattere accessorio e derivante da doveri di protezione, a che non siano arrecati danni a terzi estranei al contratto.

Nell’ambito di questi contratti, in caso d’inadempimento della prestazione accessoria, può agire non solo la controparte, nella quale permanga un interesse attuale, ma anche e soprattutto il soggetto a protezione del quale è posta quella regola patrizia.

Casi di contratto a favore del Terzo

Nell’ambito del diritto societario di alcune fattispecie di contratti, nelle obbligazioni, nelle donazioni e nella separazione consensuale

Nelle Società semplici
 

Le clausole di continuazione.

La norma ha carattere meramente suppletivo: il contratto sociale può regolare le conseguenze della morte del socio.

E di tale facoltà lasciata alla privata autonomia si fa largamente uso nei contratti costitutivi di società di persone, il più delle volte ponendo come obbligatoria una sola delle alternative proposte dall’art. 2284.

Con tale clausole i soci anticipano una scelta che avrebbero potuto (ma non dovuto) operare al momento della morte del socio. Essi, cioè, inserendo nell’atto costitutivo queste clausole, hanno consapevolmente e preventivamente abdicato alla possibilità di avvalersi del meccanismo della triplice opzione prevista dall’art. 2284.
 

A) facoltative (gli altri soci sono obbligati, mentre gli eredi possono o non continuare la società); queste clausole, pertanto, portano solo vantaggi agli eredi. Gli eredi vengono ad essere titolari di un diritto potestativo di origine contrattuale.

La loro natura giuridica:

1)     alcuni autori (Ferrara – Corsi) individuano in esse proposte irrevocabili che gli eredi avrebbero facoltà di accettare o meno, riconducendo il fenomeno all’ipotesi dell’opzione di cui all’art.1331 c.c.

In contrario è stato rilevato che l’opzione costituisce un patto inserito in un rapporto a due, inoltre il rapporto di opzione vincola soltanto il promettente.

2)     è preferibile la tesi (Ghidini) di chi configura l’istituto in esame come un contratto a favore di terzi (art. 1411), ossia a favore degli eredi di quel socio che, in seguito premorrà. Quest’ultimo assume la figura stipulante (il suo interesse è di assicurare la trasmissibilità mortis causa della propria partecipazione sociale, a beneficio dei propri eredi); gli altri soci assumono la veste di promettenti; gli eredi sono i terzi beneficiari.

 

Nel Preliminare

  
è inoltre possibile  il preliminare a favore del terzo  , nel senso che 

a)          questi riceve, come prestazione in suo favore, il diritto a stipulare il definitivo (egli, cioè, non sarà parte del preliminare, ma lo sarà del definitivo),

b)           ovvero prevedendo che gli effetti finali dell’intera fattispecie saranno in suo favore.  Riguardo al primo caso,  il contratto a favore di terzo, però, non può comportare obbligazioni per quest’ultimo
 

“È ammissibile il contratto preliminare di compravendita a favore di terzo, nonché quello di opzione a favore di terzo nel caso in cui il soggetto prominente, piuttosto che obbligarsi soltanto, nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale, con l’altro stipulante a prestare il consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiano, libero di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l’opzione è stata accordata (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto a favore del terzo il patto con il quale le parti, nell’ambito di un contratto di compravendita di fondo immobiliare con annesso fabbricato, avevano convenuto che l’acquirente del fondo rimanesse obbligato a trasferire, per una determinata somma, una porzione dell’attuale barchessa compravenduta in favore degli eredi maschi del venditore per l’ipotesi in cui la restante proprietà di quest’ultimo fosse stata comunque trasferita a costoro, ed essi avessero inteso ivi costruire un garage per una sola macchina patto ritenuto valido ed efficace in virtù dell’accordo dei soli stipulanti, senza intervento del terzo beneficiano)”.

Cass. civ., Sez. III, 01/12/2003, n. 18321
 

 

Nell’Opzione
 

è inoltre possibile  l’opzione a favore del terzo così come già enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza citata secondo cui “È ammissibile il contratto di opzione a favore di un terzo, nel caso in cui il soggetto promettente, piuttosto che obbligarsi (nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale) con l’altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario -libero o no di accettarla- basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l’opzione è stata accordata.”

Cass. civ., Sez. III, 01/12/2003, n. 18321

 
 Nel contratto di trasporto 
 

Nel contratto di trasposrto di persone
 

contraente è normalmente lo stesso viaggiatore, ma non è esclusa la figura del contratto a favore del terzo (art. 1411 e ss): contraenti saranno il vettore e chi paga il corrispettivo, mentre il diritto ad essere trasportato viene acquistato da colui a cui vantaggio il viaggio viene effettuato.
 

Nel contratto di Trasporto di cose
 

Il destinatario

vale a dire colui che quando, non lo è lo stesso mittente, riceve la prestazione del trasporto ed al quale il carico deve essere consegnato nel luogo di arrivo.

Il contratto viene considerato come un contratto a favore del terzo, e, pertanto, il destinatario acquista iure proprio i diritti nei confronti del vettore e costui ai sensi dell’art. 1413, potrà opporgli soltanto le eccezioni  fondate sul contratto di trasporto.
 

Esiste, comunque una variante rispetto allo schema tipico del contratto a favore del terzo ed è data dal 1 co dell’art. 1689
 

art. 1689 c.c. diritti del destinatario: i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore( a differenza dell’art. 1413 < Salvo patto contrario, il terzo  acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione >).

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e dagli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito. 

Il mittente, riguardo al 1 co, infatti, può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinare la consegna ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e risarcire i danni derivanti dal contrordine
 

Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 cod. civ., e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che spetta al destinatario stesso, quale beneficiario del suddetto contratto, la legittimazione ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli competono ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l’avaria delle cose trasportate. (Rigetta, App. Milano, 24/03/2005)

Cass. civ., Sez. III, 28/09/2009, n. 20756
  

 

Nel contratto di Mandato
 

La sostituzione del mandatario:

a)     Secondo Carresi in tal caso si avrebbe una cessione del contratto, in virtù della quale al mandatario (cedente) subentra negli obblighi e nei diritti derivanti dal mandato un sostituito (cessionario) mentre il mandante deve considerarsi il terzo ceduto.

b)     Secondo parte della dottrina (Gazzoni – Mirabelli): in caso di sostituzione il mandatario non opera una cessione del contratto, né una delega di poteri ma conclude un subcontratto di mandato.

c)     Secondo altra parte della dottrina (Minervini – Bile – Luminoso):

contratto di mandato a favore di terzo cioè del mandante. Questa teoria si basa sul 4 co dell’art. 1717, la quale azione è la stessa prevista a favore del terzo, nel contratto a favore del terzo, contro il promettente per le obbligazioni che nascono dalla stipulazione a suo favore.
 

art. 1717  c.c.   sostituto del mandatario: (1 A ipotesi )il mandatario che nell’esecuzione del mandato sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico(2 A ipotesi –), risponde dell’operato della persona sostituita. (3 A ipotesi –) Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta (4 A ipotesi –)

 Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituito.

Il mandante può agire direttamente contro la persona la persona sostituita dal mandatario.
 

Nel contratto di Deposito
 

Terzo interessato al deposito:
 

art. 1773  c.c.   terzo interessato al deposito: se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Si distinguono in generale 2 diverse ipotesi:

a)      la prima: la cosa deve essere restituita al depositante ma previo consenso del terzo, cosicché il depositante sarà sempre l’unico creditore della prestazione restitutoria dovuta dal depositario

b)      la seconda: la cosa deve essere restituita al terzo ed allora sarà stato concluso un contratto a favore del terzo con conseguente applicabilità della relativa disciplina.
 

 Nella Rendita Vitalizia
 

art. 1875 c.c. costituzione a favore di un terzo:la r.v. costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
si applica alla figura tutta la disciplina dei contratti a favore del terzo
 
 

Nel contratto di Assicurazione 
 

Assicurazione nell’interesse del terzo: in tal caso vi è scissione tra la persona del contraente e quella dell’assicurato.
 

1)     assicurazione per conto terzi; in tal caso l’assicurato, beneficiario del contratto, è certo ed individuato (si assicurano i rischi relativi ad una cosa che solo occasionalmente o temporaneamente si trovi nella sfera giuridica dell’assicurato, come nelle ipotesi di deposito o di trasporto);
 

2)     assicurazione per conto di chi spetta; in tal caso di regola non si sa, al momento della conclusione del contratto, chi sarà l’assicurato al momento del verificarsi del sinistro (quando si prevede che durante il contratto possa cambiare il titolare del bene esposto al rischio – assicurazione contro incendi fatta dal titolare di un’autorimessa).
 

art. 1891 c.c. assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta: se l’ass. è stipulata per conto altrui (con indicazione quindi dell’assicurato al momento della conclusione del contratto) o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Natura di tale contratto –

A)   secondo la dottrina tradizionale (Donato – Salandra – Gasperoni – Castellano) e la giurisprudenza (C. 20.8’’97, n. 7769) tale figura è inquadrata nei contratti a favore del terzo;

B)    altri (Ferri – Buttaro – Messineo – Venditti), invece, hanno obiettato che, mentre il contratto a favore del terzo è destinato a stipulare anche l’interesse dello stipulante, con la figura in esame si mira solo a tutelare l’interesse dell’assicurato. Tali autori quindi, inquadrano tale contratto nell’ambito del fenomeno dell’agire per conto altrui, dell’attività gestoria o della sostituzione.
 

“Nel contratto a favore di terzi – che corrisponde alla assicurazione per conto di chi spetta – il terzo assicurato non è parte né in senso sostanziale né in senso formale del contratto di assicurazione e, pertanto, la deroga convenzionale della competenza, pattuita dai contraenti, è, rispetto all’assicurato, res inter alias e, quindi, a lui estranea. Il terzo assicurato, quindi, non è tenuto, ove taccia valere in giudizio i diritti nascenti dal contratto diassicurazione, al rispetto della deroga della competenza prevista dalle parti contraenti. “

Cass. civ., Sez. III, 19/11/2004, n. 21875

3)     l’assicurazione IN FAVORE DEL TERZO

Definizione: (Donati) si ha assicurazione a favore di terzi in senso tecnico quando, pur coincidendo in  una sola persona la figura del contraente e quella dell’assicurato, sicché si tratta sempre di un’assicurazione per conto del contraente, con questo non coincide la figura del beneficiario, cioè destinatario della prestazione dell’assicuratore a cui favore è concluso il contratto: come nel caso di morte dell’assicurato, là dove il premio è pagato dall’assicurato e l’indennità, in caso di morte di costui è versata al terzo beneficiario.
 

art. 1920 c.c. assicurazione a favore di un terzo: è valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di ass., o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata  persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

“Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1920 c.c., si configura come un particolare tipo di contratto a favore di terzo la cui disciplina si discosta, però, da quella generale dettata dall’art. 1411 c.c. in quanto il terzo acquista i diritti scaturenti dal contratto con la designazione da parte dell’assicurato, indipendentemente dalla preventiva dichiarazione di voler profittare del rapporto”.

App. Roma, Sez. II, 11/06/2009
 

 

9) Nel contratto di Fideiussione
 

Fideiussione prestata da un’impresa assicuratrice.

L’impresa assicuratrice, verso la corresponsione di un compenso, assume la garanzia di pagamento di un debito all’assicurato verso un terzo beneficiario, entro i limiti del massimale stabilito.

Lo schema è quello del contratto a favore del terzo (art. 1411) che si perfeziona con l’incontro della volontà del promettente (impresa assicuratrice) e dello stipulante (il debitore), mentre il beneficiario rimane estraneo al contratto.

Il contratto è documentato in una polizza (c.d. polizza fidiussoria).
 

La cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 09/05/2003)

Cass. civ., Sez. Unite, 18/02/2010, n. 3947

 

Natura giuridica –

A)    Stolfi – ha fatto rientrare il contratto in esame nel contratto di assicurazione;

B)    C. 25.10.1984, n. 540 – tipica figura di contratto misto;

C)    Lipari – ha parlato di contratto atipico di garanzia;

D)    Dottrina (per tutti Fragali) e giurisprudenza dominanti (per tutte C. 18.10.1991, n. 11038) – preferibile (Capozzi) – ravvisano nel contratto in esame una prevalenza della natura fideiussoria; si tratta cioè di un sottotipo fideiussorio innominato, in cui il negozio fideiussorio si accompagna ad elementi o clausole dell’assicurazione, va infatti, rilevato che il rapporto tra garante e debitore principale si conforma sul rapporto di assicurazione.
 

 Nel contratto di Transazione
 

È ammessa la transazione a favore di terzo in quanto non vi è alcuna incompatibilità tra lo schema del negozio transattivi e gli effetti di cui all’art. 1411.

Ma di transazione a favore di terzo si può parlare solo nel caso in cui le parti, componendo la lite, costituiscano, modifichino od estinguano un rapporto giuridico diverso da quello controverso. Si pensi all’ipotesi di Tizio, il quale transige con Caio a condizione che quest’ultimo costituisca una servitù a favore di Sempronio o rimetta a quest un debito.

Nel caso di transazione stipulata fra creditore e debitore n si è afferma ta che essa non produce alcune effetto nei confronti del fideiussore nel caso in cui sia sfavorevole per quest’ultimo.
 
 

Nelle Obbligazioni

A) obbligazione in incertam personam:  

 effettivamente la persona del creditore può apparire indeterminata al momento della nascita della obbligazione.

1)    promessa al pubblico (1989);

2)    mandato a donare (778)

3)    disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio del terzo (631)

4)    contratto a favore del terzo (1411)

5)    del contratto per persona da nominare (art. 1401)

6)    cessione del contratto (1407)

L’incertezza non riguarda la fonte del rapporto, ma il debitore o il creditore e può esser eliminata col verificarsi di un presupposto di fatto o di diritto o con il compimento di un atto di scelta da parte dell’obbligato o di un terzo.

In definitiva, la semplice incertezza sul destinatario degli effetti non impedisce il valido costituirsi del rapporto obbligatorio.

B) Nell’Espromissione
 

Se è fuori dubbio che l’espromissione porta vantaggi all’espromesso, e, invece, discusso se esso sia un contratto a favore del terzo in senso tecnico; precisamente a favore del debitore originario.

La questione non è priva d’interesse pratico perché la tesi positiva comporterebbe la possibilità di revoca da parte del terzo espromittente e la possibilità di rifiuto da parte del debitore estromesso (art. 1411).

Sembra preferibile la tesi negativa

1)     innanzitutto perché la normativa sull’espromissione non contiene gli elementi essenziali del contratto a favore del terzo, in particolare la dichiarazione del terzo che rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.

2)     In secondo luogo, l’espromittente succede nel debito altrui, mentre sarebbe nuova la prestazione a favore del terzo.

C) Nell’Accollo
 

Gazzoni – Nell’accollo il terzo si obbliga nei confronti del debitore ad estinguere un debito, anche futuro di costui.

A)      vi sarà contratto di  datio in solutum  o di mutuo se le parti convengono che il pagamento del terzo accollante al creditore accollatario estinguerà un suo debito verso il debitore accolato o darà luogo a surroga ex art. 1202;

B)      altrimenti vi sarà promessa interessata dell’accolante, rifiutabile dall’accollato ex art. 1333, o promesa liberale, cioè donazione obbligatoria, in entrambi i casi avente ad oggetto il pagamento effettuato al creditore (ed allora sarà configurabile un adempimento del terzo ex art. 1180) o la consegna al debitore della somma necessaria ad estinguere il debito, prima o dopo il pagamento effettuato da costui.
 

Capozzi

A)   La teoria del doppio negozio (Rescigno)– afferma in sostanza, che la fattispecie dell’accollo si compone di due negozi giuridici:

1)     il primo (preparatorio) è dato dall’accordo fra debitore originario (accollato) e terzo (accollante);

2)     il secondo nasce dalla proposta che l’accollante fa al creditore accollatario e dall’eventuale accettazione di quest’ultimo.

B)    La teoria (preferibile – Capozzi) dell’unico negozio (contratto a favore dl terzo) – la giurisprudenza della Cassazione (C. 7.4.1964, n. 773; C. 16.9.1969, n. 3113; C. 22.2.1979, n. 1271) e la dottrina quasi unanime (Cicala – Guglielmucci – Majello – Messineo – Barbero – Campobasso) sostengono la tesi riportata anche nella Relazione al codice, là dove si legge che l’accollo regolato dall’art. 1273 è una tipica applicazione del contratto a favore del terzo.

A sostegno di questa tesi si sottolinea la corrispondenza esistente tra gli schemi negoziali previsti  dagli artt. 1273 e 1411, osservando che l’adesione del creditore altro non è se non la dichiarazione del terzo di voler profittare della convenzione a suo favore.
 

E’ valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia un interesse (che secondo la dottrina maggioritaria s’identifica con la c.d. causa esterna, e presumendosi la sua inisestenza deve essere provata).
 

Salvo patto contrario, il terzo  acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata finché  il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promettente, di volerne profittare (adesione).

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, laprestazione rimane a beneficio  dello stipulante, salvo che 1) diversamente risulti dalla volontà delle parti o 2)

  dalla natura del contratto.

Stipulante, designa la persona = accolato

Promittente, si obbliga alla prestazione = accolante

Beneficiario, il soggetto a cui sono destinati gli effetti del contratto= creditore

Si è più specificamente osservato che l’accollo rappresenta un’ipotesi di contratto a favore del terzo nel quale l’interesse dello stipulante (accollato) si sostanzia in una causa solvendi.

 

 Nelle Donazioni
 

Discusso in dottrina e non solo se l’onere donativo a favore di soggetto determinato rientra nella fattispecie del contratto a favore del terzo  –

La donazione (come il legato) può essere gravato da un ONERE (modus): questo è un PESO che il donante impone al donatario e può consistere sia nell’erogazione di una parte del bene donato per un dato scopo, sia nel compiere un’azione (o un’omissione) a favore del donante o di un Terzo: esso costituisce una vera e propria obbligazione a carico del donatario la cui incidenza non può superare il valore del bene donato; per l’adempimento può agire sia il donante che l’interessato (qualora il donatario non adempia spontaneamente).

Secondo alcuni l’onere donativo a favore di soggetto determinato – nell’ambito della successione testamentaria –  non sarebbe altro che un legato – ora bisogna vedere se può essere applicato per analogia alle donazioni:

A)   teoria unitaria – la dottrina tradizionale (Messineo – Torrente –

Biondi) non distingue l’ipotesi del beneficiario determinato, inquadrandola nel generale concetto di donazione modale – essa non può essere configurata come contratto a favore del terzo perché lo stipulante nulla riceve per sé, mentre nella donazione modale l’attribuzione principale è a suo favore.

B)   teoria del contratto a favore del terzo – altri autori (Carnevali – Marini) ritengono, invece, che, quando il terzo beneficiario del modo è un soggetto determinato, la donazione modale ha tutti i caratteri del contratto a favore del terzo. Lo stipulante non è il donatario obbligato, ma il donante il quale nulla riceve (né deve ricevere) per sé, ma conserva solo il diritto a chiedere l’adempimento della prestazione posta a carico del promettente (donatario) a favore del terzo – ma secondo Capozzi tale figura non può essere presa unitariamente – perché, se si adotta la teoria del negozio autonomo, il modus può esser soltanto collegato e non essere un tutt’uno con la donazione.

C)   teoria della donazione indiretta – (Capozzi) – con questo sistema

in realtà il donante realizza due donazioni – una diretta e un’altra indiretta. Troverà, perciò logicamente applicazione la disciplina sostanziale delle donazioni prevista all’art. 809 (liberalità non donative).

Se Tizio dona a Caio il fondo Tuscolano con l’onere di dare 10 mila euro a Mevio, egli, in realtà, avrà compiuto 2 donazioni; una diretta  a favore di Caio e una indiretta a favore di Mevio.

 Nella separazione  consensuale 
 
È prevista una forma di contratto in favore del terzo, avallata anche dalla Giurisprudenza di merito, quando i coniugi in sede di separazione consensuale “l’accordo con cui venga pattuito il trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere “una tantum” al suo mantenimento, si può configurare come un contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. a titolo di liberalità, ovvero donazione indiretta a favore della prole, e pertanto non soggetto alla forma prevista dall’art. 782 c.c.”

Trib. Siracusa, 14/12/2001

 

Avv. Renato D’Isa