Indegnità a succedere

 

Indegnità a succedere

(Libro II delle successioni  – Titolo I   delle disposizioni generali sulle successioni – Capo III   dell’indegnità –  463 – 466)

 

La capacità di succedere non incontra dunque di regola  limitazioni, ma l’indegno, per le cause di cui all’art. 463, potest capere sed non potest ritenere,  può cioè acquistare ma deve restituire quanto ricevuto, se una sentenza lo escluda dalla successione.

Quindi l’indegno non è incapace a succedere, ma può essere escluso dalla successione con sentenza costitutiva.
Ne consegue che prima della sentenza anche l’indegno può esercitare i poteri previsti dall’art. 460. Discende da ciò che chi subentrerebbe al suo posto nella delazione ereditaria ha 10 anni per promuovere l’azione.

art. 463 c.c.    casi d’indegnità: è escluso dalla successione come indegno (c.c.466 e seguenti):

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere  la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (c.c.801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti)

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);

3)  chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

4)  chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6)  chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso

CASISTICA

Al fine della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463, n. 1 c. c., l’attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi di indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l’imputabilità dell’attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l’indegnità a succedere.”

Cass. civ., 22/12/1984, n. 6669

“La dichiarazione d’indegnità a succedere, ai sensi dell’art. 463, n. 4), cod. civ., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell’uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. (Rigetta, App. Trieste,1 febbraio 2003)”

Cass. civ., Sez. II, 30/10/2008, n. 26258

“Al fine della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463, n. 4 c. c., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, riferibile così al coartatore più che al de cuius, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causa dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all’età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato.”

Cass. civ., Sez. II, 26/08/1986, n.5209

“L’ipotesi di indegnità a succedere prevista dall’art. 463, n. 5. cod. civ. (rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata. Deve, pertanto, escludersi l’applicazione della norma, quando l’esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica, e quando colui contro il quale si rivolge l’accusa d’indegnità sia il successore legittimo e l’erede ivi designato. (Rigetta, App. Torino, 27 Maggio 2003)”

Cass. civ., Sez. II, 09/04/2008, n. 9274

C’è bisogno di un’apposita azione*

“L’indegnità a succedere di cui all’art. 463 cod. civ. pur essendo operativa “ipso iure”, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. (Rigetta, App. Torino, 29/09/2003)”

Cass. civ., Sez. II, 05/03/2009, n. 5402

Per far annullare l’acquisto dell’eredità fatto dall’indegno.

L’azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario (10 anni) che decorre dal giorno dell’apertura della successione o dalla data di commissione del fatto a seconda che questo sia commesso prima o dopo la morte del de cuius.

L’azione rivolta ad ottenere la pronunzia dell’indegnità a succedere, quindi una sentenza che ha natura costitutiva, si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione; tuttavia, poiché l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto, rientrando in questi ultimi anche l’ignoranza del titolare del diritto, quando la stessa è incolpevole, la prescrizione di detta azione nel caso di indegnità conseguente alla formazione o all’uso di un testamento falso (art. 463 n. 6 c.c.) inizia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitarla abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che ad una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto a conseguire l’eredità o il legato, in virtù di indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza, il cui apprezzamento è riservato alla valutazione del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il “dies a quo” della prescrizione nel giorno di apertura della successione, omettendo di valutare la rilevanza, a detto fine, della circostanza che l’attore aveva proposto l’azione allorché era passata in giudicato la sentenza che aveva accolto la domanda di petizione dell’eredità proposta dall’indegno in base ad un testamento poi risultato falso, da questi formato). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 28 Settembre 2002)”

Cass. civ., Sez. II, 29/03/2006, n. 7266

Legittimato l’erede in subordine (ad es. escluso il fratello del testatore nel caso in cui siano stati istituiti i figli).

Tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari nel giudizio di accertamento dell’indegnità a succedere e conseguente petizione ereditaria, in considerazione della natura costitutiva della relativa pronuncia.

Cass. civ., Sez. II, 12/07/1986, n. 4533

*nota – accettazione tacita da parte degli altri eredi chiamati qualora si intraprenda questo tipo di azione nei confronti dell’erede “indegno”


IL FONDAMENTO GIURIDICO

secondo la dottrina prevalente (Cicu – Ferri – Prestipino) l’indegnità costituisce una sanzione civile e ha un fondamento pubblicistico, perché è socialmente ingiusto il conseguimento di un vantaggio patrimoniale nei confronti del soggetto passivo di un fatto illecito, che nella maggior parte dei casi, costituisce reato.

“Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d’incapace, punito dall’art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. (Rigetta, App. Genova, 29 Ottobre 2002)”

Cass. civ., Sez. II, 07/02/2008, n.2860

In aderenza alla teoria preferibile, la dottrina prevalente ritiene che il soggetto sospetto d’indegnità conservi tutti i suoi diritti di successibile sino al momento dell’accertamento definitivo ad opera del giudice, della sussistenza della causa d’indegnità.

Egli si troverà in una situazione analoga a quella dell’erede istituito sotto condizione risolutiva e non vi è perciò ragione di negargli il diritto di accettare l’eredità (o acquistare il legato) e di compiere tutte le attività che da tale qualifica dipendono; in particolare l’esercizio dei poteri conservativi previsti dall’art 460 c.c.

Nelle Donazioni come causa di revocazione

art. 800 c.c.    cause di revocazione: la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Oltre alle  ipotesi tipiccizzate dal legislatore ai nn. 1-2-3 art. 463 cc. ed inoltre nell’ingiuria grave verso il donante.

art. 801 c.c.     revocazione per ingratitudine: la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (c.c.2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 (casi d’indegnità)  , ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (disp. di att. al c.c. 141).

Secondo ultima sentenza della Cassazione (Corte di cassazione sezione II sentenza 31 marzo 2011 n 7487

non ricorre la revoca della donazione per ingratitudine quando il donatario, stante la situazione di conflittualità (separazione) tra i genitori donanti, chieda ad uno di questi di abbandonare l’abitazione acquistata con il denaro ottenuto dalla liberalità paterna e materna. Difatti secondo la medesima Corte un siffatto comportamento è stato congruamente valutato dalla Corte d’appello non come manifestazione di un atteggiamento di disistima delle qualità morali del padre donante o di mancanza di rispetto nei suoi confronti, né come un affronto animoso contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento della figlia donataria; bensì come presa d’atto, da parte di costei, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale, e, quindi, del sopravvenire di una condizione tale da rendere incompatibile, allo stato, la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata con il danaro ricevuto in liberalità.

Nei legati
L’indegnità a succedere, nei casi di cui all’art. 463 c. c., travolge anche il legato che sia stato fatto per riconoscenza o per remunerazione, non essendo applicabile al riguardo il principio della irrevocabilità dettato per le donazioni remuneratorie dall’art. 805 c. c.
Cass. civ., Sez. II, 05/11/1992, n. 11979
  

Natura giuridica

Teoria dell’incapacità a succedere

(Cicu – Ferri – Prestipino) sostengono la tesi secondo la quale l’indegnità debba considerarsi un fatto che impedisce alla delazione, vale a dire un’ipotesi d’incapacità a succedere.

Poiché se effettivamente l’indegno fosse capace di acquistare i beni, ma non di trattenerli una volta pronunciata l’indegnità, i beni stessi dovrebbero essere devoluti dall’indegno ai suoi successori e non, come invece avviene, ai chiamati in subordine.

Teoria dell’esclusione dalla successione – preferibile

(Coviello – Salis – Cariota –  Ferrara –  Azzariti – Palazzo) e la giurisprudenza della Cassazione sostengono la tesi secondo la quale l’indegnità deve essere configurata non come una causa d’incapacità, ma di esclusione dalla successione. Basta considerare la storia dell’istituto, ma anche la lettera della norma che parla testualmente di esclusione dalla successione.
 

“Ai sensi dell’art. 463 c.c. l’indegnità a succedere non integra un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma è causa di esclusione dalla successione; infatti, l’indegnità, come configurata nell’unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non è uno “status” connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell’accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 28 Settembre 2002)”

Cass. civ., Sez. II, 29/03/2006, n.7266
 

L’indegnità è stata avvicinata all’incapacità relativa a succedere (artt. 596, 597, 598 e 599)

Effetti dell’indegnità

 

Devoluzione a chiamati ulteriori

Quando viene pronunciata l’indegnità si verifica una situazione analoga a quella del primo chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità).

Si farà pertanto luogo, ove ne ricorreranno i presupposti,

1)     gli istituti della sostituzione (ordinaria o fidecommissaria),

2)     della rappresentazione

3)     dell’accrescimento;

4)     in mancanza, l’eredità sarà devoluta agli eredi legittimi del de cuius.

Dopo la sentenza non occorrerà un’accettazione da parte degli ulteriori chiamati, ma i beni saranno immediatamente da essi acquistati, dovendo considerarsi la proposizione dell’azione un’accettazione tacita dell’eredità.

Prescrizione del diritto di accettare

A norma dell’art. 480 3 co il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità non corre a danno dei chiamati ulteriori se l’indegno abbia accettato e, successivamente, il suo acquisto sia venuto meno per effetto dell’indegnità.

Se l’indegno non ha accettato, per i chiamati ulteriori la prescrizione decorrerà dal giorno dell’apertura della successione ed essi, secondo i principi generali, potranno esperire l’actio interrogatoria.

 Trasmissione del diritto di accettare

Se l’indegno muore dopo l’apertura della successione ma prima dell’accettazione, il diritto di accettare l’eredità si trasmette ai suoi eredi, contro i quali potrà essere  proposta  o proseguita l’azione civile che costituisce una sanzione di natura civile. È evidente che i seguaci della teoria dell’incapacità a succedere non potranno ammettere questa trasmissione, non essendoci, a loro avviso delazione a favore dell’indegno.

È sorto un problema nel caso del diritto di accettare ai sensi dell’art. 479, a favore di un trasmissario che sia indegno nei confronti del de cuius, ma non nei confronti del trasmittente (nipote che si è macchiato di omicidio nei confronti del nonno, succede al padre, anch’egli morto prima di accettare l’erdità del padre assassinato dal figlio).

A differenza di ciò che accade nell’istituto della rappresentazione, il trasmissario nipote, dell’esempio, deve essere capace e degno di succedere nei confronti del suo dante causa, il padre (trasmittente), e non nei confronti dell’originario de cuius (il nonno).

 
Restituzione dei frutti

 

art. 464 c.c.   restituzione dei frutti : l’indegno è obbligato a restituire i frutti (c.c.820) che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione (c.c.535, 1148).

L’indegno è considerato possessore di mala fede, con l’unico limite che non deve restituire i frutti percepiendi (ossia quelli che avrebbe potuto percepire e non ha percepito).

Sono previsti anche il rimborso delle spese per le riparazioni, miglioramenti e addizioni nella minor somma tra lo speso e il migliorato.
 

“La sentenza che dichiara l’indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com’è testimoniato dal fatto che l’erede indegno che abbia di fatto goduto dell’eredità del de cuius deve restituire non solo l’eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l’apertura della successione (art. 464 c.c.). La circostanza che la sentenza operi ex tunc, escludendo l’indegno dalla successione, impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell’indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l’indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio: è possibile procedere all’accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell’indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita.”

Cass. civ., Sez. II, 16/02/2005, n. 3096

Privazione dell’usufrutto legale e dell’amministrazione

art. 465 c.c.   indegnità del genitore: colui che è escluso per indegnità dalla successione (c.c.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori (c.c.320 e seguenti).

 
 

La riabilitazione

art. 466 c.c.   riabilitazione dell’indegno: chi è incorso nell’indegnità (c.c.463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato   A) con atto pubblico o  B) con testamento (c.c.587, 2699).

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

 Natura giuridica dell’atto di riabilitazione

1)     semplice dichiarazione di sentimento (perdono)

2)      o di volontà. Prevale questa seconda opinione perché, come è stato osservato (Giampiccolo – Palazzo), se l’indegnità è una pena posta dalla legge e la riabilitazione è quella dichiarazione che ha il preciso scopo di abilitare ai diritti successori, essa è un autentico negozio giuridico; il perdono può costituire soltanto il normale movente psicologico, ma non il mezzo tecnico per la produzione dell’effetto (es. dichiaro di aver sempre amato mia moglie e di volerla perdonare, vale come motivazione ma non è un’espressa volontà di riabilitare).

A)   È un atto personale;

B)    È un atto irrevocabile

C)    È un negozio formale:

1)     testamento;

2)     atto pubblico.

Riabilitazione totale e parziale

1)     Una parte della dottrina (Azzariti) ritiene che la norma contempli un’autentica riabilitazione parziale e tacita, che deve essere distinta da quella, espressa, prevista dal 1 co.

2)     È preferibile l’opinione della dottrina prevalente (Cicu – Cariota – Ferrara  – Ferri) secondo la quale la norma in esame non  tratta però di una riabilitazione tacita o parziale, perché come chiaramente statuisce la norma, l’indegno rimane tale e succede limitatamente a quella precisa disposizione testamentaria, cosicché se egli era erede legittimario non potrà esperire l’azione di riduzione qualora il de cuis  gli abbia attribuito una quota di eredità inferiore a quella di riserva.

Non è vera riabilitazione anche perché questa è definitiva, mentre il testamento previsto dall’art. 466 2 co può essere revocato, facendo così cadere il vantaggio per l’indegno.

Avv. Renato D’Isa

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