L’azione di rivendicazione e l’azione di restituzione

1 –  Azione di rivendicazione

art. 948 c.c.    azione di rivendicazione: il proprietario  può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).

In ogni caso la qualità di proprietario deve realmente esistere ed essere provata al momento della decisione della lite.

Nulla impedisce che il proprietario, mediante il ricorso ad un’azione di accertamento, reagisca ad eventuali pretese di altri, ottenendo, così, una pronuncia dichiarativa che elimini ogni incertezza sulla titolarità del diritto l’azione.

L’azione di accertamento della proprietà è comunque distinta dall’azione di rivendicazione, la cui funzione è, principalmente, di condanna alla restituzione del bene: ha, cioè, una funzione recuperativa.

L’azione di rivendicazione, appunto, ha il carattere della realità in quanto si rivolge a qualunque terzo che abbia acquistato il possesso del bene al di fuori del precedente rapporto del proprietario dello stesso.

In giurisprudenza si è sostenuto che l’esercizio dell’azione di rivendicazione presuppone che lo spossessamento sia avvenuto senza la volontà del proprietario.

A norma dell’art. 948 c.c. l’azione di rivendicazione, è diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, di conseguenza il relativo accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della res.

Difatti, l’eventuale sentenza di accoglimento di una simile azione, ove passata in giudicato, comporta la condanna del convenuto al rilascio del bene e preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti, detto convenuto possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato Tale azione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell’attore e del possesso di essa da parte del convenuto.

Per l’esercizio dell’azione di rivendicazione non è necessario lo spossessamento del bene senza o contro la volontà, sicché anche quando abbia trasferito il possesso in base ad un’obbligazione assunta contrattualmente non gli è preclusa la possibilità, ove eventi giuridici successivi abbiano determinato il venir meno del diritto dell’accipiens, di proporre anche l’azione reale di rivendica per riottenere il possesso del bene quale proprietario, anziché di agire con l’azione personale di restituzione ex art. 949 c.c.; ovvero, a fronte delle eccezioni del convenuto che opponga un proprio titolo di acquisto della proprietà, di modificare in corso di giudizio la domanda di restituzione originariamente proposta in domanda di rivendicazioni.



2 –  Azione di restituzione

è di natura personale e ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita.

Con essa l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire alcuna prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest’ultimo per qualsiasi causa.

Secondo anche una recente sentenza di merito “In proposito appare opportuno richiamare la tradizionale distinzione fra l’azione di rivendicazione e quella di restituzione. La prima di esse ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l’attore assume di essere titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 c.c.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda è fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene. In quest’ultimo caso l’attore non ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l’insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso – del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo. Le due azioni – pur tendendo entrambe al risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene – hanno natura e presupposti diversi e sono distinte, sia per causa petendi che per petitum. Pertanto, prescindendo dalla qualificazione dell’azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull’arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall’ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione, e se il convenuto contrappone il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di questo diviene l’oggetto della controversia (così, fra le più recenti, Cass. sez. II, 27.1.2009, n. 1929).



La circostanza che il convenuto pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare in azione reale l’azione personale proposta nei suoi confronti posto che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta. Sicché l’eccezione o la domanda riconvenzionale del convenuto, attraverso le quali opponga un proprio autonomo diritto di proprietà a quello posto dall’attore a fondamento della domanda, hanno la natura e l’efficacia loro proprie e, ove accolte, comportano la reiezione della domanda dell’attore, ma non perché questi non abbia provato il diritto vantato, bensì in quanto il diritto di proprietà sul bene in controversia è risultato accertato in capo al convenuto per intervenuta prescrizione acquisitiva del diritto dell’attore. Invece, ove dette eccezione o domanda riconvenzionale siano respinte, in nessun modo possono influire sulla natura della domanda principale quale proposta dall’attore e sull’onere probatorio che essa comporta (in tal senso Cass. sez. II, 26.2.2007, n. 4416, che ha affermato i suesposti principi in un caso analogo a quello in esame, relativo ad un’azione di rilascio di immobile alla quale parte convenuta aveva contrapposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l’intervenuta usucapione).Trib. Bari, Sez. III, 16/02/2010

Sentenza che riprende in pieno un principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “L’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l’attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. L’azione di restituzione è fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto – personale – alla consegna del bene. Pertanto in quest’ultimo caso l’attore non ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l’insussistenza “ab origine”, oppure il successivo venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso – del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.”Cass. civ., Sez. II, 27/01/2009, n. 1929

Pertanto secondo la Cassazione  ”Nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda giudiziale il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, ma non può sostituire all’azione personale di restituzione del bene immobile promossa dalla parte un’azione reale di rivendica che l’attore non aveva inteso promuovere ed in vista della quale non aveva approntato adeguate difese.”

 Posto ciò, la lesione del diritto di proprietà può provocare un danno risarcibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. L’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato, ossia il recupero della cosa oggetto del diritto controverso, hanno carattere e presupposti diversi.

Dunque, ci si chiede quale sia la relazione che si instaura tra le due azioni e soprattutto quali le differenze che intercorrono fra la tutela reale della proprietà (azione di rivendicazione) e la tutela aquiliana, ossia l’azione con la quale il proprietario chiede il risarcimento dei danni per il pregiudizio subito in relazione al suo diritto di proprietà.

Una prima differenza sostanziale si ravvisa nel fatto che, mentre l’azione di rivendicazione e quella negatoria sono tese a contrastare comportamenti volti a mettere in discussione la titolarità del diritto di proprietà, la tutela aquiliana è invocabile, salve alcune ipotesi particolari, solo in presenza di atti che pregiudichino i diritti del proprietario senza, però contestare la titolarità dello stesso.



Inoltre, l’azione reale ha ad oggetto principalmente l’accertamento della proprietà, atteso che l’art. 948 c.c., introdurrebbe un’azione che è, al contempo petitoria – in quanto volta a chiedere l’accertamento della proprietà – e di condanna alla restituzione del bene dal quale il soggetto è stato spossessato. In questo l’azione reale si differenzia da quella personale ex art. 2043 c.c. laddove l’oggetto del giudizio è la prova del danno ingiusto provocata da un soggetto al proprietario, la cui titolarità del diritto non è messa in discussione.

Colui che agisce in giudizio con l’azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, pertanto dovrà dimostrare non solo l’illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà. A tal fine non sarà sufficiente provare in giudizio il proprio atto di compravendita, potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si dovrà provare un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), che normalmente implicherà la prova di un proprio possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed aventi causa fino a raggiungere il termine dell’usucapione ventennale: l’attore, infatti, per provare di essere proprietario, deve dimostrare anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, dovendosi così risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l’intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi “uti dominus”. La difesa della parte che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, “la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta”.

Questo rigoroso onere probatorio si attenua solo laddove il bene in contestazione provenga pacificamente da un dante causa comune ai due litiganti o qualora l’unicità del dante causa venga contestato in modo generico e immotivato, o senza il conforto di prove specifiche e pertinenti.



Ai fini del risarcimento del danno ex art. 2043, invece, sarà sufficiente la dimostrazione dell’acquisto a titolo derivativo oppure la prova che il proprio legittimo possesso sia stato inciso dall’altrui condotta di spossessamento.Alla luce di ciò deriva che, poiché l’art. 948 c.c. prevede una azione di accertamento del diritto di carattere reale, tale azione non necessita di alcun presupposto che non sia quello oggettivo della titolarità della proprietà alla quale corrisponda lo svuotamento del possesso, in quanto il proprietario ha diritto ad essere riconosciuto tale anche se colui che lo ha spossessato abbia agito in perfetta buona fede; l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c., invece, essendo finalizzata a censurare un danno ingiusto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, richiede la dimostrazione del comportamento soggettivamente riprovevole di colui che ha spossessato il proprietario.

L’azione di rivendicazione, infine, è un’azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione, mentre quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., essendo un’azione personale a tutela di un diritto di credito, soggiace alla prescrizionespeciale quinquennale.

Cass. civ., Sez. II, 27/02/2001, n. 2908