Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 maggio 2017, n. 11221

Nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilita’ ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’articolo 1768 c.c. e cioe’ di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’articolo 1218 c.c., che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimita’, se debitamente motivato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 9 maggio 2017, n. 11221

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28032/2014 proposto da:

(OMISSIS) titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante procuratore pro tempore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1902/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’ e comunque rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) nella qualita’ di titolare della ditta individuale (OMISSIS), per sentirla dichiarare esclusiva responsabile del furto dell’autovettura di sua proprieta’ parcheggiata presso il suddetto garage, in (OMISSIS), e sottratta da due malviventi che si erano nello stesso introdotti, e conseguentemente sentirla condannare al risarcimento del danno per la sottrazione del veicolo e per il danno psico-fisico subito.

La convenuta costituitasi eccepiva l’infondatezza e comunque chiedeva la chiamata in causa della propria assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. per essere manlevata in caso di soccombenza.

Il Tribunale di Napoli rigetto’ la domanda qualificando il contratto in termini di deposito, con conseguente applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 1766 c.c. e segg. e ritenendo non fondate le pretese dell’attore in mancanza di responsabilita’ della convenuta per la perdita della cosa oggetto della custodia, in conseguenza di un fatto a lei non imputabile ex articolo 1780 c.c., nel caso di specie, integrato dalla rapina subita dal custode del garage.

2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1902 del 30 aprile 2014. La Corte ha condannato la (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) liquidandolo in Euro 4.000,00. Ha ritenuto il giudice del merito non assolto il rispetto del canone della diligenza nella esecuzione del contratto. Infatti, il depositario avrebbe dovuto provare non solo di aver posto in essere tutte le attivita’ protettive richieste in base all’ordinaria diligenza di cui agli articoli 1176, 1177 (…) ma, altresi’ lo sforzo particolare adeguato a soddisfare l’interesse creditorio in ragione delle circostanze concrete del caso specifico. E cosi’ non e’ stato.

3. Avverso tale pronunzia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria, (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’articolo 1218 c.c. (responsabilita’ del debitore), articolo 1780 c.c. (perdita non imputabile della detenzione, articolo 12 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), articolo 113 c.p.c. (pronuncia secondo diritto), articolo 115 c.p.c. (disponibilita’ delle prove), articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 4, articolo 164 c.p.c., comma 4 e articolo 342 c.p.c. (forma dell’appello), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato in quanto il (OMISSIS) non ha dedotto con l’appello reali motivi specifici di impugnazione, tali da incrinare e confutare il fondamento logico giuridico delle statuizioni del Tribunale, ma ha contrapposto una propria soggettiva valutazione delle emergenze processuali, sostenendo pretese violazioni di legge inesistenti per accreditare una tesi arbitraria e non aderente alla realta’ storica dei fatti accaduti.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 1780 c.c. e segg. e articolo 112 c.p.c., da parte della Corte di Appello di Napoli, in quanto, pur avendo rigettato il terzo motivo d’impugnazione, omettendo completamente l’esame dei fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in cui si incentrava la censura stessa, non ha considerato la eventuale omissione dell’obbligo di immediata denunzia della perdita della detenzione, non era neppure possibile sostituire alla obbligazione di restituire la res depositata per la perdita non imputabile al depositario della detenzione dell’autovettura in questione, quella di risarcimento del danno a norma dell’articolo 1780 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, non avendo accolto e neppure esaminato il terzo motivo di appello – con il quale il (OMISSIS) aveva riproposto la causa petendi della responsabilita’ risarcitoria dell’appellata, per non aver costei immediatamente dato avviso al depositante della perdita della detenzione della autovettura – non avrebbe potuto neppure condannare la depositaria (OMISSIS) al risarcimento dei danni, peraltro equivalenti al valore dell’autovettura sottratta, atteso che la originaria domanda dell’attore era fondata su una duplice inscindibile causa petendi posta a fondamento della responsabilita’ risarcitoria.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’articolo 1218 c.c. (responsabilita’ del debitore), articolo 1220 c.c. (offerta non formale); articolo 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza), articolo 1375 c.c. (esecuzione di buona fede), articolo 1180 c.c. (adempimento del terzo), articolo 1207 c.c. (effetti della mora del creditore), articoli 1223 e 1224 c.c., articoli 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; in particolare, non avendo la Corte d’Appello, nell’accertamento del quantum debeatur e, nella liquidazione dei danni, esaminato e considerato, anche e soprattutto agli effetti della mora, la offerta sia pure non formale della prestazione” (…).

Si duole che il giudice d’appello non ha adeguatamente considerato l’atteggiamento della (OMISSIS) tenuto nella fase stragiudiziale.

5. Il ricorso e’ inammissibile.

5.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili sia perche’ prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimita’ una nuova e diversa valutazione del merito della controversia sia perche’ privi del requisito previsto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Ed in ogni caso nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilita’ ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’articolo 1768 c.c. e cioe’ di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’articolo 1218 c.c., che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimita’, se debitamente motivato (Cass. n. 5736/2009; Cass. 26353/2013).

Nel caso di specie tale accertamento e’ stato fatto (cfr. pag. 5 sentenza C.A.).

6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis

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