Gli istituti di patronato possono riconoscere il debito contributivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20260.

Gli istituti di patronato possono riconoscere il debito contributivo.

Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti – con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l’ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo – pur non seguite da alcun versamento – inviate all’Inps da un istituto di patronato in nome e per conto dell’azienda debitrice).

Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20260. Gli istituti di patronato possono riconoscere il debito contributivo

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contributi previdenza – Cartella di pagamento – Prescrizione quinquennale – Interruzione – Domanda di rateizzazione del debito – Nuovo termine – Decorrenza dalla scadenza delle singole rate – Gli istituti di patronato possono riconoscere il debito contributivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20015-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1501/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2016 R.G.N. 1005/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

Gli istituti di patronato possono riconoscere il debito contributivo

RITENUTO

CHE:
1. Con sentenza del 17.6.16 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 25.3.13 del tribunale di Brindisi, ha rigettato l’opposizione della societa’ in epigrafe a intimazione di pagamento per Euro 162.514 relativa a contributi 2004/2005 portati da cartella di pagamento inopposta, ritenendo che il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella era stato interrotto da tre istanze di rateizzazione e riduzione delle sanzioni presentata dalla debitrice o per suo conto.
2. Avverso tale sentenza ricorre la societa’ per due motivi, cui resistono con controricorso l’INPS ed (OMISSIS) concessionario della riscossione; l’INPS propone ricorso incidentale condizionato per un motivo.

CONSIDERATO

CHE:
3. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2944, 2943, 2937, 1988 e 2697 c.c. e della L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, per avere la sentenza impugnata trascurato che mai erano state pagate le somme relative all’istanza di rateizzazione presentata.
4. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere – erroneamente interpretando la documentazione prodotta – ritenuto la valenza interruttiva di atti che, pur riferendosi a richiesta di rateizzazione, non recavano tale richiesta.
5. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, l’INPS deduce la decennalita’ del termine di prescrizione.
6. Il primo motivo del ricorso principale e’ infondato.
7. Questa Corte ha gia’ affermato in linea generale che il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’articolo 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarieta’. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007, Rv. 598868 01).
8. Il riconoscimento del diritto puo’, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all’applicazione di specifiche norme di diritto, e’ riservata al giudice del merito (Sez. 6 3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010, Rv. 614860 – 01).
9. Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, Decreto Legge n. 78 del 1998, ex articolo 1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, benche’ corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalita’ agevolate di estinzione di quel debito, configurai” un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrera’ dalla scadenza delle singole rate.
10. Nella specie, la corte territoriale ha valutato diversi atti provenienti sia dalla societa’ che dal patronato dalla stessa incaricato, ed in particolare le richieste (accolte peraltro dall’INPS) di rateazione L. n. 296 del 2006, ex articolo 1, comma 1086 e di riduzione delle sanzioni perche’ ditta colpita da calamita’ naturale, presentate dal patronato EPACA per conto dell’azienda in questione, reiterate in due occasioni ulteriori, nonche’ la nota del legale rappresentante della societa’ ricorrente di adesione alla proposta di soluzione a stralcio formulata da (OMISSIS), cessionario dei crediti INPS in questione: la corte territoriale ha attribuito valenza di riconoscimento del debito ai detti atti.
11. Al riguardo, si osserva, quanto alla provenienza dell’atto delle richieste in questione, che l’atto del 2007 (con il quale si richiede la rateizzazione dei debiti e la riduzione delle sanzioni) proviene da patronato e risulta effettuato in nome e per conto della azienda in questione.
12. Giova ricordare in proposito il potere di rappresentanza generale attribuito ai patronati dal D.Lgs.C.P.S. n. 804 del 1947, articolo 1 sicche’ si ammette che gli istituti di patronato possono compiere qualsiasi atto -con la sola esclusione delle conciliazioni e delle transazioni- in nome del lavoratore assicurato o dei suoi aventi causa a prescindere da un esplicito mandato, per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione di diritti relativi alle prestazioni medesime (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583492 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 16523 del 21/08/2004, Rv. 576060 – 01), non occorrendo allo scopo uno specifico mandato ed essendo ricostruibile il potere di rappresentanza con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Sez. L, Sentenza n. 17997 del 16/12/2002 (Rv. 559282 01).
13. Considerata, per altro verso, la natura non negoziale dell’atto ricognitivo del debito (da cui deriva l’effetto interruttivo della prescrizione), atteso che il soggetto che riconosca l’altrui diritto compie una dichiarazione di scienza (e non una dichiarazione negoziale) avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, non sussistono ostacoli per ravvisare tale effetto all’atto del patronato, essendosi peraltro gia’ affermato da tempo (Sez. 3, Sentenza n. 813 del 25/03/1970, Rv. 346138 – 01) che l’ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento e necessario per la sua attuazione, sicche’ il mandatario con poteri di ordinaria amministrazione puo’ validamente riconoscere un debito.
14. In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell’atto di richiesta di rateazione (per il quale del resto nessuna contestazione e’ mai stata sollevata dal debitore in sede amministrativa) come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perche’ l’effetto interruttivo della prescrizione si produca.
15. Per altro verso, proviene invece direttamente dal legale rappresentante la nota del 2009 richiamata nella sentenza impugnata- con la quale la societa’ dichiara che essa “intende definire la propria posizione in sofferenza, aderendo alla proposta di soluzione a stralcio formulata dal cessionario dei crediti INPS” in questione, chiedendo la “sospensione della riscossione esattoriale” al fine di definire la questione con la banca cessionaria, ribadendo la necessita’ di “contabilizzazione di alcuni pagamenti a deconto”.
16. Corretta appare dunque – ed insindacabile in questa sede di legittimita’ – la valutazione della corte territoriale circa la portata interruttiva della prescrizione delle note in questione, atteso che in ciascuna di esse e’ sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l’INPS e comunque vi e’ un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore, sicche’ ciascuna nota ha portata interruttiva della prescrizione (il cui termine peraltro sarebbe potuto decorrere solo in mancanza di entrambe le dette note).
17. Il secondo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
18. Questa Corte ha gia’ precisato (tra la tante, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 – 01) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Si e’ anche detto (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 – 01) che nel giudizio di cassazione e’ precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto piu’ a seguito della modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti.
19. Il sindacato della corte di legittimita’ non si estende dunque alla valutazione della correttezza dell’interpretazione di un documento fatto dalla corte di merito, in quanto l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non e’ riconducibile al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017, Rv. 643401 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 02). In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato – come nella specie – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
20. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato.
21. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
22. Spese secondo soccombenza.
23. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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