Riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19530.

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può, invece, pretendere la restituzione di un importo al lordo delle ritenute fiscali.

Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19530. Riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: LAVORO ED OCCUPAZIONE – RETRIBUZIONE – Riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13567-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), dell’AREA LEGALE TERRITORIALE CENIRO DI (OMISSIS), che la rappresentata e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 180/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/202C dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza del 9.11.2017 n. 898 la Corte d’Appello di L’AQUILA confermava la sentenza del Tribunale di TERAMO, che aveva parzialmente accolto la opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dal datore di lavoro (OMISSIS) s.p.a. per la restituzione della somme lorde corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado (resa in altro giudizio tra le stesse parti) riformata in appello, condannando il lavoratore a restituire il solo importo netto percepito;
2. la Corte territoriale, a fondamento della decisione, aderiva al principio dir diritto secondo il quale il datore di lavoro puo’ chiedere al lavoratore la restituzione della retribuzione versata in eccesso nei’ limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo;
3. avverso la sentenza (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi, cui ha opposto difese (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38, degli articoli 12 e 14 preleggi, degli articoli 2033 e 2041 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 23 e 64, rilevando che nella fattispecie di causa non si trattava della ipotesi di retribuzioni indebite corrisposte per errore – cui erano riferibili la previsione di rimborso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, e la giurisprudenza di legittimita’ citata nella sentenza impugnata – ma del doveroso e corretto adempimento della sentenza di condanna resa in primo grado; in tale ipotesi era il contribuente sostituito l’unico soggetto legittimato a presentare all’erario l’istanza di rimborso della tassazione corrisposta sulle somme pagate, non piu’ dovute all’esito della riforma;
2. con il secondo motivo di ricorso la societa’ deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 10, comma 1, lettera d bis, degli articoli 53 e 111 Cost., del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 23, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, rilevando il contribuente avrebbe potuto dedurre l’importo restituito dal reddito dell’anno in cui era avvenuta la restituzione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10, comma 1, lettera d bis, meccanismo successivamente rafforzato dalla L. n. 147 del 2013; ha ribadito che, comunque, il lavoratore era l’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza di rimborso, come dalle circolari ministeriali;
3. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non meritano accoglimento;
4. questa Corte ha ripetutamente affermato che ” in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non puo’ pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e’ sorto ricade nel raggio di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei Confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo” (Cass. n. 9735 del 2019; Cass. n. 19735, del 2018. Orientamento confermato da Cass. n. 31039 del 2019, Cass. nn. 21734, 21735, 21736, 21737);
5. in tali arresti, cui si intende assicurare continuita’, si e’ evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza, trattandosi di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescihdibilita’ del titolo e della provvisorieta’ dei suoi effetti; non puo’ dunque modificarsi il principio, peraltro piu’ aderente alla peculiarita’ del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non puo’ ripetere dall’accipiens piu’ di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 1464 del 2012 e Cass. n. 23093idel 2014; resta, dunque, esclusa la possibilita’ di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
6. tale conclusione prescinde dai rimedi esperibili dal lavoratore-contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
7. il principio invocato dalla parte ricorrente – secondo cui il debitore principale verso il fisco e’ il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegue la ritenuta onde e’ al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso – riguarda i rapporti tra sostituto d’imposta, sostituito e fisco (cfr. in tal senso Cass. n. 239 del 2006) ma non comporta che, al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (l’amministrazione finanziaria);
8. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c.;
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,’ articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, Oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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