Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 aprile 2016, n. 15785

Fatto e diritto

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con atto del 22 luglio 2014 F.P. e gli altri otto imputati del reato di cui all’art. 677 c.p. co. 3 destinatari del decreto penale di condanna n. 323 adottato il 20 febbraio 2014 dal GIP del Tribunale di Foggia, con il difensore loro procuratore speciale, proponevano opposizione ad esso chiedendo la definizione del processo nelle forme del rito ordinario.
Il 25 luglio successivo, eppertanto nel termine di decadenza imposto dall’art. 461 c.p.p., nell’interesse degli opponenti veniva, altresì, depositata richiesta di definizione del giudizio con l’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p..
Il 17 ottobre 2014 il GIP del Tribunale di Foggia, pur apprezzando la tempestività dell’opposizione, dichiarava inammissibile l’istanza di oblazione giacchè non contestualmente proposta in uno con essa ma con atto distinto ed interpretando detta istanza come rinuncia all’opposizione stessa, ordinava l’esecuzione del decreto penale opposto.
2. Ricorrono per cassazione avverso detto provvedimento F.P., F. Mauro e F. Andrea, assistiti dal difensore di fiducia, il quale nel loro interesse ne denuncia la illegittimità per violazione degli artt. 162-bis c.p., 464 c.p.p., in particolare osservando la palese illegittimità della declaratoria di inammissibilità della domanda di oblazione dappoichè proposta in termini e comunque in assenza di qualsivoglia decisione sulla opposizione al decreto penale e la altrettanto palese illegittimità del provvedimento giudiziale che ha travolto la proposta opposizione, come peraltro ribadito da un costante indirizzo giurisprudenziale in fattispecie similari (si dà atto che il ricorso cita cospicua giurisprudenza di legittimità sul punto).
Deduceva altresì la difesa ricorrente che la contestualità della domanda di oblazione con quella finalizzata all’opposizione al decreto penale di condanna, prevista all’art. 464 co. 2 .p.p., può essere interpretata nel senso che le due domande devono essere proposte nel medesimo termine di decadenza e che, comunque, per la distinta loro presentazione non è prevista dall’ordinamento alcuna conseguenza negativa.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Pongono con esso i ricorrenti due diverse questioni di diritto, la prima relativa all’ammissibilità di una domanda di oblazione proposta dall’interessato nell’ambito del procedimento per decreto di cui agli artt. 459 e segg. c.p.p. non contestualmente all’atto di opposizione alla condanna in tal modo disposta dal GIP ma comunque nel termine di quindici giorni previsti dall’art. 461 c.p.p., co. 1, la seconda relativa alla legittimità del provvedimento che ordina l’esecuzione del decreto penale stesso all’esito della declaratoria di inammissibilità della richiesta oblazione.
3.2 Sul piano logico-giuridico ritiene il Collegio di affrontare preliminarmente la prima delle due questioni come innanzi delineate e di risolverla nel senso auspicato dalla difesa.
Ed invero costituisce insegnamento consolidato e reiterato della Corte che la domanda di oblazione, anche quando viene proposta nel contesto del procedimento per decreto penale, resta sostanzialmente e processualmente autonoma rispetto alla domanda propositiva della opposizione alla condanna (tra le tante Cass., sez. III, 8.10.2009, n. 44467, rv. 245216; id 9180/2009, rv. 243008) di guisa che il termine per entrambe è quello di cui all’ari. 461 c.p.p., co. 1. Né d’altronde prevede l’ordinamento una qualsivoglia sanzione processuale nell’ipotesi data, sia perché non milita a suo favore una qualche ragione apprezzabile, sia perché principio processuale generale nella materia penale il favore dell’adozione di riti alternativi e comunque di procedure, come quella di cui agli artt. 162 e 162-bis c.p., che assicurano una pronta definizione della pendenza penale.
D’altra parte il legame posto alle due procedure, quella per decreto e quella per l’applicazione dell’oblazione, dall’art. 464 c.p.p. co. 2, pone esclusivamente un termine improprio per la seconda domanda e cioè che sulla opposizione non abbia già provveduto con gli atti conseguenti il GIP ai sensi del primo comma dell’art. 464 c.p.p… Annota altresì il Collegio che in riferimento alla domanda di oblazione il secondo comma dell’art. 464 c.p.p. si esprime in termini diversi dall’art. 461 c.p.p., co. 3, là dove è scritto che i riti alternativi possono essere richiesti dall’interessato “con l’atto di opposizione”, concetto ad avviso del Collegio diverso dalla generica indicazione di mera contestualità. Nel primo caso si fa infatti riferimento ad uno specifico atto processuale, nel secondo ad un profilo semplicemente temporale.
Di qui il seguente principio di diritto da valere per il giudice del rinvio: “è legittima la domanda di oblazione proposta nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna di cui al primo comma dell’art. 461 c.p.p. ancorchè non contenuta nell’atto di opposizione, dovendosi interpretare la contestualità di cui all’art. 464 c.p.p., co. 2, non già come contestualità di contenuti dell’atto processuale, ma come contestualità temporale riferita al termine di decadenza per la ammissibilità dell’opposizione alla condanna per decreto”.
3.3 Ancorchè assorbente della seconda questione la valutazione della prima doglianza, ritiene utile il Collegio comunque ribadire, con ciò prendendo posizione anche sulla seconda ragione di censura, che, come da costante insegnamento di legittimità (non si rinvengono pronunciamenti contrari) in tema di decreto penale di condanna, il giudice ha l’obbligo di emettere il decreto che dispone il giudizio, qualora ritenga inammissibile la richiesta di oblazione formulata con l’atto di opposizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21855 del 21/04/2004, Rv.228515; Sez. 4, Sentenza n. 34667 del 22/06/2010 Rv. 248081).
4. Il provvedimento impugnato, conclusivamente, va annullato senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., co. 1 lett. d), con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Foggia perché provveda sulla domanda di oblazione ritualmente proposta dai ricorrenti.

P.T.M.

 

la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell’oblazione e dell’opposizione e dispone rimettersi gli atti al GIP del Tribunale di Foggia

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