Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 538.

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l’aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all’intervento il carattere dell’adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l’intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l’attività del mediatore era consistita nell’aver fatto visionare l’immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%).

Ordinanza|| n. 538. Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

Data udienza 20 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Provvigione mediatore – Diritto alla provvigione – Conclusione dell’affare – Nesso di causalità con l’opera del mediatore – Nozione – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere-Rel.

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott CHIECA Danilo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 31879/2019 R.G. proposti da:

To.An., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA (…), presso lo studio dell’avvocato ME.GI., che lo rappresenta e difende

-ricorrente principale-

Ci.Ad., elettivamente domiciliata in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato QU.MI. che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CA.SA.

ricorrente incidentale-

Se.Li., elettivamente domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato CI.PA., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NA.EM.

-ricorrente incidentale-

contro

D’A.Al., elettivamente domiciliato in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato PA.FR., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D.AL., FA.SA.

-controricorrente-

nonché contro

F. 3 S.I. S.R.L., F. 1 D.I. S.R.L.

-intimate-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5005/2019 depositata il 19/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.To.An. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 5005/2019 della Corte d’appello di Roma, avviato per la notifica in data 22 ottobre 2019 alle ore 15,55.

Ci.Ad. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la stessa sentenza, avviato per la notifica in data 22 ottobre 2019 alle ore 16,50.

Se.Li. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la stessa sentenza, avviato per la notifica in data 22 ottobre 2019 alle ore 17,27.

D’a.Al, dichiaratosi cessionario del credito litigioso per atto del 16 settembre 2013 stipulato con la D.I.F.1 s.r.l. in liquidazione, ha notificato tre distinti controricorsi per resistere agli indicati ricorsi.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Hanno depositato memorie To.An., Ci.Ad. e Se.Li.

3. Con citazione del 26 aprile 2008 la F. 1 D. I.e s.r.l. e la F. 3 S. I. s.r.l. convennero in giudizio To.An., Ci.Ad. e Livio Se.Li., per chiederne la condanna al pagamento delle provvigioni di mediazione in ordine alla vendita di una villa in piazza Casati di Roma, avendone ricevuto incarico dal To.An. nel gennaio 2006 ed avendo acquistato l’immobile la Ci.Ad. (all’epoca coniuge del Se.Li.) in data 10 luglio 2007.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 settembre 2011, respinse la domanda, ritenendo il Se.Li. del tutto estraneo al rapporto di mediazione (avendo soltanto accompagnato la moglie in agenzia ed in una visita dell’immobile), ed affermando che il fatto comprovato che l’agenzia Solari avesse fatto visionare l’immobile alla Ci.Ad. nei sei mesi di durata dell’incarico non giustificasse il diritto alla provvigione, avendo la stessa Ci.Ad. acquistato la villa dal To.An. un anno dopo e ad un prezzo inferiore del 50%.

Proposto appello dalle due società, lo stesso è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 19 luglio 2019 nei confronti di To.An. e di Ci.Ad., condannati al pagamento dell’importo di Euro 16.000,00 ciascuno (“oltre IVA se dovuta e interessi”). È stato invece rigettato l’appello spiegato contro Livio Se.Li.. I giudici di secondo grado hanno affermato che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo di vendita ed il tempo trascorso non valevano ad interrompere il nesso causale tra l’intervento del mediatore e la successiva vendita, avendo la Ci.Ad.

visionato l’immobile per effetto dell’attività svolta dall’agenzia, come dichiarato dai testi P., B. e A..

4. I ricorsi, proposti separatamente avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti in un solo processo, a norma dell’art. 335 c.p.c.

Essendo stato avviato per la notifica per primo il ricorso di To.An., i ricorsi di Ci.Ad. e di Se.Li., per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si convertono in ricorsi incidentali.

4.1. Sono irrituali le procure speciali conferite da Se.Li. all’avvocato Paolo Cieri e da Ci.Ad. all’avvocato Sandro Campilongo, con le “comparse di costituzione” di nuovo difensore in sostituzione del difensore originariamente designato, in rapporto all’art. 83, comma 3, c.p.c. nella formulazione qui applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); nella vigenza di tale formulazione, se la procura non era stata rilasciata a margine od in calce al ricorso o al controricorso, si doveva provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. 12434/22).

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

4.2. La successione a titolo particolare nel diritto di credito controverso di D’a.Al è avvenuta mediante notificazione di controricorsi e produzioni ex art. 372 c.p.c. volte a documentare tale sua qualità, senza che sul punto le controparti abbiano formulato eccezioni (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9692 del 2013).

5. Il primo motivo del ricorso di To.An. censura l’omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla “affermazione di parte To.An.”, spiegata in premessa di tale censura, e consistente nella narrazione dei fatti di causa esposta nelle difese del ricorrente (in sostanza, egli aveva dato incarico alla D. Immobiliare ma non aveva mai conosciuto i signori Se.Li. e Ci.Ad. prima del 2007).

Il secondo motivo del ricorso di To.An. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. Si ipotizza il caso in cui un aspirante venditore di un immobile dia incarichi successivi a più mediatori, ognuno dei quali faccia visitare l’immobile allo stesso potenziale acquirente, e si evidenzia come non sia stata considerata dai giudici di appello la circostanza della mancata informazione data dal mediatore dell’attività svolta e dei soggetti contattati, fatto costitutivo del diritto alla provvigione. Si critica altresì la causalità tra attività del mediatore e conclusione dell’affare affermata dalla Corte d’appello, che avrebbe fatto applicazione della “teoria condizionalistica”.

Il terzo motivo del ricorso di To.An. denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. Una riduzione del prezzo di Euro 400.000,00 è tale da interrompere il nesso causale fra attività del mediatore e conclusione del contratto.

Il quarto motivo del ricorso di To.An. censura l’omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla riduzione del prezzo di Euro 400.000,00, fatto “straordinario o atipico, improbabile ed eccezionale”, tale da interrompere il nesso causale fra intervento del mediatore e conclusione del contratto di vendita.

5.1. I quattro motivi del ricorso di To.An. possono essere esaminati congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad., stante la loro connessione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. deduce la violazione dell’art. 1754 c.c. e l’erroneo inquadramento della fattispecie giuridica applicabile, evidenziando la ricorrente di aver eccepito nei precedenti gradi di non aver mai conferito incarico alle società immobiliari, le quali avevano, piuttosto, operato sulla base di un incarico a vendere conferito dal solo To.An. e dunque non con l’imparzialità propria del mediatore.

5.1.1. Sussistono le false applicazioni degli artt. 1754 e 1755 c.c. denunciate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso di To.An. e nel secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad., così come i vizi di omesso esame, censurati nel primo e nel quarto motivo del ricorso di To.An., con i quali, in realtà, si imputa ai giudici di appello che fra le statuizioni adottate nella sentenza gravata e alcune circostanze decisive manchi il necessario ed adeguato collegamento logico-giuridico, rimanendo perciò impedita la possibilità di controllarne la loro conformità a diritto.

5.1.2. Con il suo secondo motivo di ricorso incidentale, in particolare, Ci.Ad. ricorda di aver eccepito di non aver mai conferito incarico alle società immobiliari (avendo le stesse operato sulla base di un incarico a vendere conferito dal solo To.An.). È noto che, ferma l’autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate, ravvisabile qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (Cass. Sez. Unite, n. 19161 del 2017), il diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c. sussiste, comunque, nei confronti di “ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, indipendentemente, dunque, da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, purché l’uno o l’altro abbiano accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene, e sia, quindi, dimostrato il nesso di causa fra l’attività svolta dal richiedente e la conclusione dell’affare, al qual fine vale quanto già detto a proposito del secondo e del terzo motivo del ricorso di To.An. (tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 11656 del 2018; Sez. 3, n. 25851 del 2014; Sez. 3, n. 23842 del 2008).

5.1.3. Mentre il Tribunale aveva reputato che il fatto che l’agenzia Solari avesse fatto visionare l’immobile alla Ci.Ad. nei sei mesi di durata dell’incarico non giustificasse il diritto alla provvigione, avendo la stessa Ci.Ad. acquistato la villa dal To.An. un anno dopo e ad un prezzo inferiore, la Corte d’appello ha diversamente sostenuto che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo di vendita ed il tempo trascorso non valevano ad interrompere il nesso causale tra l’intervento del mediatore e la successiva vendita, avendo comunque la Ci.Ad. visionato l’immobile per effetto dell’attività svolta dall’agenzia, come dichiarato dai testimoni.

5.2. La decisione della Corte d’appello sul punto non è conforme a diritto.

Secondo l’orientamento di questa Corte, da ultimo confermato in numerose pronunce, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest’ultima possa ritenersi conseguenza dell’opera prestata dall’intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell’affare sia avvenuta dopo la scadenza dell’incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell’iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell’incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell’opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto

alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare in maniera indipendente da quell’originario intervento, per effetto d’iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l’utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l’onere della relativa prova, senza che l’aver messo le parti in relazione tra loro (nella specie, come si assume nella sentenza impugnata a pagina 11, per aver il mediatore “accompagnato” la Ci.Ad. a visionare l’immobile e per aver inviato mediante fax alla stessa la planimetria della villa, attività svolte un anno prima della stipula della compravendita, avvenuta poi per un prezzo sensibilmente inferiore) sia di per sé sufficiente a conferire all’intervento il carattere dell’adeguatezza.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. deduce la violazione dell’art. 6, comma 1, l.n. 39 del 1989 e dell’art. 11 del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452, quanto all’insussistenza del diritto alla provvigione per la mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori. La ricorrente incidentale espone di aver sollevato tale rilievo a pagina 2 della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi a pagina 7 della comparsa conclusionale del giudizio di appello, senza aver risposta al riguardo nella sentenza impugnata.

Il terzo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. deduce la violazione dell’art. 1314 c.c. per l’insussistenza della solidarietà attiva tra le due agenzie immobiliari, vigendo, piuttosto, la regola della divisibilità dell’obbligazione per la provvigione spettante a più mediatori.

6.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. è inammissibile, mentre il terzo motivo del medesimo ricorso rimane assorbito dall’accoglimento delle censure prima esaminate, le quali portano già alla cassazione della parte della sentenza impugnata recante la condanna di To.An. e di Ci.Ad. al pagamento dell’importo di Euro 16.000,00 ciascuno in favore di “F. 1 D. I. s.r.l. e F. 3 S. I. s.r.l.”.

6.1.1. In ordine all’iscrizione nel ruolo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, e poi dall’art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010, si tratta di questione non esaminata nella sentenza impugnata. Agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e dunque per scongiurare la dichiarazione di inammissibilità per “novità” del profilo (che non potrebbe essere dedotto ed accertato per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando appositi accertamenti di fatto), il primo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. specifica che tale rilievo era stato compiuto a pagina 2 della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi a pagina 7 della

comparsa conclusionale del giudizio di appello, atti che, tuttavia, hanno la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con le conclusionali sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può, ed anzi non deve, pronunciarsi al riguardo. Il controricorrente D’a.Al replica, peraltro, che nella documentazione prodotta nei gradi pregressi, analiticamente richiamata, era indicato il numero di iscrizione nel repertorio tenuto dalla Camera di commercio di Roma.

7. L’unico motivo del ricorso incidentale di Se.Li. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la mancata pronuncia sull’appello incidentale del Se.Li. circa la compensazione delle spese del primo grado. Il motivo di appello incidentale viene trascritto a pagina 7 del ricorso del Se.Li. ed attiene pure al rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che alla motivazione delle spese che il Tribunale aveva disposto ravvisando “giusti motivi” nella “particolarità della fattispecie, concludendo per la riforma in parte qua della pronuncia di primo grado. La sentenza della Corte d’appello di Roma non riferisce proprio dell’appello incidentale di Se.Li., affermando, piuttosto, a pagina 6, che lo stesso Se.Li. avesse unicamente chiesto il rigetto dell’appello della F 1 D. I. s.r.l. e della F. 3 S. I. s.r.l. e la condanna delle stesse al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condanna esclusa nella motivazione che segue a pagina 11 della sentenza.

7.1. L’omessa pronuncia con riguardo all’appello incidentale di Se.Li. (contenuto nella comparsa di risposta depositata il 18 giugno 2012, e che invocava la riforma della pronuncia di primo grado “nella parte in cui immotivatamente il giudice a quo ha compensato le spese di giudizio tra le parti”) è vizio che rimane assorbito

dall’accoglimento del ricorso di To.An. e del secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad., in quanto la relativa censura è diretta contro la regolamentazione delle spese delle precorse fasi del processo, che va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

8. Il ricorso proposto da To.An. ed il secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. vanno perciò accolti, restando assorbiti il terzo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. ed il ricorso incidentale di Se.Li., mentre va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad.. La sentenza impugnata deve essere cassata, avuto riguardo alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale proposto da To.An. ed il secondo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad., dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad. ed il ricorso incidentale di Se.Li., dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale di Ci.Ad., cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2023.

Depositata in cancelleria il 8 gennaio 2024.

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