Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 maggio 2019, n. 13508.

La massima estrapolata:

La decorrenza della revoca della patente quale sanzione accessoria di un reato, comincia dalla notifica del provvedimento di condanna del giudice e non da quella del ritiro. Pertanto, i tre anni che devono passare prima di candidarsi a ottenere una nuova patente partono dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone la sua revoca.

Sentenza 20 maggio 2019, n. 13508

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7433/2016 proposto dal:
COMMISSARIATO di GOVERNO per la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, in persona del Commissario pro tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso cui uffici e’ domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS) per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 205, al Giudice di Pace di Rovereto, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in data 20.8.2014 nella parte in cui disponeva che la patente era revocata “a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza”.
Esponeva il ricorrente che: a) il 15.12.2013 gli veniva ritirata la patente, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale e trovato in grave stato di ebbrezza; b) il 13.1.2014 il Commissariato del Governo disponeva la sospensione provvisoria della patente per 18 mesi dalla data del ritiro (15.12.2013); c) il 19.5.2014 veniva pronunciata dal GIP sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con applicazione al (OMISSIS) della pena pecuniaria finale di Euro 21.200,00, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente; d) il 5.9.2014 gli veniva notificata ordinanza del Commissariato del Governo che, in esecuzione del atteggiamento, ordinava la revoca della patente dalla data di notifica dell’ordinanza.
Il ricorrente lamentava che illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento (5.9.2014), anziche’ da quella del ritiro della patente (15.12.2013), con conseguente ingiusto prolungamento del termine prima del quale egli non avrebbe potuto conseguire la nuova patente.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso.
Con sentenza n. 141/2014 depositata il 26.11.2014, il Giudice di Pace, in parziale accoglimento dell’opposizione, disponeva la revoca della patente con decorrenza dal 26.6.2014, ossia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento.
Avverso detta sentenza proponeva appello il (OMISSIS), denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, per avere il Giudice erroneamente affermato che il termine dilatorio fissato dalla norma per conseguire una nuove patente di guida decorra dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anziche’ dalla data in cui il reato e’ accertato essere stato commesso, nonche’ per non aver tenuto conto del periodo di sospensione cautelare gia’ sofferta dal ritiro cautelare della patente (15.12.2013).
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al gravame.
Con sentenza n. 235/2105 depositata il 23.9.2015, il Tribunale di Rovereto accoglieva l’appello e disponeva che la revoca della patente avesse decorrenza a partire dal giorno di accertamento del fatto, ossia dal 15.12.2013, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento sulla base di due motivi; resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria. La causa proviene dalla adunanza camerale del 12/10/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, articolo 222 C.d.S., comma 1, e articolo 224 C.d.S., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la’ dove il Tribunale deduce che la “data di accertamento del reato” – dalla quale, decorsi tre anni, e’ possibile conseguire una nuova patente di guida – vada intesa come data di “accertamento del fatto” e non certo come data di “passaggio in giudicato” della decisione che accerta giudizialmente la sussistenza della fattispecie penale, atteso che questo accertamento definitivo potrebbe intervenire per le ragioni piu’ varie, decorso un periodo di tempo ben maggiore dei tre anni previsti dalla legge.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “In via gradata, violazione e falsa applicazione dell’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, essendo erronea l’interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato del citato articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, il quale, invero, non consente di affermare che, nei casi di revoca della patente disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza, la nuova patente possa essere conseguita trascorsi tre anni dalla data in cui la commissione del reato e’ stata “accertata dagli agenti verbalizzanti”. Osserva il ricorrente che l’accertamento del reato e’, infatti, di esclusiva competenza del Giudice penale: quando l’ordinamento intende agganciare determinati effetti giuridici alla data di commissione del reato, utilizza espressioni diverse, ad es. “dal fatto commesso”, mai l’espressione “accertamento del reato”.
2. – Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – Con il ricorso Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 205, al Giudice di Pace di Rovereto, l’odierno controricorrente aveva proposto “opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente” emesso dal Commissariato di Governo di Trento, nella parte in cui disponeva che la patente era revocata “a decorrere dalla data di notifica della ordinanza” commissariale.
Il ricorrente lamentava che illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento (5.9.2014), anziche’ da quella del ritiro della patente (15.12.2013), con conseguente ingiusto prolungamento del termine prima del quale egli non avrebbe potuto conseguire la nuova patente.
A fronte di tale domanda, erroneamente il Tribunale di Rovereto, accogliendo l’appello, ha disposto che la revoca della patente di guida avesse decorrenza – ai fini di computare il termine dilatorio per il conseguimento di una nuova patente – a partire dal giorno di “accertamento del fatto”.
2.2. – L’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, prevede che “quando la revoca della patente di guida e’ disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non e’ possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.
La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale (nella specie per guida in stato di ebbrezza) comminata (a norma dell’articolo 222 C.d.S.) dal Giudice penale, e concretamente applicata (a norma dell’articolo 224 C.d.S., comma 2) dall’autorita’ amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.
Orbene, il provvedimento di “revoca” della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalita’ ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente); e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorita’ amministrativa non puo’ iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.
La revoca della patente e’, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorita’ amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato.
Non vale, dunque, richiamare – al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione – l’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, trattandosi di norma che non attiene all’istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non e’ diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti.
Tale norma non ancora il periodo dilatorio (prima del quale la nuova patente non puo’ essere conseguita) al provvedimento di revoca, ma all’accertamento del reato.
Pertanto, stabilire cosa l’articolo 219 C.d.S., comma 3 ter, intenda per “accertamento del reato” serve ad individuare da quale momento vada calcolato il triennio prima del quale la nuova patente non puo’ essere rilasciata, ma non a stabilire da quando decorra la revoca della precedente patente (che costituisce l’oggetto del giudizio de quo).
3. – Alla stregua di tali argomentazioni (assorbite le restanti doglianze dedotte, in via gradata, nel secondo motivo) si impone, dunque, l’accoglimento del primo motivo e la cassazione della sentenza impugnata.
3.1. – Non ricorrendo la necessita’ di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione originariamente proposta da (OMISSIS). Attesa la novita’ della questione trattata e dei principi affermati rispetto a questione dirimente, questa Corte reputa che concorrano, ex articolo 92 c.p.c., i requisiti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intera lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio.

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