Dolo processuale di una delle parti

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 17 maggio 2019, n. 13437.

La massima estrapolata:

Il dolo processuale di una delle parti costituisce motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 1, c.p.c. solo qualora si sia concretato in un’attività deliberatamente fraudolenta, ovvero in artifici e raggiri di tale entità da far apparire una situazione differente da quella reale, sviando sia la difesa avversaria che il giudice nell’accertamento della verità. Non rientrano pertanto in tale fattispecie la mera allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti fondamentali. La revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. invece ha come presupposto indefettibile la decisività del documento non prodotto nei tempi corretti per causa di forza maggiore.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 13437

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1424-2019 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 161/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/11/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale;
Uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – Con delibera in data 27 ottobre 2016, adottata ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 17, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone dispose nei confronti degli odierni ricorrenti – tutti in possesso del titolo di “Avocat” rilasciato in Romania dall’U.N.B.R., struttura “Bota” – l’avvio del procedimento di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli “Avvocati Stabiliti”, culminato poi – in esito all’istruttoria – nell’adozione di successiva deliberazione di cancellazione dei medesimi, per essere stati iscritti sulla base di titolo loro rilasciato da un’associazione professionale non autorizzata a conferire il titolo di avvocato in Romania (unica istituzione a tal fine deputata essendo l’U.N.B.R., Unione Nazionale dei Barourilor in Romania, con sede a Bucarest).
Avverso tali delibere, i ricorrenti proposero ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che lo rigetto’ con sentenza n. 85 del 27 luglio 2018.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del C.N.F. fu rigettato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
2. – Nel frattempo, con ricorso depositato il 20/8/2018, gli odierni ricorrenti chiesero al C.N.F. la revocazione della propria sentenza ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., nn. 1 e 3. Lamentarono che il C.N.F., con la sentenza n. 85 del 2018, era incorso in errore nel ritenere nulli, perche’ espressi “in modo condizionato”, tre voti contrari all’adozione della delibera di avvio del procedimento di cancellazione; e dedussero che tale errore sarebbe scaturito del fatto il C.N.F. non aveva avuto la possibilita’ di esaminare il verbale della adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 27/10/2016, dal quale risultava che ciascuno di tali voti non era stato “relativamente non favorevole”, come riportato nella deliberazione impugnata, ma era stato semplicemente “contrario”.
Denunciarono, cosi’, che la sentenza del C.N.F. era stata l’effetto del dolo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che in seno alla deliberazione adottata – non aveva riportato fedelmente il voto dei partecipanti alla seduta e – nel contempo – aveva negato il rilascio di copia del verbale della stessa, dal cui esame sarebbe stato possibile verificare quale era stata l’effettiva volonta’ manifestata dai votanti. Denunciarono, inoltre, che la sentenza del C.N.F. era stata comunque frutto del mancato esame del detto verbale, quale documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per fatto dell’avversario.
Con sentenza n. 161 del 26/11/2018, il C.N.F. rigetto’ la domanda di revocazione, sul rilievo che i ricorrenti non avevano proposto querela di falso avverso la deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione.
3. – La cassazione di tale ultima sentenza e’ stata chiesta dagli originari ricorrenti sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Ordine degli Avvocati di Caltagirone, che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
In prossimita’ dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dai ricorrenti con la memoria depositata in prossimita’ della pubblica udienza.
1.1. – I ricorrenti hanno eccepito, in primo luogo, la improcedibilita’ del controricorso contenente il ricorso incidentale, perche’ lo stesso, essendo stato notificato a mezzo PEC in copia informatica estratta da atto formato su supporto digitale, e’ stato depositato nella cancelleria di questa Corte senza essere accompagnato dalla necessaria attestazione di conformita’ da parte del difensore.
L’eccezione non e’ fondata.
Come hanno statuito queste Sezioni Unite, la mancanza, nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, di attestazione di conformita’ del difensore L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, non comporta l’improcedibilita’ del ricorso ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformita’ della copia informale all’originale notificatogli Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2, (Cass., Sez. Un., n. 22438 del 24/09/2018; conf. Sez. 3, n. 27480 del 30/10/2018).
Nella specie, i ricorrenti non hanno disconosciuto la conformita’ della copia del controricorso depositata all’originale loro notificato; l’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
1.2. – I ricorrenti hanno poi eccepito l’inammissibilita’ del ricorso incidentale per mancata esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il ricorrente incidentale si e’ limitato a trascrivere l’esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata.
Anche questa eccezione e’ priva di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, il disposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilita’ l’esposizione sommaria dei fatti di causa, puo’ ritenersi osservato anche quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purche’ se ne possa ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessita’ di ricorrere ad altre fonti (Cass., Sez. 1, n. 4782 del 26/03/2012; Cass., Sez. 6 -3, n. 21137 del 16/09/2013).
Nella specie, e’ bensi’ vero che il ricorrente in via incidentale ha trascritto l’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, alla quale ha poi aggiunto l’esposizione del contenuto della pronuncia impugnata e delle rationes decidendi poste a suo fondamento; tuttavia, poiche’ la sentenza impugnata contiene una completa descrizione dello svolgimento del processo ed una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale, il precetto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, deve ritenersi osservato.
2. – Una volta rigettate le eccezioni di rito formulate dai ricorrenti, il Collegio rileva come deve prendersi prioritariamente in esame il ricorso incidentale, il quale sottopone questioni di diritto, attinenti all’ammissibilita’ della domanda di revocazione, logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sottoposte col ricorso principale.
Come si e’ detto, il ricorso incidentale si articola in due motivi.
Col primo motivo, si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 395 nn. 1) e 3) e dell’articolo 100 c.p.c., per avere il C.N.F. omesso di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda di revocazione per difetto di interesse, non considerando che la sentenza del medesimo C.N.F., che aveva dichiarato la nullita’ di tre voti “relativamente non favorevoli” in quanto condizionati, non poteva essere scalfita dalla constatazione che quei voti in realta’ erano stato “contrari”, trattandosi di voti sottoposti alla medesima “condizione” e, quindi, comunque nulli.
Col secondo motivo, si deduce poi (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la violazione e la falsa applicazione degli articoli 395, n. 3), in relazione all’articolo 326 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, per non avere il C.N.F. considerato che le espressioni “voto relativamente non favorevole” e “voto contrario” erano sostanzialmente equivalenti e che, pertanto, fermo restando il medesimo condizionamento del voto, la differenza tra le due formule non poteva in ogni caso logicamente giustificare la revocazione della sentenza impugnata.
2.1. – I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra puo’ costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 1, solo quando consista in un’attivita’ deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verita’, facendo apparire una situazione diversa da quella reale; ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealta’ e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verita’ (Cass., Sez. 6 – L, n. 26078 del 17/10/2018; Sez. 6 5, n. 22851 del 26/09/2018; Sez. L, n. 12875 del 09/06/2014).
L’ipotesi di revocazione di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 3, d’altra parte, presuppone che, successivamente alla decisione impugnata, sia stato recuperato un documento preesistente che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e che tale documento risulti essere “decisivo” (Cass., Sez. 5, n. 3591 del 10/02/2017; Sez. L, n. 18464 del 12/07/2018).
Orbene, ritiene la Corte che, nella specie, il ricorso per revocazione non prospetta in concreto alcuna attivita’ deliberatamente fraudolenta (posta in essere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone), presupposta dall’articolo 395 c.p.c., n. 1, ne’ evidenzia il carattere “decisivo” del documento asseritamente ritrovato, richiesto dall’articolo 395 c.p.c., n. 3.
Invero, con la sentenza n. 85 del 27 luglio 2018 – ormai passata in cosa giudicata, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019 – il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato i ricorsi proposti avverso la deliberazione con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone aveva disposto la cancellazione dei ricorrenti dalla Sezione speciale dell’Albo degli “Avvocati Stabiliti”, sul presupposto – tra l’altro – della piena validita’ della deliberazione di apertura del procedimento di cancellazione, adottata dal detto Consiglio dell’Ordine il 27 ottobre 2016. In particolare, il C.N.F. ha ritenuto che tale delibera era stata approvata con tre voti favorevoli e con un solo voto contrario, in quanto dovevano ritenersi “nulli” tre voti indicati in tale delibera come “relativamente non favorevoli” per essere “condizionati”, ossia non liberi, per il fatto che i votanti avevano affermato “la necessita’ che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione”.
Con la domanda di revocazione, proposta ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., nn. 1 e 3, i ricorrenti hanno dedotto che quei tre voti che, nella deliberazione del 27 ottobre 2016, erano stati indicati come “relativamente non favorevoli” risultavano invece indicati come “contrari” nel verbale della relativa adunanza, documento che a suo tempo essi non avevano potuto produrre nel giudizio presupposto (perche’ – a loro dire – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone aveva negato il rilascio della copia) e che solo ora era pervenuto nella loro disponibilita’; ed hanno sostenuto che se il C.N.F. avesse potuto visionare il verbale della adunanza avrebbe senz’altro ritenuto validi quei tre voti, con conseguente diverso esito della votazione.
L’assunto, posto a base dei due motivi di revocazione, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.
Va certamente dato atto che non vi e’ piena coincidenza tra il contenuto del verbale della adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 27/10/2016 e quanto trascritto nella relativa deliberazione: laddove dal verbale risulta che tre consiglieri hanno espresso “voto contrario in quanto indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa”; mentre, nel testo della corrispondente deliberazione, ciascuno di quei voti e’ qualificato come “voto relativamente non favorevole”, in quanto i consiglieri “ribadiscono la necessita’ che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione”.
E tuttavia, la mancata piena coincidenza tra quanto trascritto nella deliberazione e quanto risultante dal verbale e’ chiaramente frutto della interpretazione delle intenzioni di voto da parte del redattore del testo del provvedimento, non gia’ frutto di una macchinazione intenzionalmente fraudolenta volta ad ingannare i destinatari del provvedimento e il giudice.
In primo luogo, va considerato che il sintagma “voti non favorevoli” ha un significato non diverso da quello “voti contrari”, trattandosi comunque di voti diretti ad impedire l’approvazione della delibera; questo, d’altra parte, e’ il significato che alla detta formula hanno attribuito, nel giudizio presupposto, prima i ricorrenti e poi lo stesso C.N.F. con la sentenza n. 85 del 2018.
In secondo luogo, va rilevato che la pronuncia di nullita’ degli anzidetti tre voti adottata dal C.N.F. non e’ dipesa affatto dalla formula “voti relativamente non favorevoli” contenuta nel testo della deliberazione. Tale pronuncia, invece, e’ stata determinata dal fatto che il C.N.F. ha ritenuto detti voti non liberi (“condizionati”), per essere stata la volonta’ dei votanti coartata dalla esplicitata preoccupazione che essi, qualora avessero votato favorevolmente all’avvio del procedimento di cancellazione, si sarebbero esposti ad azioni di responsabilita’ per danni in assenza di adeguata copertura assicurativa.
Ora, questa preoccupazione che ha coartato l’intenzione di voto, e che ha determinato il C.N.F. a ritenere la nullita’ dei voti, e’ stata trascritta nella deliberazione del 27/10/2016 in modo del tutto aderente al verbale della adunanza.
Infatti, la deliberazione, nello spiegare il voto negativo (“voto relativamente non favorevole”) dei tre consiglieri con “la necessita’ che il doveroso, pur condiviso, avvio dei procedimenti di cancellazione sia comunque preceduto dalla stipula di adeguata polizza di assicurazione”, corrisponde sostanzialmente al testo del verbale, laddove il voto negativo (“voto contrario”) e’ spiegato con l’essere “indispensabile far precedere il doveroso avvio del procedimento da una adeguata copertura assicurativa”. Da entrambi i documenti risulta che i tre votanti ebbero a ritenere “doveroso” l’avvio del procedimento di cancellazione, ma che furono “indotti” ad esprimere voto contrario dalla preoccupazione di esporsi, col loro patrimonio (in mancanza di adeguata polizza assicurativa), a responsabilita’ per danni.
In sostanza, nel nuovo preteso documento (il verbale della adunanza consiliare del 27/10/2016) manca alcun decisivo elemento di “novita’” rispetto al testo della delibera; di tal che non e’ neppure ipotizzabile che il C.N.F., ove nel giudizio presupposto avesse potuto esaminare il detto verbale, sarebbe potuto pervenire ad una diversa decisione circa la validita’ dei voti.
Risulta, pertanto, carente l’interesse degli odierni ricorrenti a proporre impugnazione per revocazione, giacche’ il nuovo documento non e’ in grado di spiegare alcuna influenza sul dispositivo della decisione da essi contestata.
Consegue ancora a quanto detto che, per un verso, va esclusa la configurabilita’ del motivo di revocazione di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 1), non essendo ipotizzabile alcun artificio ingannatorio, alcun intento decettivo, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone; e, per altro verso, va esclusa anche la configurabilita’ del motivo di revocazione di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 3), in assenza del carattere “decisivo” del documento (il verbale della adunanza) asseritamente non potuto produrre nel corso del giudizio presupposto.
Risultando la domanda di revocazione proposta al di fuori dai casi
tassativamente previsti dall’articolo 395 c.p.c., la stessa va dichiarata inammissibile.
3. – Va pertanto accolto il ricorso incidentale e, per l’effetto, va dichiarata l’inammissibilita’ della impugnazione per revocazione, in quanto proposta al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 395 c.p.c..
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., perche’ la domanda di revocazione non poteva essere proposta.
Il ricorso principale rimane assorbito.
4. – La parte ricorrente in via principale, essendo risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
5. – Non va disposto il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti in via principale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, essendo il loro ricorso rimasto assorbito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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