In tema di giudizio di equità necessaria

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 12017.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio di equità necessaria, l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto. Di conseguenza, ove il Giudice di Pace non applichi l’istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l’ipotizzata violazione dei principi sulla prescrizione presuntiva non rientra nel novero della concreta appellabilità.

Ordinanza 7 maggio 2019, n. 12017

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. MARULLLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8655/2015 proposto da:
Societa’ (OMISSIS) S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), n. 36, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2015 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 da TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto: che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il PRIMO motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

RITENUTO IN FATTO

CHE:
A seguito di procedimento di ingiunzione promosso dalla societa’ (OMISSIS) SNC, il Giudice di pace di Gravina di Puglia aveva intimato a (OMISSIS), titolare della ditta omonima, il pagamento di Euro 900,00, oltre interessi e spese, in ragione della prestazione di servizi di ristorazione, datata 19/5/2007, fornita ad un gruppo di circa trenta persone, a cui erano seguite due atti di messa in mora comunicati con lettere raccomandate del 27/8/2007 e del 25/2/2008 e rimasti privi di riscontro.
Nel successivo giudizio il Giudice di pace, decidendo secondo equita’ ex articolo 113 c.p.c., comma 2, aveva rigettato l’opposizione, escludendo che si applicasse al caso di specie la prescrizione presuntiva semestrale di cui all’articolo 2954 c.c., eccepita dal (OMISSIS), anziche’ quella ordinaria decennale, in ragione della natura del rapporto, che veniva qualificato “rapporto tra imprenditori”.
A seguito di gravame interposto dal (OMISSIS), il Tribunale ha accolto l’appello, ritenendo che la doglianza relativa alla ritenuta inapplicabilita’ della prescrizione presuntiva attenesse alla violazione dei principi informatori di detta materia ed ha revocato il decreto ingiuntivo, dopo avere ricostruito la fattispecie concreta in termini diversi rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice: secondo il Tribunale la mera emissione di fattura non era sufficiente a qualificare il rapporto oggetto di causa come “rapporto tra imprenditori”, tenuto, peraltro, conto del fatto che nulla in tal senso era emerso dall’esame del teste escusso, ed ha concluso – facendo applicazione della prescrizione presuntiva ex articolo 2954 c.c. – che il termine semestrale fosse ormai decorso alla data di notifica del decreto ingiuntivo ed il credito prescritto.
La Societa’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; (OMISSIS) replica con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 339 c.p.c., comma 3.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che fosse ammissibile l’impugnazione avverso la sentenza resa dal Giudice di pace secondo equita’, in tal modo violando l’articolo 339 c.p.c., comma 3, laddove e’ stabilito che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’ sono appellabili esclusivamente per violazione (…) dei principi regolatori della materia.
1.2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
1.3. Va osservato preliminarmente che la sentenza di primo grado rientrava tra quelle ad “equita’ necessaria” ratione valoris, e pertanto era appellabile nei limiti dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, e che il Giudice di pace aveva fatto applicazione, in via equitativa, di una regola giuridica sostenibile che non puo’ essere sindacata perche’ non viola alcun principio regolatore della materia, avendo il Giudice di pace valutato le emergenze istruttorie ed escluso l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla societa’ di ristorazione, facendo applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione ordinaria, sulla scorta degli elementi fattuali accertati in merito alla qualita’ del rapporto contrattuale intercorso tra “imprenditori” per le caratteristiche della prestazione fornita.
1.4. Cio’ posto, giova ricordare che la prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi (Cass. n. 22649 del 31/10/2011) giacche’ la prescrizione presuntiva ai sensi dell’articolo 2959 c.c., non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. In ragione di cio’ l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato (articolo 2959 c.c.) o contesti di dover pagare in tutto o in parte il debito o, ancora, sostenga che il debitore sia un terzo, in quanto, tali assunti risultano sintomatici proprio del mancato pagamento e, dunque, sono incompatibili con la prescrizione presuntiva che, al contrario, presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione (Cass. n. 30058 del 14/12/2017).
1.5. Orbene, proprio dalla richiamata distinzione – alla luce dell’accertamento in fatto compito dal giudice di pace in merito alla estraneita’ della fattispecie concreta in esame al campo di applicabilita’ della prescrizione presuntiva – discende la evidente erroneita’ del richiamo, contenuto nella decisione del Tribunale di Bari impugnata, alla sentenza di legittimita’ n. 284 del 10/1/2007 ove era stato affermato che ” In tema di giudizio di equita’, rientrano fra i principi informatori della materia – vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale quelli dettati in tema di prescrizioni presuntive”: nel caso ivi esaminato dalla Corte di legittimita’, infatti, il Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ed aveva violato i principi informatori della materia ad essa riferibili – segnatamente quello di presumibile avvenuto soddisfo della pretesa nel termine breve, perche’ incompatibile con le concrete evenienze fattuali concernenti, all’opposto, la contestazione del credito -. Nel presente caso, invece, il Giudice di pace non ha applicato affatto la prescrizione presuntiva, ritendo la fattispecie estranea al campo di applicazione della stessa, e non era tenuto quindi a confrontarsi con i principi regolatori di detta materia: di contro, sulla scorta della specifica ricostruzione fattuale della fattispecie, in merito alla quale l’impugnazione non era ammissibile, il Giudice di pace ha applicato i principi propri della prescrizione ordinaria, sia pure per escluderne la ricorrenza degli effetti, nel rispetto dei principi regolatori di detta materia.
1.6. Si puo’ affermare pertanto il seguente principio “In tema di giudizio di equita’ necessaria, l’appellabilita’ delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia e’ circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto”. Di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l’istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l’ipotizzata violazione (dei principi sulla prescrizione presuntiva) non rientrava nel novero della concreta appellabilita’.
2. Gli ulteriori motivi, con i quali ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2954 c.c., per la mancata considerazione che la fattura era stata emessa con l’indicazione della Partita IVA e non del Codice fiscale (secondo), dell’articolo 345 c.p.c., perche’ l’eccezione in merito all’inesistenza di un rapporto tra imprenditori era stata sollevata solo in appello (terzo) e dell’articolo 115 c.p.c., in merito alla non contestazione in primo grado della natura di “cena di lavoro” della prestazione (quarto), restano tutti assorbiti.
3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto; la decisione impugnata va cassata senza rinvio perche’ la sentenza di primo grado era inappellabile.
Le spese delle fasi di merito e dalla fase di legittimita’ seguono la soccombenza nella misura liquidita in dispositivo.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
– Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida per le fasi di merito in Euro 600,00, oltre Euro 150,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, e per la fase di legittimita’ in Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.

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