In caso di avvicendamento dell’amministratore prima del fallimento l’eventuale reato di bancarotta documentale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 aprile 2019, n. 15988.

La massima estrapolata:

In caso di avvicendamento dell’amministratore prima del fallimento l’eventuale reato di bancarotta documentale può emergere soltanto se viene provata l’immistione nella gestione del vecchio amministratore. Infatti soltanto il reato di bancarotta impropria resta proprio dell’amministratore che non può così, in ragione della qualifica ricoperta, rispondere anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo alla dismissione della carica. A meno che non venga provato che abbia continuato ad ingerirsi nell’amministrazione della società, ovvero che, in qualche modo, abbia concorso al compimento delle condotte illecite poste in essere dal nuovo amministratore.

Sentenza 11 aprile 2019, n. 15988

Data udienza 11 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Lu – rel. Consigliere

Dott. TUDINO A. – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/3/2017 della Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena accessoria e per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto;
udito per la parte civile l’avv.;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perche’ quale amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (fallita nel (OMISSIS)), prima, e successivamente quale amministratore di fatto della medesima, avendo nel (OMISSIS) ceduto la totalita’ delle quote societarie e la carica ad un cittadino extracomunitario, poi resosi irreperibile, occultava la contabilita’ sociale.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del reato. Rileva, in proposito, il ricorrente come l’impianto accusatorio si fonderebbe unicamente su mere congetture. Invero, la Corte – senza fornire alcun riscontro concreto in proposito – avrebbe ritenuto che la pur documentata consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore rendesse palese il fine di occultarle. In tal senso, avrebbe omesso di considerare che l’imputato ha ceduto anche la totalita’ delle quote al cittadino extracomunitario subentratogli nella carica e, che, per tale ragione, proprio al successivo periodo di gestione societaria dovrebbe farsi risalire la mancata o irregolare tenuta della contabilita’. Inoltre, come attestato dalla stessa Corte di merito, a seguito della cessazione dalla carica di amministratore, questi si sarebbe trovato impossibilitato, per le gravi condizioni di salute, a seguire qualsiasi attivita’ societaria.
2.2 Con il secondo motivo lamenta ulteriore violazione di legge, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. A detta del ricorrente, la condotta dell’imputato non evidenzierebbe ne’ una tenuta irregolare dei libri contabili, ne’ la sussistenza del dolo generico, richiesto dalla legge. In primo luogo, come confermato dalla Corte, finche’ la societa’ veniva da questi amministrata, la contabilita’ sarebbe stata tenuta correttamente e costantemente verificata da un professionista. In secondo luogo, il fallimento sarebbe intervenuto ad oltre un anno dal subentro del nuovo amministratore, cui sarebbero state consegnate tutte le scritture. Non potrebbe dunque ravvisarsi in capo all’imputato la consapevolezza che l’omessa tenuta della contabilita’ avrebbe causato un danno ai creditori, non avendo piu’ compiuto atti gestori, una volta cessato dalla carica. Ancora, la circostanza che i risultati economici conseguiti dalla societa’ fossero positivi fino al (OMISSIS), a fronte della mancanza delle scritture contabili, renderebbe arduo compiere una diagnosi certa della irreversibilita’ della crisi economica della societa’.
2.3 Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Invero, la ricostruzione della vicenda si fonderebbe su una serie di forzature argomentative, non essendosi valorizzata la circostanza dirimente della consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e dell’affidamento a quest’ultimo della gestione societaria e della conseguente tenuta della contabilita’. Inoltre, al fine di ritenere sussistente la responsabilita’ penale dell’imputato, sarebbe stato necessario dimostrare che egli avesse continuato a interessarsi della societa’ fallita ovvero fosse concorso in qualche modo nella sottrazione delle scritture contabili. Ancora, non sarebbe provato l’ulteriore requisito dello scopo di recare pregiudizio ai creditori sociali, limitandosi la Corte di merito ad affermare in modo apodittico e mediante una praesumptio de praesumpto priva di riscontri, che la consegna delle scritture al nuovo amministratore tradisse l’evidente fine di occultarle.
2.4 Con il quarto motivo lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto di reato. A detta del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile al piu’ il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, in quanto l’imputato, a tutto concedere, avrebbe potuto essere ritenuto colpevole di non aver controllato la diligente tenuta delle scritture da parte del nuovo amministratore, ma non del fatto che ne sarebbe derivata l’impossibilita’ di ricavarne elementi indicativi sul movimento degli affari dell’impresa. In ogni caso risulterebbe inesistente la motivazione della Corte a sostegno della mancata qualificazione del fatto ex articolo 217 L. Fall., comma 2.
2.5 Con il quinto motivo denuncia ulteriore violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, ove la Corte avesse condannato l’imputato per il meno grave reato di bancarotta semplice documentale, sarebbe stato possibile cumulare la pena con quella precedente riportata e gia’ sospesa, rendendo possibile la concessione del beneficio in parola. Inoltre, l’entita’, i motivi, il contesto occasionante l’illecito nonche’ l’esistenza a carico dell’imputato di un isolato precedente penale, avrebbe certamente dovuto indurre la Corte a determinarsi in tal senso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.
2. In particolare devono ritenersi fondati i primi tre motivi, il cui accoglimento comporta l’assorbimento degli altri.
2.1 In caso di avvicendamento nella gestione di una societa’, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilita’ nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresi’ dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l’autonomo obbligo di quest’ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneita’, lacunosita’ o falsita’. Quello di bancarotta documentale impropria rimane comunque reato proprio dell’amministratore, il quale non puo’, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilita’ in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell’amministrazione della societa’ ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.
2.2 Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, devono ritenersi fondate soprattutto le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che non chiarisce quale sia l’effettivo titolo da cui discende la responsabilita’ dell’imputato. Pacifico l’occultamento dell’intero impianto contabile – e dunque l’integrazione dell’elemento materiale del reato – la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria (ancorche’ accompagnata dalla cessione delle quote sociali) in quanto di per se’ ritenuto insufficiente ad elidere ogni responsabilita’ dell’amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a tale avvicendamento. Cio’ che invece doveva essere chiarito e dimostrato ai fini dell’affermazione della responsabilita’ dell’imputato e’ se effettivamente la contabilita’ della fallita venne consegnata al nuovo amministratore (ed in proposito la sentenza, pur registrandone il contenuto, ha in tal senso omesso di prendere posizione sul significato probatorio delle dichiarazioni del teste (OMISSIS)) ed in caso affermativo se lo (OMISSIS) abbia comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero abbia concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima o in qualche modo istigato tale occultamento. In particolare non emerge dalla motivazione della sentenza se la Corte abbia ritenuto l’imputato (come peraltro gli era stato contestato) amministratore di fatto della fallita per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza che, come detto, sarebbe dirimente ai fini dell’affermazione della sua responsabilita’. Ed in proposito e’ appena il caso di ricordare che tale ruolo va si’ attribuito a chi svolge con continuita’ atti di gestione della societa’, ma che puo’ rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale puo’ essere anche la decisione, cui l’amministratore formale si sottometta, di interrompere l’attivita’ imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile.
3. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
Motivazione semplificata.

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