cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 21 maggio 2015, n. 10454

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, e delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004 e lamenta la applicazione, da parte della Corte territoriale, del criterio di cui all’art. 13 c.p.c., comma 1, anzichè del criterio di cui al comma 2 del medesimo articolo, come dettato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (v. fra le numerose altre Cass. 15-4-2004 n. 7203).

In particolare la ricorrente si duole che la Corte di merito ‘non ha considerato che le prestazioni assistenziali sono paragonabili a quelle previdenziali piuttosto che alle prestazioni alimentari’ sotto molteplici aspetti:

‘il diritto per entrambe le prestazioni, il cui contenuto economico è predeterminato dalla legge, nasce per effetto di iniziativa del titolare con la proposizione della domanda amministrativa e si perfeziona al momento del raggiungimento dei requisiti contributivi, e/o reddituali e sanitari;’ ‘anche per le prestazioni assistenziali, analogamente a quelle previdenziali, la cognizione giudiziale verte sul rapporto e non sulla legittimità del provvedimento;’ ‘la decorrenza degli accessori soggiace alla stessa disciplina dettata dalla L. n. 533 del 1973, art. 7;’ ‘nel caso di spostamento della decorrenza per invalidità sopravvenuta in corso di causa, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei maturati dell’assegno di invalidità sono attribuiti dal giudice con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale, ovvero senza lo spatium deliberandi dei 120 giorni previsto dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 cit.;’ ‘la verifica sulla sussistenza dell’omogeneità tra le situazioni ora raffrontate è stata fatta dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità dell’art. 112 disp. att. c.p.c. con la sentenza 26-7- 1979 n. 85’, che, tra l’altro, ha evidenziato che nel ‘disegno costituzionale delineato dall’art. 38’, ‘pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune è la finalità perseguita’ e ‘la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento’, come è dimostrato dalla disciplina introdotta dalla L. n. 533 del 1973 che ha ‘ricompreso ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie’.

Orbene, va premesso che nella materia delle controversie previdenziali e assistenziali non viene in considerazione un problema di competenza (per valore), stante la competenza funzionale del giudice del lavoro (con la esclusione ora – per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – delle cause ‘relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali’ attribuite alla competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3 bis), per cui le regole del codice di rito, stabilite ai fini della determinazione del valore della causa, assolvono, nella specie, alla funzione della determinazione dei criteri di liquidazione del compensi per l’attività difensiva svolta in giudizio.

Peraltro, attualmente – ma ciò non riguarda, ratione temporis, il caso in esame – alla luce del nuovo testo aggiornato dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella materia de qua, le spese ‘non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio’ (v.

penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4-7-2009) ed ‘a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione’ stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011).

Tanto premesso, nella giurisprudenza di questa Corte mentre è costante il riferimento alla norma dell’art. 13 c.p.c. si registrano alcune divergenze in ordine alla applicazione dei sotto-criteri fissati dalla detta norma.

Secondo l’indirizzo di gran lunga prevalente, ed altresì consolidato, in materia di controversie previdenziali e assistenziali il valore della causa va determinato in base al citato art. 13, comma 2, u.p. ‘cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci’, in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia.

Tale indirizzo è stato ripetutamente affermato con riferimento sia alle pensioni di invalidità (v., fra le altre, già Cass. n. 714/1965, 2310/1975, 2109/1978, 2573/1978, 3398/1978, 5789/1978, 4391/1982, 157/1985, 2837/1986, 373/1989, e da ultimo, con riguardo all’assegno ordinario di invalidità, v. Cass. 15656/2012), sia in relazione alle rendite INAIL (v. fra le altre Cass. 23274/2004, 4258/2007, 21841/2007, 2148/2011), sia in tema di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (v. Cass. 7203/2004).

In tale quadro, in sostanza accomunandosi prestazioni previdenziali e assistenziali – in un caso concernente l’indennità di accompagnamento, v. Cass. ord. n. 198/2010 – è stato altresì chiarito che ‘ciò che è determinante non è il fondamento della prestazione, ma il fatto che la prestazione si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia’.

Diversamente l’indirizzo, risalente, affermato da Cass. n. 4626 del 13-12-1976, secondo cui ‘la domanda, con cui viene chiesta al Ministero dell’Interno una pensione d’invalidità civile ai sensi delle leggi n 118 del 1971 e n 194 del 1974, è intesa ad ottenere non già una rendita vitalizia o un’indennità assicurativa, bensì una prestazione di carattere alimentare’, in effetti non ha avuto seguito in relazione alla determinazione del valore della causa e della liquidazione delle spese di giudizio, anche se alcune assimilazioni ai crediti alimentari sono state nel tempo riaffermate con riferimento a prestazioni previdenziali e assistenziali (vedi ad es., da ultimo, con riguardo alla rendita vitalizia D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13Cass. n. 27644/2013, richiamata nella ordinanza interlocutoria della Sezione lavoro n. 10351/2014 citata).

Orbene osserva il Collegio che senza dubbio le prestazioni previdenziali e assistenziali hanno una loro natura, che le accomuna nel sistema di sicurezza sociale disegnato dall’ari. 38 della Costituzione (v. fra le altre, C. Cost. n. 85/1979 e C. Cost. n. 196/1993) e che le distingue (entrambe) dalle figure sia delle ‘prestazioni alimentari periodiche’ sia delle ‘rendite temporanee o vitalizie’ di cui all’art. 13 c.p.c. E’ altrettanto indubbio, però, che, rispetto ai criteri stabiliti dal codice di rito ai fini della determinazione del valore della causa (nella specie rilevanti ai fini della liquidazione delle spese giudiziali), occorre verificare una ragionevole assimilabilità all’una o all’altra ipotesi, nel rispetto dell’evidente intento del legislatore (di rendere più accessibili i giudizi di natura alimentare) e, prima ancora, del dettato costituzionale.

Partendo, quindi, da tale dettato va evidenziato che l’art. 38 Cost., comma 1 sancisce il ‘diritto al mantenimento e all’assistenza sociale’ del ‘cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari’ ed il comma 2 stabilisce che ‘i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria’, secondo un elenco non tassativo di eventi, tutti peraltro riferibili lato sensu alla categoria degli ‘ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana’ di cui all’art. 3 Cost., comma 2. Tra i diritti, poi, all’art. 38, comma 3 vengono sanciti quelli degli invalidi e dei minorati all’istruzione e alla formazione professionale.

Dalla norma costituzionale discende, quindi, una tutela effettiva, costituzionalmente vincolata, del diritto alla previdenza, considerato alla stregua di un diritto fondamentale, imprescrittibile e irrinunciabile, tanto che la Corte Costituzionale, in molteplici pronunce, ha sancito l’irripetibilità (cfr. C. Cost. n. 383/1990, 431/1993), l’imprescrittibilità (cfr. C. Cost. 206/1988), l’indisponibilità (cfr. C. Cost. n. 22/1969) e, infine, la parziale impignorabilità della prestazione (cfr. C. Cost. n. 468/2002, 506/2002).

Il diritto alla previdenza pone, quindi, riparo allo stato di bisogno del lavoratore e della sua famiglia (cfr. C. Cost. 926/1988), in conseguenza di una serie di eventi idonei ad incidere sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito, ma inoltre garantisce un quid pluris volto a tener conto, almeno parzialmente del ‘merito’ che dal lavoro (ma anche dalla contribuzione) deriva e che trova riscontro nel tenore di vita raggiunto dal lavoratore alla conclusione della sua vita lavorativa.

In definitiva mentre l’art. 38 Cost., comma 1 garantisce ‘ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere’ il comma 2 garantisce ai lavoratori ‘non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita’ ‘consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime è possibile far capo al parametro dell’art. 36 Cost., comma 1’ (v. C. Cost. 196/1993 cit.).

Seppure, quindi, è vero che nel tempo a livello legislativo vi è stata una progressiva integrazione fra le due figure, con la estensione della solidarietà anche a soggetti non facenti parte del sistema previdenziale, l’assistenza e la previdenza, in definitiva, sono rimaste pur sempre concettualmente separate e tale separazione, all’interno del sistema di sicurezza sociale, trova fondamento proprio nell’art. 38 Cost. citato.

Invero, ed in sostanza, soltanto le prestazioni di assistenza sociale sono fondate e parametrate totalmente ed esclusivamente sullo stato di bisogno e sulla necessità di assicurare ‘i mezzi necessari per vivere’, laddove le prestazioni previdenziali da un lato presuppongono un rapporto assicurativo, che è assente nelle prime, e dall’altro sono strutturate e finalizzate in funzione di una tutela più ampia e diversamente strutturata, prevista per i lavoratori assicurati.

A ben vedere, quindi, soltanto le prime hanno totalmente e propriamente una natura alimentare, di guisa che alle stesse non può di certo disconoscersi la piena assimilabilità alle prestazioni alimentari al fine, che qui interessa, della scelta del criterio per la determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.

Viceversa tale piena assimilabilità non può essere riconosciuta alle prestazioni previdenziali, pur obbligatorie, le quali, seppure certamente partecipino in parte di una natura alimentare, sono però strutturate e parametrate in funzione diversa e più ampia.

Pertanto, pur confermandosi l’indirizzo consolidato con riguardo alle prestazioni previdenziali, va, invece, enunciato che ‘ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni’.

Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha applicato tale criterio e, d’altra parte, con statuizione non impugnata dalla ricorrente, ha altresì affermato la applicabilità della riduzione degli onorari della L. n. 794, ex art. 4, comma 2.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine, in considerazione del richiamato contrasto e della oggettiva opinabilità della questione, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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