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Secondo questo indirizzo, il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non determinando un’acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al difensore l’onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza.
3.2. Altre pronunce hanno affermato che, ai fini della sanatoria della nullita’, la presunzione di conoscenza da parte dell’imputato dell’atto notificato al suo difensore di fiducia non possa fondarsi solo sul rapporto professionale, ma debba essere corroborata da ulteriori elementi, come l’accertata inesistenza del domicilio dichiarato dall’imputato (Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231), ovvero la circostanza che, ancorche’ assente in giudizio, l’imputato abbia proposto personalmente il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, F., Rv. 268654).
3.3. Sulla questione e’ infine intervenuta una recente decisione (Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma, Rv. 269558), secondo la quale l’onere di allegazione da parte del difensore di fiducia di circostanze attestanti il venir meno del contatto e dell’effettivo collegamento con il suo assistito ricorre solo quando venga eccepita la nullita’ assoluta della notificazione della citazione. In presenza di una nullita’ a regime intermedio, invece, non puo’ maturare una sanatoria quale effetto di un’inerzia probatoria della parte che ha proposto l’eccezione.
4. Il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali evidenzia che il provvedimento della Corte di appello che ha rigettato l’eccezione di nullita’ della notificazione non teneva conto, tra l’altro, della dichiarazione del difensore di non accettazione di tale notifica; dichiarazione formulata nell’atto stesso di nomina (allegato alla memoria) e portata immediatamente a conoscenza dell’autorita’ procedente.
5. L’Avvocato generale ha depositato memoria, nella quale si esprime l’avviso che in caso di dichiarazione o elezione di domicilio, ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata effettuata, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, a mani del difensore di fiducia, quest’ultimo puo’ limitarsi a eccepire la nullita’ dell’atto, di ordine generale e a regime intermedio, per inosservanza delle norme sulle notificazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite e’ la seguente:
“Se, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, la nullita’ della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullita’, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.
2. Il tema del rapporto tra l’elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, e’ stato oggetto della sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, che ha affrontato la questione “se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, possa essere effettuata anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”, e l’ha risolta, affermando che “e’ nulla la notificazione eseguita a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”.
Nella sentenza citata, la Corte, richiamando Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, ha precisato che, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullita’ conseguente alla notificazione eseguita a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia e’ di ordine generale a regime intermedio, ed e’ priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183 c.p.p., alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 c.p.p.; sicche’ tale nullita’ deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa. Peraltro, “l’imputato che intenda eccepire la nullita’ assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non puo’ limitarsi a denunciare l’inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice stesso”.
E poiche’ nel caso allora in esame il ricorrente non solo non aveva dedotto la mancata o comunque menomata conoscenza conseguente all’adozione del modello di notificazione ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, ma, al contrario, con la sua condotta processuale, aveva “dimostrato” di essere stato a conoscenza di tutti gli sviluppi del processo, avendo anche proposto personalmente le impugnazioni, sia in grado d’appello che di legittimita’ (ne’ il difensore aveva eccepito alcunche’ nel giudizio di appello), le Sezioni Unite hanno ritenuto che la notificazione non era inesistente, bensi’ viziata, e che da tale nullita’ non era conseguita alcuna lesione del diritto alla conoscenza e all’intervento dell’imputato.
3. Ai principi enunciati nella sentenza Mucciullo si e’ uniformata la giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276; Sez. 5, n. 4828 del 29/12/2015, Ciano, Rv. 265803; Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753; Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, F., Rv. 268654; Sez.5, n. 8478 del 28/11/2016, dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453).
3.1. Il contrasto portato oggi all’esame delle Sezioni Unite investe l’esistenza o meno di un onere dimostrativo gravante sul difensore che intenda eccepire la nullita’ della notifica eseguita irregolarmente a sue mani, e l’ampiezza dello stesso onere.
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