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17. Sulla premessa dell’efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di giustizia la condivisa giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione del Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1: ha affermato che:
a) la normativa in oggetto deve riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, dipendenti di una qualsiasi Universita’ statale degli Studi che siano stati assunti in tali Universita’ prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 120 del 1995, convertito dalla L. n. 236 del 1995 (vedi, per tutte: Cass. 18 novembre 2004, n. 21856; Cass. n. 22 febbraio 2007, n. 4147; Cass. 26 marzo 2008, n. 7864; Cass. 15 luglio 2013, n. 17319);
b) il suindicato Decreto Legge n. 120 del 1995, che nell’articolo 4 regolamenta la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera, stabilendo che il relativo rapporto sorga con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato e condizionando l’assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica, vale solo per il futuro e non e’ quindi applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa (vedi, fra le tante: Cass. 15 luglio 2013, n. 17319; Cass. 10 maggio 2005, n. 9737);
c) all’esito dell’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 28 ad opera del Decreto Legge n. 120 del 1995, articolo 4 conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1995, la continuita’ tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che se l’ex-lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullita’ della clausola di durata con sentenza passata in giudicato la quale non abbia statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, va comunque applicata, in via analogica, la relativa disciplina di fonte legale, di cui al Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1, comma 1, cit, e contrattuale, resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello dell’UE, ancorche’ l’interessato non abbia sottoscritto il nuovo contratto di assunzione in qualita’ di collaboratore ed esperto linguistico (Cass. 28 settembre 2016, n. 19190 e giurisprudenza successiva conforme);
d) in tale ultima sentenza (cui si e’ uniformata la giurisprudenza successiva) si e’ pervenuti alla suddetta conclusione superando espressamente il principio affermato da Cass. 13 maggio 2016, n. 9907 – rimasta isolata – in base al quale, ai fini della fruizione del trattamento economico previsto dal Decreto Legge n. 2 del 2004 cit., come interpretato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26 si era ritenuto necessario l’accesso alla posizione di collaboratore esperto linguistico attraverso il superamento di una procedura selettiva, predisposta dai singoli ordinamenti universitari, e la stipula del relativo contratto, sicche’ era stata affermata l’inapplicabilita’ della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici ai lettori che, avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avevano sottoscritto il nuovo contratto di assunzione;
e) al suddetto superamento la Corte e’ pervenuta rilevando che le stesse ragioni che portano ad escludere che l’applicabilita’ del Decreto Legge n. 2 cit., articolo 1 possa essere circoscritta ai soli lettori assunti dalle Universita’ espressamente ivi menzionate devono portare a ritenere la disciplina piu’ volte citata applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con gli ex lettori, non all’esito delle procedure selettive di cui al Decreto Legge n. 120 del 1995 cit. ma per effetto di pronuncia giudiziale, visto che la suddetta normativa si e’ resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione e detta finalita’ deve portare ad interpretarla in modo conforme alle sentenze della Corte di giustizia in materia:
f) sulla base di tale premessa va considerato che l’applicazione della disciplina de qua anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno sottoscritto il nuovo contratto di assunzione risponde all’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001, dalla cui motivazione si evince (al punto 28) che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, che la trasformazione ape legis (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto che, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito era comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalita’ di stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 19190 del 2016 cit.).
18. La suddetta conclusione trova conferma indiretta anche nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale relativa all’interpretazione dell’ultima parte dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, che nel fornire l’interpretazione autentica del Decreto Legge n. 2 del 2004 cit., articolo 1, comma 1, ha altresi’ disposto l’estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge (29 gennaio 2011).
In tale giurisprudenza e’ stato, fra l’altro, affermato che:
a) il suddetto intervento legislativo per non essere lesivo del diritto di azione in giudizio deve essere inteso nel senso che “realizza – nella misura e con le modalita’ ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si e’ trovato ad operare – le pretese fatte valere dagli interessati” (in tal senso Cass. 24 luglio 2014 n. 16924, Cass. 8 agosto 2014 n. 17824 e Cass. 23 settembre 2014 n. 19992);
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