Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24959. In tema di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, articoli 1 e 2

In tema di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, articoli 1 e 2,la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilita’ scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24959
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19742/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di genitori esercenti la potesta’ parentale sul figlio minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori esercenti la potesta’ sul minore (OMISSIS), al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, articoli 1 e 2, a motivo dell’avere il proprio figlio contratto sindrome autistica, asseritamente a causa della somministrazione dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP – antidifterica, antitetanica e antipertossica – e MPR – morbillo parotite e rosolia) a lui praticati tra il 1998 e il 2003. La Corte recepiva le conclusioni del nominato c.t.u., che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalita’ tra la malattia e le vaccinazioni.
2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, a fondamento del quale deducono come unico motivo l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio e lamentano che la Corte territoriale abbia ignorato le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validita’ sul piano scientifico delle conclusioni.
3. Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
2. il ricorso e’ inammissibile.

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