Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24959. In tema di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, articoli 1 e 2

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La Corte territoriale ha recepito l’analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello, che aveva operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica del periziato e sulla base dei criteri temporali e della continuita’ fenomenica, nonche’ in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, superando anche nella sostanza le osservazioni critiche alla c.t.u.. E’ quindi pervenuta al convincimento che sussista la mera possibilita’ di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilita’ scientifica.
2. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimita’, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124).
3. Nel caso, alle puntuali argomentazioni del c.t.u. di secondo grado, che si sono avvalse anche della letteratura scientifica, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa ed ulteriore letteratura scientifica che, pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quello adottata.
La Corte territoriale si e’ quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilita’ scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.
3. Ne’ risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si ammette che l’eziologia ditale della malattia, cosi’ come della stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulta tuttora 1n gran parte sconosciuta. Quanto poi al rapporto della Casa farmaceutica GSK datato 16.12.2001, esso riguarda il vaccino esavalente Infanrix Hexa, che neppure risulta se sia stato somministrato a (OMISSIS).
4. Sicche’, il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa piu’ coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
5. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.
6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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