Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24963. Per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera

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Com’e’ noto, la CGUE ha piu’ volte chiarito (vedi, per tutte: sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81, Soc. Cilfit nonche’ sentenza 20 settembre 2011, Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio, spec. par. 56) che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l’ordinamento interno e’ tenuta, qualora una questione di diritto dell’Unione europea si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato, alternativamente, che: a) la questione esegetica di diritto dell’Unione europea non e’ rilevante ai fini della decisione del caso concreto; b) la disposizione di diritto dell’Unione di cui e’ causa ha gia’ costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte; c) la corretta applicazione del diritto europeo si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.
Nella specie, non solo la questione esegetica prospettata relativa ai rapporti tra la normativa nazionale riguardante il trattamento dei lettori e il diritto UE, sia pure per uno specifico aspetto – e’ stata piu’ volte oggetto di interpretazione da parte della CGUE (vedi sentenze 26 giugno 2001, C-212/99; 18 luglio 2006, C119/04 – Grande Sezione; 15 maggio 2008, C-276/07) ma essa non e’ rilevante nel presente giudizio perche’, come si e’ detto, cio’ che non consente – pur nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di giustizia e adeguando la motivazione della sentenza impugnata a tale rispetto – di attribuire ai ricorrenti il trattamento retributivo richiesto e’ la disciplina del giudicato e dei suoi effetti, disciplina che e’ di diritto processuale civile e quindi rientra in una materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale.
3- Conclusioni.
24. In sintesi, vanno accolti, nei limiti suindicati, il terzo e il quarto motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterra’, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi affermati sopra (vedi spec. punti 17 e ss.) e quindi anche al seguente:
“per quanto riguarda il trattamento da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Universita’ come lettori di lingua straniera, la disciplina di cui al Decreto Legge n. 2 del 2004, articolo 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, articolo 26 si applica anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici e non soltanto a coloro che tale contratto hanno stipulato. Infatti, la suindicata normativa risponde all’esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 C-212/99 (nonche’ nelle successive sentenze della CGUE 18 luglio 2006, C-119/04 – Grande Sezione; 15 maggio 2008, C-276/07), ove e’ stato sottolineato che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, la trasformazione ope legis (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito e’ comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalita’ di stabilizzazione del rapporto”.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, gli ultimi due motivi di ricorso e dichiara inammissibili i primi due. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

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