Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25633

Sanzione disciplinare a carico dell’avvocato che non abbia prestato diligenza prima e nello stendere il ricorso e non è competente nell’articolare le richieste

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 14 dicembre 2016, n. 25633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16511/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se’ medesima;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di esposto attribuito all’interessata il locale consiglio dell’ordine forense elevava, a carico di (OMISSIS), avvocato del foro di (OMISSIS), la seguente incolpazione:

“In violazione degli articoli 8, 12 e 38 del codice deontologico forense, per aver accettato da parte della sig.ra (OMISSIS) l’incarico di agire in giudizio contro il suo ex datore di lavoro, avanti al tribunale di Lucca sezione lavoro, senza averne adeguata competenza e senza adempiere all’incarico con la dovuta diligenza. In particolare precisando nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio le domande in modo generico, inammissibile e indeterminato, nonche’ articolando prove palesemente inammissibili. Il tutto, come rilevato dal giudice del lavoro nella sentenza n. 153/11 con la quale aveva respinto le domande avanzate dall’avvocato (OMISSIS) per la (OMISSIS). In Viareggio e Lucca dal gennaio 2010 al marzo 2011”.

Indi, con delibera del 18 maggio 2012, l’Ordine di appartenenza della professionista le applicava la sanzione disciplinare della censura osservando che l’incolpata non fosse stata diligente “prima di stendere e nello stendere il ricorso” e non competente nell’articolare sia le richieste in favore della parte ricorrente che i capitoli di prova, cosi’ come emergeva dall’esame diretto degli atti di causa e dalla lettura della decisione del giudice del lavoro.

Per l’annullamento di tale delibera l’avvocato (OMISSIS) proponeva ricorso che era respinto dal Consiglio nazionale forense con sentenza del 27 giugno 2015 – 2 maggio 2016.

L’organo della giurisdizione disciplinare escludeva il rilievo della presunta genericita’ del capo d’incolpazione e osservava che, nel sistema vigente pro tempore, neppure l’omessa indicazione della norma deontologica violata determinava l’invalidita’ del procedimento disciplinare bastando l’indicazione dei comportamenti addebitati e il loro collegamento a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettivita’ e configurandosi una lesione del diritto di difesa laddove l’incolpato fosse sanzionato per condotte diverse da quelle addebitate, discrasia quest’ultima neppure contestata dalla ricorrente.

Escludeva, inoltre, qualsiasi rilevanza della censura circa la presunta apocrificita’ dell’esposto attribuito alla sig.ra (OMISSIS), osservando che il Consiglio del locale ordine forense aveva il dovere di agire d’ufficio laddove venisse, comunque, a conoscenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare.

Confermava, infine, che la violazione deontologica sussisteva in presenza di una prestazione improntata a canoni di faciloneria e superficialita’. Osservava, in dettaglio, (a) che la descrizione dei fatti negli atti introduttivi appariva “confusa disarticolata priva di alcuna linea e sostanza giuridica, con ampi margini di contraddittorieta’”, (b) che gli atti contenevano macroscopici e ingiustificabili errori di diritto, quali la richiesta di reintegrazione della lavoratrice in assenza dei requisiti dimensionali aziendali, le richieste di trattamento di disoccupazione e d’infortunio estranee alla legittimazione passiva datoriale (e devolute invece a enti previdenziali) e l’articolazione di deduzioni probatorie “in contrasto con le norme attinenti il profilo della producibilita’ e della coerenza logico-giuridica”.

Per la cassazione di tale decisione l’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a undici motivi. L’Ordine di appartenenza, pur intimato, non ha spiegato difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 45; articolo 24 Cost.), la ricorrente ripropone la censura circa la presunta genericita’ e indeterminatezza del capo d’incolpazione e la presenza, invece, nella delibera applicativa della censura di addebiti non contestati nel capo d’incolpazione.

Il motivo non e’ fondato.

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (Sez. U, n. 21948 del 2015).

Nella specie all’avvocato (OMISSIS) sono state contestate plurime violazioni del codice deontologico forense vigente all’epoca dei fatti, ovverosia la violazione dell’articolo 8 sul dovere di diligenza (L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza), articolo 12 sul dovere di competenza (L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza) e articolo 38 sull’inadempimento del mandato (Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita).

Tali inosservanze sono riempite di contenuti con riferimento a domande rassegnate all’avvocato (OMISSIS), davanti al tribunale di Lucca, in modo generico, inammissibile e indeterminato e a prove articolate in modi palesemente inammissibili, il tutto come rilevato nella sentenza che aveva respinto le domande avanzate nell’interesse della sig.ra (OMISSIS). Sicche’ si tratta di contestazioni ben mirate con riferimento a specifici profili deontologici (diligenza, competenza, trascuratezza) in relazione ad atti processuali conosciuti dall’incolpata.

Il COA prima e il CNF poi si sono limitati a estrapolare i riscontri accusatori piu’ evidenti cosi’ come emergenti dall’obiettivita’ degli atti processuali e della sentenza sfavorevole alla sig.ra (OMISSIS) (es. descrizione dei fatti confusa, disarticolata, contraddittoria e priva di linea e sostanza giuridica; richiesta di reintegrazione in assenza dei requisiti dimensionali; richieste di trattamenti previdenziali estranei alla legittimazione passiva datoriale; deduzioni probatorie illegittime e incoerenti).

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto processuali e vizio di “omessa motivazione” (articolo 111 Cost.; articolo 132 c.p.c., n. 4), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove affermerebbe, contrariamente al vero, la “non contestazione” dei profili di discrasia fattuale tra il contenuto del capo d’incolpazione e il contenuto della delibera applicativa della censura.

Con il terzo motivo, denunciando vizio di omesso esame di un fatto decisivo e vizio di omessa motivazione (articolo 111 Cost.; articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 360 c.p.c., n. 5) con riguardo a punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove affermerebbe, contrariamente al vero, la “non contestazione” dei profili di discrasia fattuale tra il contenuto del capo d’incolpazione e il contenuto della delibera applicativa della censura.

Entrambi i mezzi restano assorbiti dalle ragioni di rigetto del primo motivo dovendosi negare, in tesi generale, che vi sia qualsivoglia “decisione a sorpresa” laddove il principio di correlazione tra fatto addebitato e fatto ritenuto in sentenza risulterebbe violato solo allorquando in questo non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che i due si porrebbero tra di loro non in rapporto di continenza, bensi’ d’ipotetica eterogeneita’. Il che non accade nel caso di specie, in disparte la non decisivita’ del censurato rilievo di presunta “non contestazione” nell’apparato argomentativo della impugnata sentenza.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente (articolo 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando che la contestazione disciplinare non richiede l’individuazione di precise di norme deontologiche violate se ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettivita’, richiamerebbe giurisprudenza disciplinare non pertinente al caso.

Il motivo non e’ fondato.

La ratio decidendi della sentenza e’ ben individuata e, nel richiamare concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettivita’ al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, ripropone principi di diritto piu’ volte ribaditi dalle sezioni unite in relazione, ovviamente, alle variegate fattispecie concrete portate al suo esame (Sez. U, n. 15852 del 2009, n. 37 del 2007, n. 9097 del 2005, n. 10842 del 2003, n. 6766 del 2003).

Con il quinto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente (articolo 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando l’irrilevanza dell’eccepita apocrificita’ della firma in calce al presunto esposto della sig.ra (OMISSIS), richiamerebbe giurisprudenza disciplinare su poteri di cognizione officiosa dell’organo disciplinare non pertinente riguardo alla normativa civilistica e penalistica sulla validita’ degli elementi di prova.

Con il sesto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente (articolo 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando l’irrilevanza della eccepita apocrificita’ della firma in calce al presunto esposto della sig.ra (OMISSIS), richiamerebbe giurisprudenza disciplinare non pertinente in tema di pubblica notorieta’, denunce di terzi e atti del processo penale.

Entrambi i suesposti motivi non sono fondati.

E’ pacifico che il Consiglio dell’ordine degli avvocati abbia il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense. L’esercizio di tale potere non e’ condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante (conf. ex plurimis Sez. U, n. 406 del 1999). Ne deriva, quindi, l’irrilevanza della apocrificita’ o meno dell’esposto attribuito alla sig.ra (OMISSIS). Esso, infatti, ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi dai quali e’ scaturito l’esercizio dell’azione disciplinare, giammai una fonte di prova. Del resto, persino in sede penale gli elementi contenuti in denunce – addirittura anonime – possono stimolare l’attivita’ di iniziativa del P.M. e della P.G. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se scritto possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Cass. pen., sez. 6, n. 34450 del 2016, Morico). Inoltre, sotto altro profilo, si osserva che le rationes decidendi della sentenza impugnata sono ben individuate nel rifarsi a principi di diritto piu’ volte ribaditi dalle sezioni unite in relazione, ovviamente, alle variegate fattispecie concrete portate all’esame della Corte.

Con il settimo motivo, denunciando vizio di eccesso di potere, la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove travalicherebbe i limiti della propria cognizione soffermandosi su profili civilistici d’inadempimento del mandato professionale devoluti alla regolazione dei rapporti interni col cliente da parte del giudice civile ordinario.

Con l’ottavo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (articolo 24 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, soffermandosi su inammissibili profili d’inadempimento del mandato professionale relativi alla regolazione dei rapporti interni col cliente, precluderebbe all’incolpata l’adeguato dispiegamento delle proprie difese con la latitudine tipica dei giudizi dinanzi al giudice civile ordinario.

Con l’undicesimo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente (articolo 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove sarebbe eluso il tema della “mancanza di giurisdizione” del COA di Lucca a valutare i presunti danni arrecati, in senso civilistico, all’assistita.

I suesposti tre motivi non sono fondati.

Secondo l’articolo 38 cod. deont. “Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”. Il che comporta che la cattiva e/o maldestra esecuzione del mandato difensivo rileva autonomamente sul piano disciplinare indipendentemente da profili civilistici d’inadempimento e danno in pregiudizio della parte assistita. Peraltro dalla lettura della sentenza non pare emergere alcun eccesso o sviamento di potere (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 56), ovverosia l’uso della potesta’ disciplinare per un fine diverso da quello per il quale e’ stato conferito (Sez. U, n. 22521 e n. 9287 del 2016).

Con il nono motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione illogica (articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., n.4), censura la sentenza del CNF per inconciliabilita’ tra la negativa valutazione dell’attivita’ professionale svolta e l’enunciazione della discrezionalita’ professionale quale fonte irrinunciabile di autonomia e indipendenza del difensore.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

La presunta inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioe’ nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi. Nella specie la sentenza impugnata rileva con chiarezza e coerenza che, ferma la discrezionalita’ professionale nell’attivita’ difensiva, questa si e’ concretamente atteggiata in una assistenza della sig.ra (OMISSIS) davanti al tribunale di Lucca completamente carente.

Con il decimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 48; articolo 24 Cost.), la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove trascura le richieste istruttorie inutilmente gia’ avanzate dinanzi al COA di (OMISSIS).

Il motivo va disatteso.

Esso coglie in gran parte e direttamente la fase amministrativa svoltasi dinanzi al COA, alla quale peraltro non si applicano le ordinarie regole processuali eccetto che per la deliberazione della decisione (Sez. U, n. 6767 del 2003, n. 23540 del 2015). Quanto all’operato istruttorio, e’ in facolta’ del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 63) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimita’ (Sez. U, n. 9287 del 2016).

Nessuna statuizione va adottata in punto di spese del giudizio di legittimita’ non essendovi attivita’ difensiva da parte del COA intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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