Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29916. Il superamento di un concorso pubblico determina nel patrimonio giuridico del candidato una situazione soggettiva di diritto soggettivo, e quindi un diritto all’assunzione

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In definitiva, la Corte territoriale, in modo contraddittorio, dopo aver escluso la natura risarcitoria della domanda della (OMISSIS), applica in concreto proprio le norme sul risarcimento del danno,ritenendo tale danno rapportabile alle retribuzioni che la (OMISSIS) avrebbe percepito in caso di tempestiva assunzione, ed affermando la necessita’ che si dovesse tenere conto dei principi desumibili dagli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c..
La stessa (OMISSIS), nel controricorso, del resto, e’ ben consapevole della natura risarcitoria della sua domanda ed, anzi, richiama un precedente di questa Corte con il quale si enunciava il principio che la ritardata assunzione determinava il diritto al risarcimento del danno,costituito dalle retribuzioni perse salvo la detrazione dell’aliunde perceptum.
Alla luce di tali considerazioni il quarto motivo del ricorso, volto a censurare la sentenza sul presupposto che essa abbia riconosciuto un obbligo retributivo della P.A. con tutte le relative conseguenze, pur in assenza della prestazione lavorativa ed in contrasto con il costante orientamento di questa Corte che nega il diritto alla retribuzione in mancanza di attivita’ lavorativa, non sembra cogliere nel segno in quanto, da un lato, neppure denuncia la contraddittorieta’ della sentenza, e dall’altro lato, fondando le sue censure solo con riferimento all’inciso della sentenza secondo cui la domanda della (OMISSIS) non era risarcitoria, non si avvede che la Corte ha, invece, applicato proprio le norme sul risarcimento del danno, come, secondo la stessa Universita’ sarebbe stato corretto. In definitiva, la motivazione della sentenza e la relativa statuizione non sono censurabili avendo la Corte in concreto riconosciuto il risarcimento del danno ritenendolo, poi, rapportabile alle retribuzioni che la (OMISSIS) avrebbe percepito in caso di tempestiva assunzione, ma fatta salva ogni ulteriore valutazione di tale danno, da quantificarsi in un successivo giudizio, come indicato dalla Corte territoriale con il richiamo agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c..
Va, invece, accolto il quinto motivo sul quale sembra convenire la stessa (OMISSIS). Sul presupposto, infatti, che la richiesta e la condanna sono volte al risarcimento del danno non potra’ non tenersi conto di somme percepite dalla (OMISSIS) sulla base di altra attivita’ da essa svolta. La circostanza affermata dalla Corte secondo cui l’eccezione sarebbe stata sollevata dall’Universita’ tardivamente solo in appello, non risulta rilevante atteso che tale eccezione non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed e’, pertanto, “rilevabile d’ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore “(cfr Cass. n 18093/2013). La stessa Corte d’appello, pur rilevando che l’eccezione di aliunde perceptum non era stata eccepita tempestivamente, afferma che sul “quantum” non si era formato, comunque, alcun giudicato e riconosce alle parti la possibilita’ di interloquire a riguardo nel successivo giudizio.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i primi quattro motivi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; accoglie il quinto motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

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