Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29916. Il superamento di un concorso pubblico determina nel patrimonio giuridico del candidato una situazione soggettiva di diritto soggettivo, e quindi un diritto all’assunzione

Il superamento di un concorso pubblico determina nel patrimonio giuridico del candidato una situazione soggettiva di diritto soggettivo, e quindi un diritto all’assunzione. La sentenza ha precisato che la Pubblica Amministrazione che ha pubblicato il bando ha il dovere di assumere il vincitore del concorso.

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 29916
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16464-2016 proposto da:
UNIVERSITA’ (OMISSIS) (gia’ Universita’ (OMISSIS)), in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 730/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo motivo del ricorso e rigetto degli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale che, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva dichiarato il diritto di (OMISSIS) all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Universita’ (OMISSIS) a decorrere dall’1/2/2005, previa disapplicazione o annullamento di atti ostativi, e con condanna dell’Universita’ ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’assunzione e per il ripristino della posizione giuridica ed economica fin dall’1/2/2005.
La Corte ha esposto che la (OMISSIS) aveva partecipato ad un concorso per la copertura di un posto di categoria D indetto il 25/11/2003, collocandosi al secondo posto della graduatoria approvata il 30/8/2004; che, chiaritasi la non applicabilita’ alle Universita’ del blocco delle assunzioni, era stato stipulato il contratto con la prima classificatasi in data 1/1/2005, la quale, tuttavia, si era dimessa in data 1/2/2005 e che la (OMISSIS), collocatasi al secondo posto, aveva chiesto inutilmente l’assunzione.
Secondo la Corte sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non si trattava di valutare l’ammissibilita’ o meno del ricorso da parte della P.A. allo scorrimento, in mancanza del presupposto della vacanza e disponibilita’ del posto, ma di coprire un posto vacante e disponibile gia’ messo a concorso nella vigenza della graduatoria e, dunque, il sindacato del giudice non riguardava la facolta’ della P.A. di coprire un posto con un nuovo concorso o con lo scorrimento.
La Corte territoriale ha, poi, rilevato che l’Universita’ aveva eccepito la sopravvenuta impossibilita’ di coprire il posto in quanto soppresso e che aveva richiamato alcune note del MIUR, con le quali era stata comunicata la sospensione di nuove procedure concorsuali e I’ obbligo per le amministrazioni di individuare gli impegni per il triennio, e che l’Universita’, sulla base delle suddette note del Miur, aveva approvato in data 30/3/2005 il nuovo piano triennale di fabbisogno nel quale non era prevista la copertura del posto. La Corte d’appello ha, tuttavia, affermato che l’Universita’ aveva omesso di produrre detta documentazione con la conseguenza che tale impossibilita’ sopravvenuta non era stata provata. Circa la sussistenza del diritto all’assunzione, ha rilevato che il bando costituiva offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c. che diveniva irrevocabile dal momento dell’accettazione; che nel bando l’Universita’ si era impegnata all’efficacia della graduatoria per due anni e,dopo l’approvazione della stessa, all’assunzione a tempo indeterminato; che l’Universita’ si era resa inadempiente all’obbligazione assunta alla stipula del contratto definitivo, integrandosi un’ipotesi di responsabilita’ contrattuale e, pertanto, doveva affermarsi il diritto della (OMISSIS), come richiesto, all’assunzione con condanna dell’Universita’ all’adempimento dell’obbligazione.
Infine, la Corte ha confermato la condanna dell’Universita’ all’adempimento anche delle obbligazioni economiche derivanti dal diritto all’assunzione ed ha escluso, invece, la rilevanza della percezione da parte della (OMISSIS) di altri redditi, essendo tale circostanza dedotta solo in appello e, comunque, ha rilevato che, essendo la condanna pronunciata dal Tribunale alla ricostruzione economica solo generica, l’Universita’ avrebbe potuto successivamente interloquire,senza che sul quantum potesse opporsi alcun giudicato.
Avverso la sentenza ricorre l’Universita’ con cinque motivi. Resiste la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Universita’ censura la dichiarata giurisdizione del giudice ordinario.
Contesta le affermazioni della Corte territoriale secondo cui non si sarebbe in presenza di un diritto allo scorrimento della graduatoria, ma propriamente e direttamente di un diritto di essere assunto, dovendosi coprire il posto vacante e disponibile messo a concorso per l’utile collocazione in graduatoria.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *