Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 29 gennaio 2015, n. 4332
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – rel. Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Roma;
avverso l’ordinanza 17 giugno 2014 del Tribunale della liberta’ di Roma pronunciata;
nei confronti di:
(OMISSIS) nato il giorno (OMISSIS);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso del P.M., nonche’ i difensori del ricorrente, avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’inammissibilita’.
2. Il Tribunale del riesame, nel confermare i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato in danno della moglie del ricorrente, ha invece annullato l’ordinanza cautelare, quanto ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli, rilevando che gli elementi raccolti, mettono in luce soltanto pochi episodi isolati in cui figurano i figli minori del (OMISSIS) (quello della doccia, quello dello schiaffo indirizzato alla (OMISSIS) che colpiva anche il bambino in braccio, quello recente del livido al braccio di (OMISSIS), peraltro spiegato dal (OMISSIS) quale conseguenza non di Violenza gratuita bensi’ del tentativo di trattenere il figlio che aveva aperto lo sportello dell’auto gia’ in movimento), episodi definiti “comunque senz’altro inidonei a disegnare la condotta continua e sistematica richiesta dalla norma in addebito per l’integrazione della fattispecie”.
3. Il provvedimento peraltro ha preso atto della giurisprudenza (idest: cass. pen. sezione. 5, 41142/2010) che ritiene configurabile il reato di cui all’articolo 572 c.p. in danno dei figli per episodi di violenza in danno della convivente, in ragione delle ricadute del comportamento del genitore violento sui minori, rilevando che in quel caso – ben diverso per gravita’ ed esiti – i figli avevano timore persino di andare a scuola perche’ cio’ avrebbe loro impedito di difendere adeguatamente la propria madre in ragione degli atti vessatori cui avevano assistito ad opera del padre.
4. Per il Tribunale invece, nel caso di specie va evidenziato:
a) che al di la’ delle ovvie tensioni prodotte anche nei figli da una separazione a dir poco controversa, non emergeva un quadro in cui i minori siano stati dolosamente coinvolti dal genitore in dinamiche violente, aggressive o prevaricazione, tanto da gettare gli stessi in una condizione di prostrazione e sofferenza psicologica per il clima di violenza e sopraffazione direttamente vissuto in casa;
b) che, al riguardo, e’ sufficiente ricordare, da un lato, che la perizia (OMISSIS) ha si’ rilevato comportamenti denigratori del signor (OMISSIS) nei confronti della madre dei bambini, ma ha al tempo stesso dato atto dell’assenza di anomalie o devianze nel comportamento tenuto dal padre nei confronti dei minori, tanto da proporre inizialmente il regime di affidamento condiviso, regime che peraltro, dalla “replica della CTU alle note di parte causa (OMISSIS) – (OMISSIS)”, risulta che inizialmente non fosse neppure osteggiato dalla (OMISSIS), che perseguiva l’obiettivo di trovare accordi per una condivisione della genitorialita’ dall’altro lato, che anche recentemente, pur dopo i fatti di (OMISSIS), il giudice civile, con provvedimento del 18.2.2014, non ha modificato il regime di affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda direttamente la persona del (OMISSIS), avendo unicamente imposto che questi non lasci i figli da soli con la Canestrari,attuale sua convivente;
c) che non basta ad integrare il delitto in addebito, il fatto che i figli siano stati in qualche occasione testimoni della condotta svalutante e denigratoria tenuta dal (OMISSIS) verso la moglie, non risultando che la condizione dei minori sia mai stata oggetto di allerta da parte dei servizi sociali per condotte direttamente o indirettamente maltrattanti tenute ai loro danni dal padre;
d) che, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente al capo A, con esclusivo riferimento ai maltrattamenti nei confronti dei figli, con conseguente cessazione della misura cautelare per quanto riguarda il divieto di avvicinamento ai figli e ai luoghi frequentati dai figli e di comunicazione con i figli medesimi.
5. Il P.M., nella sua impugnazione, prospetta il vizio di motivazione sotto i profili della manifesta illogicita’ e contraddittorieta’:
a) nella parte in cui, dopo aver affermato, con compendiosa, analitica, puntuale ed esaustiva motivazione, la sussistenza dei maltrattamenti in danno della moglie (OMISSIS), madre dei minori in argomento (reato abituale comprovato almeno a far data dall’anno 2010 fino all’aprile 2014 e successivamente) conclude poi irragionevolmente per l’infondatezza della medesima illiceita’ in danno dei figli, e cio’, pur in un quadro di atti di violenza fisica e verbale direttamente esercitati nei confronti dei figli minori (negati peraltro dal Tribunale);
b) nella parte in cui, esclusa la violenza “diretta” il provvedimento ha sottovalutato l’efficacia maltrattante della “violenza assistita” dai figli che, al contrario, andrebbe pesata come idonea a cagionare un grave e duraturo stato di sofferenza in capo ai minori stessi;
b) nell’ulteriore parte che ignora che tale “violenza assistita”, prima frutto della elaborazione della scienza psicologica e medica, poi della stessa elaborazione giurisprudenziale e quindi positivizzata con l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1 quinquies (introdotta con la Legge n. 119 del 2013 del 15.10.13 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere): trattasi invero di un concetto che richiama le sicure conseguenze negative, spesso indelebili, e le sofferenze patite dai minori quando, nel consorzio familiare di appartenenza, un genitore commetta maltrattamenti in danno dell’altro genitore, per la naturale sofferenza del minore nell’assistere ad atti di reiterata violenza fisica e/o verbale contro il genitore direttamente vittima della condotta maltrattante.
6. Il ricorso della parte pubblica prosegue poi con una serie di considerazioni teoriche sul tema rilevando:
a) che quando il fatto aggressivo non e’ isolato, ma duraturo nel tempo e caratterizzato dalla reiterazione abituale delle condotte maltrattanti, le sofferenze patite dai minori, ripetute nel tempo, integrano l’evento del delitto di maltrattamenti in danno dei minori medesimi, costretti ad assistere, vedere, sentire, percepire la condotta fisicamente, verbalmente, psicologicamente violenta in danno della madre;
b) che la prova di tali sofferenze e’ “dato notorio” emergente dalle discipline che studiano il bambino, non essendo controvertibile l’insorgenza di tale disagio e di tale dolore nelle comunita’ familiari caratterizzate da violenza domestica di un genitore nei confronti dell’altro;
c) che, diversamente opinando, non si comprenderebbe perche’ il legislatore abbia considerato necessario introdurre una aggravante di carattere generale, applicabile non solo al delitto abituale ma anche ai delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale, caratterizzati da condotte uni sussistenti, tenuto comunque conto che cio’ che la norma sanziona e’ il pregiudizio, cagionato al minore (esposto a violenza commessa in danno di terzi): conclusione questa particolarmente valida quando il destinatario delle violenze e’ la madre, per la considerazione della intensita’ e gravita’ delle sofferenze che tale condotta arreca al minore figlio.
1.1. Regola questa che consente, nell’ambito della disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, di comprendere nel novero dell’offensivita’, tipica della norma, anche la “posizione passiva dei figli minori” laddove questi siano “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre).
1.2. Deve pero’ trattarsi di un quadro di fatti commissivi, abitualmente lesivi della personalita’ materna, ma al tempo stesso connotati, in capo al soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla “prole-presente”, da “indifferenza omissiva”, frutto di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonche’ realizzati in violazione dell’articolo 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunita’ familiare regolata dall’articolo 30 della Carta costituzionale.
1.2. In altre parole, tale complessa realta’ relazionale, per assumere rilievo nella sua dinamica patologica ed avere possibilita’ di positivo inquadramento nello schema dogmatico dell’articolo 572 cod. pen., esige, oltre alla ricorrenza dell’elemento soggettivo, una necessaria iterazione e persistenza nel tempo, qualita’ queste apprezzabili in concreto dal giudice di merito, il quale solo, nella piena liberta’ di valutazione degli elementi di fatto, ha titolo per accertare i termini, oggettivi e soggettivi, del comportamento incriminato, con specifico e puntuale riferimento alle singole interazioni familiari ed agli esiti negativi, verificabili, nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata, a tanto non bastando una mera generalizzata negativita’ della condotta in se’ e per se’ considerata.
1.3. Cio’ premesso, questa Corte rileva che di tali parametri ha tenuto conto la gravata sentenza, la quale, prendendo atto che io stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ha del pari correttamente argomentato sulla non comparabilita’ dei fatti che hanno determinato le decisioni della 5 e 6 sezione di questa Corte (41142/2010 Rv. 248904; 8592/2010 Rv. 246028) rispetto all’odierna fattispecie, che si differenzia e si caratterizza appunto dalla “occasionante”.
1.4. Da cio’ consegue che il ricorso del P.M., pur apprezzabile nelle premesse in diritto sulla “violenza assistita” (rectius: “percepita”), ed in linea con le tendenze normative in atto (vds.: Decreto Legge n. 93 del 2013, articolo 1 convertito con Legge 5 ottobre 2013, n. 119), non e’ accoglibile in punto di fatto, avuto riguardo alla concreta motivazione del giudice di merito – espressa senza illogicita’ od incongruenze apprezzabili in sede di legittimita’ – la quale ha escluso:
a) che il padre abbia realizzato forme di maltrattamento diretto nei confronti della prole;
b) che la materialita’ della condotta dell’imputato, quale espressa nei confronti della madre dei minori, abbia assunto (come gia’ detto) connotazioni diverse dalla “occasionante”, le volte in cui i figli erano testimoni-spettatori dei comportamenti illeciti del padre.
2. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformita’ del provvedimento alle norme stabilite, nonche’ apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che e’ stata formulata.
Leave a Reply