cassazione 8

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 3 febbraio 2015, n. 4931

Ritenuto in fatto

Il Gip presso il Tribunale di Firenze, con sentenza del 28/4/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava I.V. responsabile dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, commessi in danno di L.V. , e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 17/2/2014, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha assolto l’I. dal reato di sfruttamento della prostituzione, perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena per il residuo delitto di favoreggiamento al meretricio in anni 2 di reclusione ed Euro 1.800 di multa, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza di una ipotesi dolosa di favoreggiamento della prostituzione, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, n. 8, L. 75/58, col rilevare come, avendo il decidente escluso il reato di sfruttamento della prostituzione in dipendenza del legame affettivo che legava le parti, lo stesso avrebbe dovuto escludere la concretizzazione del favoreggiamento, quanto meno sotto il profilo dell’elemento psicologico; peraltro, in difetto di prova che le condotte ascrivibili all’I. , oggettivamente inquadragli in forme di favoreggiamento della prostituzione, di questo ne supportino il dolo. Inoltre, deflettendo da una interpretazione normativa che privilegi il diritto alla affettività ed alla normale vita di relazione sentimentale, si determinerebbe il difetto di costituzionalità della norma penale di riferimento per violazione dell’art. 3 della Costituzione in tutti i casi in cui a rispondere di una generica attività di favoreggiamento venga chiamato chiunque intrattenga una stabile relazione con l’esercente il meretricio.

– vizio di motivazione, in punto di ingiustificato diniego delle attenuanti generiche invocate.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del reato per cui è condanna e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.

La Corte distrettuale sulla base del riconosciuto rapporto sentimentale intercorrente tra l’imputato e la L. ha escluso il reato di sfruttamento, contestato nella genetica imputazione.

Ha, di contro, ritenuto la sussistenza del delitto di favoreggiamento della prostituzione, atteso che indubitabilmente l’I. accompagnava la ragazza nei luoghi ove la stessa esercitava il meretricio e rimaneva in contatto con lei, informandosi anche dei clienti che la avvicinavano; interveniva in occasione di un fastidioso approccio di un cliente con la L. ; si interessava, in altra occasione, della presenza di un’altra donna, che avrebbe potuto operare una pericolosa concorrenza all’attività svolta dalla L. .

Trattasi, ad avviso del decidente, di condotte che hanno rafforzato il proposito della predetta L. a continuare nella propria attività, sapendo di essere agevolata dal compagno di vita.

Osservasi che il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica, da un lato, per la posizione di terzietà della figura del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente), dall’altro lato, per l’attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o anche ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato.

Inoltre, ogni forma di attività agevolativa, idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio costituisce elemento concretizzante il reato in questione; come nel caso in esame.

Con il primo motivo di annullamento, peraltro, si tende ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.

Di poi, la censura mossa al diniego delle attenuanti generiche, invocate dalla difesa dell’I. è, del pari, manifestamente infondata: la Corte distrettuale, infatti, giustifica in maniera assolutamente esaustiva il rigetto della relativa istanza, indicando gli elementi, ritenuti a giusta ragione, ostativi alla invocata applicazione dell’art. 62 bis cod.pen. nella condotta di vita dell’imputato e nella sua pericolosità sociale, soggetto presente in Italia da diversi anni, senza alcun radicamento sul territorio se non con legami derivanti da attività illecite.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’I. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ed altresì al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00

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