Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 28 gennaio 2016, n. 3744

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola – Presidente

Dott. TRONCI A. – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 987/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 17/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TRONCI ANDREA;

sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) (in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), personalmente ed a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza 18.05.2015 del locale g.i.p., di applicazione al prevenuto della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver partecipato, con il ruolo di corriere, ad una associazione armata finalizzata al traffico di cocaina, marijuana e hashish (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1, 2, 3 e 4), nonche’ di aver concorso nell’illecito acquisto, trasporto, detenzione, offerta in vendita e cessione di sostanze stupefacenti di detta natura (Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, commi 1, 4 e 6).

2. Il legale ricorrente – cui il (OMISSIS) aveva riservato l’esplicitazione delle ragioni di doglianza – censura l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di un unico ed articolato motivo, ai sensi dell’articolo 606, lettera b) ed e) del codice di rito, con cui denuncia la violazione degli “articoli 273, 192, 274 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74”: tanto per avere il detto giudice motivato illogicamente, alla stregua di “argomentazioni incongrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento adottato”, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, relativamente ad entrambe le ipotesi di reato formulate nei suoi confronti, indizi desunti da elementi – le intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti, che vengono all’uopo esaminate -attribuiti al (OMISSIS) ancorche’ lo stesso risulti pacificamente estraneo alle conversazioni captate, in seno alle quali, peraltro, il preteso riferimento allo stesso e’ ritenuto “privo di significativa valenza indiziaria”, atteso che in esse “si parla di ” (OMISSIS)” e non di (OMISSIS) ed in ogni caso mai viene indicato il cognome della persona” di cui trattasi.

Con l’ulteriore puntualizzazione:

– che l’arresto del (OMISSIS) in data (OMISSIS), in territorio di (OMISSIS), nella flagrante detenzione di kg. 5 di eroina, che trasportava a bordo della sua vettura, al di la’ dell’ovvia delimitazione temporale delle ipotesi di reato a suo carico – del tutto generiche e che comunque non avrebbero potuto essere estese fino ad aprile 2013, come invece accaduto – non risulta affatto significativo ai fini che ne occupano, lo stesso giudice del riesame avendo affermato, a fronte dell’invocata applicazione del principio del ne bis in idem, trattarsi “di condotte consumatesi in contesti certamente differenti da quello oggetto del presente giudizio, oltre che in relazione a tipologia di stupefacente – la eroina – diversa da quella di tipo cocaina, consegnata ai referenti catanesi … della organizzazione di cui al capo a) della rubrica”;

– ancora, che del tutto congetturale appare la deduzione per cui essendosi (OMISSIS) – referente dell’approvvigionamento di cocaina dell’organizzazione criminale, attraverso fonti calabresi con cui era in contatto – recato con (OMISSIS) nel centro abitato di (OMISSIS), luogo di residenza del (OMISSIS), successivamente al suo arresto di cui sopra, cio’ starebbe a significare, tout court, che i due si sarebbero portati presso l’abitazione del prevenuto, per acquisire maggiori informazioni in proposito.

Quanto, poi, al profilo inerente alle esigenze cautelari, si lamentava il sostanziale difetto di motivazione da parte del Tribunale (“…non spende una parola”), viepiu’ censurabile in ragione della mancata specificazione “della presunta condotta partecipativa dell’indagato” e dell’omesso apprezzamento del suo gia’ ricordato stato di detenzione, a far tempo dal (OMISSIS), con l’irrogazione di una condanna alla pena detentiva di anni sei di reclusione.

Con successiva memoria depositata il 24.11.2015, era ulteriormente sviluppato il profilo avente ad oggetto i vizi della motivazione, per non aver il giudice del riesame fornito risposta alcuna alle argomentazioni sviluppate dalla difesa, in particolare in ordine al difetto di gravita’ ed univocita’ degli elementi valorizzati in danno del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che il thema decidendum investe sostanzialmente la sola implicazione del (OMISSIS) nei fatti per cui si procede e non anche l’oggettiva sussistenza degli stessi, non avendo alcuna reale valenza la generica doglianza circa l’indeterminatezza delle formulate ipotesi di reato, comunque smentita dal concreto tenore del provvedimento genetico.

Cio’ posto, alla stregua dell’ordinanza impugnata come pure dell’originario provvedimento del g.i.p., rileva la Corte che la decisione del Tribunale di Catania – pur non segnalandosi certo per la sua organicita’, in ragione dell’amplissimo spazio destinato alla trattazione di fatti significativi della operativita’ della consorteria criminale e pero’ con il coinvolgimento di personaggi diversi dall’odierno ricorrente – nondimeno evidenzia i dati significativi che hanno condotto i giudici del riesame alla statuizione qui censurata.

Invero, dalla lettura combinata dei due provvedimenti, l’utilizzo di un corriere per le forniture di cocaina gestite dal summenzionato (OMISSIS) con i propri referenti calabresi emerge in due occasioni, in entrambi le quali lo stesso viene indicato come ” (OMISSIS)”:

a) la prima di dette occasioni e’ in data 09.02.2013, allorche’ il (OMISSIS), appena rientrato da un approvvigionamento di droga portato a termine fra il 5 ed il 7 febbraio precedenti, inviava all’utilizzatore, rimasto ignoto, dell’utenza cellulare contraddistinta dal n. 389-5890134, ubicata in territorio di (OMISSIS), un messaggio del seguente tenore: “7 documenti rimasti qua(nti) sono” – a significare, cioe’, quale fosse la disponibilita’ residua di stupefacente – ricevendo dal suo interlocutore la risposta se dovesse mandargli sul posto ” (OMISSIS)”;

b) l’occasione ulteriore inerisce alla seconda trasferta calabrese del (OMISSIS) in data (OMISSIS), sempre a fini di acquisizione di partite di cocaina destinate ai sodali siciliani (per cui si rinvia all’ordinanza custodiale – pagg. 13-14, 27 e 51-52 – ed a quella impugnata, non risultando contestazioni di sorta sul punto): in particolare, negli scambi di messaggi che intercorrono fra il (OMISSIS) e il suo non meglio individuato referente calabrese, figurano espliciti riferimenti ad ” (OMISSIS)”, che provvedere quindi a consegnare la droga a mani del cognato e collaboratore del (OMISSIS), (OMISSIS), presso il night club (OMISSIS) (cfr. ord. g.i.p., pagg. 14 e 51, nonche’ ord. trib., pag. 16).

Entrambi i provvedimenti, poi, danno conto del messaggio inviato al (OMISSIS) il 28.02.2013 dal referente calabrese rimasto ignoto, con cui quest’ultimo, dopo una serie reiterata di squilli a mo’ di avvertimento, mette al corrente il predetto (OMISSIS) che ” (OMISSIS) nn ce piu'”.

Non appare dubbio, pertanto, che il detto corriere concorra appieno nella illecita detenzione dei quantitativi di droga di volta in volta trasportati.

2. Il dato fondante dell’avvenuta identificazione del corriere nell’odierno ricorrente e’ costituito dalla gia’ ricordata circostanza dell’arresto del (OMISSIS) nella serata del (OMISSIS), ad opera della G.d.F. di Castrovillari, nel mentre trasportava con la propria auto cinque chili di eroina, cui viene correlato il testo del messaggio sopra riprodotto, come detto inviato il 28.02.2013, rispetto al quale la diversa lettura prospettata dalla difesa – nel senso, indicato come meramente esemplificativo, del decesso di ” (OMISSIS)”, in ragione della genericita’ della frase sopra riprodotta, come tale compatibile anche con altri significati – non solo non e’ affatto univoca, ma, anzi, pecca di un chiaro vizio di illogicita’: un evento naturale come la morte non avrebbe certo avuto necessita’ del ricorso ad una frase criptica quale quella utilizzata, chiaramente esplicativa solo dell’impossibilita’ di avvalersi, a partire da quel momento, dell’operato di ” (OMISSIS)”, per ragioni che era all’evidenza prudente non rappresentare apertamente, in piena coerenza con le caratteristiche che contraddistinguono la totalita’ degli scambi di messaggi intervenuti fra i due soggetti.

Di piu’, un evento naturale come la morte non avrebbe certo determinato lo stato di grave preoccupazione desumibile dal tenore dei messaggi immediatamente successivi intercettati fra il (OMISSIS) e l’ignoto referente calabrese – messaggi riportati essi pure nel provvedimento impugnato – che danno conto, per un verso, del timore di poter essere individuati ed intercettati (“… e butta il tel. ok”) e, per altro e correlato profilo, della sicura gravita’ delle potenziali conseguenze, al punto da determinare il (OMISSIS) ad esercitare la sua autorita’ ed imporre al suo interlocutore (che aveva inizialmente addotto la propria impossibilita’) un immediato incontro, malgrado l’ora notturna e la necessita’ dello spostamento dalla Sicilia dello stesso (OMISSIS).

Fermo quanto sopra, la detta identificazione riposa anche su altri elementi, che e’ possibile estrapolare dalla motivazione del provvedimento impugnato e dell’ordinanza del g.i.p. (peraltro, ripetutamente richiamata per relationem):

– il (OMISSIS) e’ sicuramente un corriere, come ampiamente documentato dalle ragioni del suo arresto del 26.02.2013, senza necessita’ di spendere superflue considerazioni in proposito;

– il (OMISSIS) si e’ imbarcato da (OMISSIS) nella mattinata del 22.02.2013 (cfr. pag. 51 ord. custodiale), alla vigilia della seconda trasferta in Calabria del (OMISSIS), essendo Messina luogo d’incontro e di consegna della droga, come accertato in relazione ad altri episodi ampiamente sviluppati nel provvedimento genetico, a partire da quello della tarda serata del (OMISSIS), di cui si e’ detto al punto 1. lettera b) del presente

CONSIDERATO IN DIRITTO;

– il 2 marzo 2013 – ossia appena due giorni dopo aver appreso la notizia di cui sopra – il (OMISSIS), in compagnia di (OMISSIS), si reca nuovamente in Calabria, ma non gia’ verso la Locride, sua destinazione in occasione di tutte le precedenti trasferte accertate nel corso dell’indagine, bensi’ a Rosarno, paese di residenza del (OMISSIS), dove non risulta in atti che avesse interessi di sorta, emergendo altresi’ come il cellulare in suo possesso avesse “agganciato” la medesima cella nella quale rientra l’abitazione del (OMISSIS), ubicata a meno di un chilometro dal “ponte telefonico” in questione (relativamente alla congetturale ipotesi difensiva che il (OMISSIS) si fosse cola’ recato per incontrarsi con l’ignoto referente calabrese, e’ agevole rilevare che nulla in tal senso risulta, dovendosi altresi’ rilevare come le intercettazioni eseguite abbiano sempre dato prova della persistenza del detto soggetto ignoto in territorio di (OMISSIS)).

Quanto, poi, all’utilizzo del femminile ” (OMISSIS)”, non e’ inutile osservare che la motivazione dell’ordinanza del g.i.p. da conto, al di la’ dell’utilizzo di appellativi quale “Amore”, da parte di interlocutori di sesso maschile, della circostanza che proprio il (OMISSIS), onde rassicurare (OMISSIS) di avere acquisito la disponibilita’ dello stupefacente di cui quegli era evidentemente in attesa, il 9 febbraio 2013 gli invia un messaggio cosi’ congegnato: “amore tu sei tranquilla alla nove al ristorante finalmente sono incinta proprio adesso sono uscita dal dottore” (cfr. ord. cit., pag. 50), prova evidente che il linguaggio criptico utilizzato dai soggetti coinvolti non e’ affatto alieno dall’impiego fittizio del femminile, onde mascherare i reali termini della situazione sottostante e dei personaggi implicati.

3. Tanto premesso, con conseguente esclusione della ricorrenza nella fattispecie di qualsivoglia vizio della motivazione in parte qua, le confutazioni della valenza indiziaria, ai fini del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, degli elementi teste’ illustrati, quale operata dal difensore ricorrente, appaiono del tutto generiche, risolvendosi nella sostanza in affermazioni tautologiche, dovendosi peraltro ribadire, in tema di prova indiretta, che “Ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali, e’ sufficiente il requisito della sola gravita’ degli indizi, posto che l’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama espressamente dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non anche il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravita’ degli indizi” (cosi’ Cass. Sez. 4 , sent. n. 22345/2014, Rv. 261963; conf. Cass. Sez. 2 , sent. n. 26764/2013, Rv. 256731 e Cass. Sez. 6 , sent. n. 7793/2013, Rv. 255053).

4. Fondato e’ invece il motivo di ricorso inerente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74: l’ordinanza impugnata opera infatti un vero e proprio salto logico allorche’, in presenza di condotte accertate unicamente nell’arco temporale di meno di un mese, ricava i gravi indizi del coinvolgimento del ricorrente in seno all’associazione da elementi sostanzialmente neutri, quali l’esistenza di rapporti non solo con il (OMISSIS), ma anche con collaboratori di questi, primo fra tutti il gia’ citato (OMISSIS), argomentazione che tradisce una sostanziale circolante; la disponibilita’ “a portarsi in territorio siciliano per garantire il buon fine delle consegne”, che anzi e’ intrinsecamente connaturata al ruolo di corriere ricoperto dal (OMISSIS); le preoccupazioni scaturite dal suo arresto, che trovano la propria chiara ragion d’essere anche nel timore di conseguenze sul piano personale.

Donde la necessita’ che il giudice del rinvio puntualizzi le ragioni per cui circostanze indiziarie, per loro natura consone alle contestate condotte di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, siano idonee a dar prova della stabile e consapevole partecipazione del prevenuto al gruppo criminale di cui trattasi.

5. L’accoglimento del ricorso proposto, sia pur solo in parte qua, comporta altresi’ la necessita’ che il giudice del rinvio sottoponga a nuovo esame il punto relativo alle esigenze cautelari, che rimane per l’effetto assorbito, anche sotto il profilo dell’adeguatezza della misura con cui far fronte alle esigenze medesime.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

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