Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 24 novembre 2014, n. 48648
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 25-10-12 del Tribunale di Palermo, sezione 4 penale.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 25/10/2012, il Tribunale di Palermo, sezione 4 penale, ha applicato nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’articolo 385 c.p., a lui ascritto perche’, essendo legalmente detenuto presso la Casa Circondariale di (OMISSIS) in forza di misura di sicurezza detentiva del Tribunale di Palermo, sezione 5 penale, emessa in data 25-5-09, era evaso, non facendo rientro presso la suddetta casa circondariale dopo avere goduto della licenza per giorni sette dalle ore 7,30 del (OMISSIS).
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 385 c.p., per non essere configurabile il reato previsto da questa disposizione nella ipotesi (come quella in esame) di internato in esecuzione di misura di sicurezza della casa di lavoro, che, dopo avere goduto di una licenza, non abbia fatto rientro presso l’istituto di pena.
2.-. Il ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ chiarito che non e’ configurabile il reato di cui all’articolo 385 c.p. nella ipotesi (del tutto analoga a quella di specie) di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza, ammesso al regime di semiliberta’, che non rispetti l’orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell’internato a quella del condannato ed essendo l’indicazione contenuta nell’articolo 385 c.p. tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, che, risolvendosi in malam partem, non e’ consentita in materia di responsabilita’ penale (sez. 6, sent. 28/09/1983, Tosolini, rv. 161162; sent. 02/05/1984, Matta, rv. 165987; Sez. 6, Sentenza n. 12795 del 13/03/2006, Rv. 233737, Luongo).
3.-. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perche’ fatto ascritto al (OMISSIS) non sussiste.
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 385 c.p., per non essere configurabile il reato previsto da questa disposizione nella ipotesi (come quella in esame) di internato in esecuzione di misura di sicurezza della casa di lavoro, che, dopo avere goduto di una licenza, non abbia fatto rientro presso l’istituto di pena.
2.-. Il ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ chiarito che non e’ configurabile il reato di cui all’articolo 385 c.p. nella ipotesi (del tutto analoga a quella di specie) di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza, ammesso al regime di semiliberta’, che non rispetti l’orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell’internato a quella del condannato ed essendo l’indicazione contenuta nell’articolo 385 c.p. tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, che, risolvendosi in malam partem, non e’ consentita in materia di responsabilita’ penale (sez. 6, sent. 28/09/1983, Tosolini, rv. 161162; sent. 02/05/1984, Matta, rv. 165987; Sez. 6, Sentenza n. 12795 del 13/03/2006, Rv. 233737, Luongo).
3.-. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perche’ fatto ascritto al (OMISSIS) non sussiste.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
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