marijuana

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 maggio 2013, n. 22459

Integrale

Stupefacenti – coltivazione di pianta da stupefacente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente

Dott. SERPICO Francesco – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2526 del 4/6/2012 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1- La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 giugno 2012 confermava la condanna di (OMISSIS) per i reati di coltivazione e detenzione di stupefacente ad uso di terzi e furto di energia elettrica rilevando:

– quanto al primo reato, consistente nella coltivazione di 52 piante di canapa indiana e detenzione di 1,2 kg di rami e foglie essiccate delle medesime piante, che, pacifico il possesso, le condizioni della coltivazione e la quantita’ di piante e di raccolto gia’ effettuato dimostravano univocamente la finalita’ all’uso di terzi, trattandosi peraltro di materiale la cui capacita’ drogante era stata adeguatamente valutata con l’attivita’ tecnica della p.g., mediante l’uso di reagenti.

– Quanto al reato di furto, che questo era dimostrato dall’allaccio abusivo finalizzato ad alimentare l’impianto di irrigazione della coltivazione.

2 – Avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso personalmente.

Con primo motivo deduce la violazione di legge non essendo stata offerta prova adeguata della destinazione della droga ad uso di terzi e della capacita’ drogante della sostanza in questione, non risultando quindi dimostrata l’offensivita’ della condotta.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge per l’omessa concessione della attenuante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7, avendo il ricorrente offerto piena collaborazione agli inquirenti.

Con terzo motivo deduce la violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

3 – Nella prima parte del primo motivo si insiste su un argomento al quale la Corte di merito ha dato piena risposta, ovvero la prova della destinazione ad uso di terzi dello stupefacente.

4 – La Corte ha innanzitutto espressamente affermato il corretto principio secondo il quale la prova della destinazione della droga allo spaccio e’ a carico dell’accusa in quanto elemento della condotta contestata. Ha poi coerentemente svolto un’ampia argomentazione che fa leva sulla entita’ e sulle modalita’ di coltivazione, indicative di una produzione non certo limitata al necessario per l’uso proprio, nonche’ sulle stesse dichiarazioni del ricorrente che, pur volendo sminuire il rilievo della propria attivita’, ha riconosciuto che, comunque, almeno una parte della sostanza prodotta era destinata allo spaccio. Tale motivazione e’ certamente adeguata, tenuto anche conto che il ricorso non si confronta in alcun modo con la stessa, non indicandone ne’ carenze ne’ vizi logici.

5 – L’altro argomento difensivo e’ quello che segue ed e’ posto con riferimento alle “sostanze coltivate”, anche se non e’ del tutto chiaro se il ricorso si riferisca alle sole piante che, dalle sentenze di merito, risultano a vari stadi di maturazione, ovvero anche alla discreta quantita’ di prodotto gia’ raccolto.

Con riferimento a tale materiale, il ricorrente osserva:

a) non vi e’ prova della presenza di principio attivo nella sostanza.

b)Non vi e’ prova comunque che l’eventuale principio attivo fosse “tale da offendere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma”.

6 – In riferimento a tale ultimo profilo, il ricorrente osserva che la qualita’ del prodotto finale dipende dalle modalita’ con le quali sono state coltivate le piante. Per questa ragione non e’ sufficiente individuare il requisito dell’essere la pianta conforme al tipo botanico che contiene le sostanze indicate quale stupefacente nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ma e’ anche necessario valutare in concreto che la sostanza prodotta abbia reale efficacia psicotropa. Ovvero, e’ necessario valutare la “offensivita’ in concreto” consistente nella capacita’ del prodotto coltivato di offrire un effetto stupefacente. Si sostiene nel ricorso che non sia possibile ritenere la offensivita’ con riferimento ad “una pianta il cui ciclo non si e’ completato o completato solo in parte e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi”.

7 – Per la parte consistente in foglie gia’ raccolte la risposta e’ semplice e si desume agevolmente dalle stesse decisioni di merito; infatti, che il materiale prodotto e posto a seccare contenesse principio attivo, e’ stato pienamente accertato in quanto la sentenza impugnata riferisce della utilizzazione di test con reagenti che consentono di individuare la presenza del principio attivo della canapa indiana. Dalle lettura della sentenza di primo grado, poi, risulta che non soltanto vi e’ stato tale accertamento con reagenti nella immediatezza ma anche “successive indagini chimiche effettuate dal laboratorio regionale di analisi”.

8 – Quanto alla richiesta in sede di appello di una nuova perizia sulla sostanza, vi e’ stata una risposta negativa sufficientemente argomentata da parte della Corte e su tale punto non e’ stata sviluppato un adeguato motivo di ricorso non essendo tale il breve e generico riferimento che si legge in coda al primo motivo.

9 – Mentre, quindi, non residuano argomenti per contestare la adeguatezza della motivazione in ordine alla qualita’ della sostanza gia’ prodotta, va esaminato il problema posto dal ricorso rispetto alle piantine in quanto certamente per una parte delle stesse risulta dalla sentenza di primo grado, piu’ analitica sul punto, che non si era ancora raggiunta una fase di maturazione che consentisse di ritenere la sostanza pronta per l’uso; le piante piu’ giovani presumibilmente non avevano ancora prodotto il principio attivo (thc) o non lo avevano prodotto in quantita’ adeguata.

10 – In tale modo si introduce il tema della “offensivita’” della condotta nel modo in cui e’ stato spesso sviluppato proprio in riferimento alla particolare materia degli stupefacenti, soprattutto con riferimento alla coltivazione ed ai casi minimi di essa, anche per bilanciare una interpretazione che vede incriminata qualsiasi forma di coltivazione, quindi pur se destinata ad uso personale.

10.1 Il collegio ritiene che, in base alla formulazione delle norme ed alla ratio della disciplina repressiva in materia di stupefacenti, la offensivita’ della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneita’ a produrre la sostanza per il consumo; percio’ non rileva la quantita’ di principio attivo bensi’ la conformita’ del tipo botanico e la concreta idoneita’ della pianta a giungere a maturazione e produrre la sostanza stupefacente.

10.2 Il tema deve essere affrontato piu’ ampiamente per confutare il motivo di ricorso che ricollega l’offensivita’ alla effettiva presenza, al momento dell’accertamento, di principio attivo.

11 – La sentenza Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 – dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921, che appunto afferma che la coltivazione rientra tout court nell’ambito delle condotte di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, nella parte finale richiama il tema della offensivita’ in concreto. Premette innanzitutto che i reati che puniscono le varie forme di detenzione di stupefacente sono reati di pericolo astratto e, quindi, laddove il fatto sia conforme alla fattispecie tipica, ricorre necessariamente l’astratta offensivita’ della condotta. Ma da atto, poi, della possibilita’ di verifica di una offensivita’ in concreto che, nel caso della coltivazione, “non ricorre soltanto se la sostanza ricavatile dalla coltivazione non e’ idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile” Ovvero, si fa riferimento alla situazione di fatto in cui la sostanza e’ conforme al “tipo”, ma non ha la qualita’ minima per svolgere la funzione di droga.

12 – Una diversa decisione (Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011 – dep. 28/06/2011, P.G. in proc. Marino, Rv. 250721), premette una chiara ed argomentata individuazione del principio di offensivita’ del reato inteso sotto un duplice profilo. Innanzitutto valuta la offensivita’ quale criterio guida per l’interprete della norma penale per una corretta individuazione della condotta tipica; poi valuta l’offensivita’ quale verifica dell’effettiva lesione del bene giuridico protetto laddove sia integrata la condotta tipizzata dalla norma. Applicando tale principio sotto tale secondo profilo, si afferma che non e’ sufficiente accertare la mera disobbedienza alla norma, ovvero la sola realizzazione del fatto tipico, ma occorre anche che si produca in concreto l’effettiva lesione del bene protetto.

13 – Cosi’ individuato il principio di offensivita’, la sentenza lo applica ad un caso in cui il provvedimento oggetto di impugnazione aveva affermato che “la coltivazione di una sola piantina non era idonea a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica”, quindi era pienamente integrata la fattispecie astratta ma non vi era alcuna “iniuria”. La sentenza conclude nel senso che effettivamente la oggettiva modestia dell’attivita’ posta in essere – coltivazione di piantina con un complessivo principio attivo pari a milligrammi 16 – non consenta di ritenere il fatto offensivo.

14 – Tale ultima prospettiva non corrisponde esattamente a quella delle Sezioni Unite; quest’ultima sembra riportare la mancanza di offensivita’, nella materia degli stupefacenti, alla ipotesi di una sostanza di cattiva qualita’ che, quindi, pur corrispondendo al tipo botanico non e’ in grado di produrre efficacia stupefacente; la sentenza 4/2011 pone invece l’accento su una quantita’ talmente minima da porsi al di fuori del significativo.

15 – Ma tali prospettazioni della offensivita’ in materia di stupefacenti non toccano il problema che e’ stato posto dalla difesa che, invece, lo pone sotto un ulteriormente diverso profilo. Nel caso in esame, Infatti, non si discute ne’ di minima quantita’, profilo di per se’ evidente per il numero di piante, ne’ di cattiva qualita’ della sostanza (quella finale gia’ prodotta attesta la qualita’ quanto meno adeguata) bensi’ della attuale inidoneita’ della stessa al consumo perche’ non ancora “matura” e della impossibilita’ di prevedere se, nel caso di maturazione, sara’ (o, meglio, sarebbe stata) dotata di principio attivo nella concentrazione minima necessaria.

16 – Anche questo profilo di “offensivita’” risulta oggetto di alcune decisioni, con affermazioni contrastanti.

16.1 – Si e’ difatti affermato che “Ai fini della punibilita’ della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensivita’ della condotta ovvero l’idoneita’ della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (La Corte ha chiarito che a tal fine rileva non gia’ che al momento dell’accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, quanto l’idoneita’ anche solo potenziale delle stesse a produrre una germinazione ad effe’tti stupefacenti). (Sez. 4, n. 44287 del 08/10/2008 – dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Taormina, Rv. 241991)”. Quindi l’offensivita’ vi e’ anche se la sostanza non e’ ancora idonea all’effetto psicotropo.

16.2 – Ma, in senso contrario, una tesi conforme alla richiesta della difesa si legge nella sentenza di questa Corte Sez. 4, n. 1222 del 28/10/2008 – dep. 14/01/2009, Nicoletti, Rv. 242371 di cui si riportano gli argomenti di rilievo: “… la incriminazione di un fatto attinente a una sostanza stupefacente e’ giustificata solo se offensivo (espressione comprensiva sia della lesione che della messa in pericolo) della salute, bene/interesse di rilevanza costituzionale…. Essenziale connotato e’ quindi la dimostrazione della probabilita’ di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza, a prescindere della idoneita’ concreta dell’assunzione a ledere la salute del consumatore…. Seguendo tale chiave interpretativa, va dimostrata con assoluta certezza, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza detenuta, sia in grado di produrre effetti droganti. La sentenza delle S.U., sempre in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti (n. 28605 del 2008), affermata la offensivita’ in astratto della condotta di coltivazione di piante da cui e’ ricavabile sostanza stupefacente, esamina la necessita’ “della verifica – demandata al giudice di merito – dell’offensivita’ specifica della singola condotta in concreto accertata ….. Questa punizione – ove la si consideri razionalmente ingiustificata o proporzionalmente non adeguata – non e’ giustificabile mediante il richiamo alla natura di reati di pericolo presunto, riconosciuta ai reati in tema di stupefacenti. Dinanzi al paradosso di condotte tipiche ma concretamente non pericolose per la salute individuale e collettiva tutelata dalla Costituzione, il giudice, guidato dal combinato disposto dei principi di offensivita’ e della ragionevolezza, deve chiedersi se possa esercitare il potere punitivo…..dinanzi a una offensivita’, non ravvisarle neanche in grado minimo, nella singola condotta dell’agente. Come gia’ detto, per essere meritevole di punizione, la condotta tipica deve avere come oggetto sostanze stupefacenti aventi un requisito formale (rientrare negli elenchi delle tabelle) e sostanziale (avere efficacia stupefacente o psicotropa e quindi capacita’ o potenzialita’ lesiva). In caso di assenza di quest’ultimo, deve escludere la rilevanza penale del fatto.

Venendo alla fattispecie in esame, deve concludersi che in concreto non e’ rilevabile e quindi non e’ suscettibile dell’accertamento chiesto al giudice l’effetto stupefacente in una pianta il cui ciclo non si e’ completato e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi.

La prognosi espressa dal consulente tecnico sulla futura esistenza dei principi attivi non puo’ equivalere all’accertamento richiesto al giudice dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite, all’esito del quale puo’ ritenersi dimostrata l’offensivita’ della condotta dell’agente, nella sua accezione concreta.

Questo accertamento a futura memoria, in cui si ipotizza – piu’ che la attuale produzione di principi attivi – l’attuale assenza di ostacoli alla futura produzione di principi attivi, non puo’ fondare una dichiarazione di responsabilita’ in un ordinamento in cui, inoltre, vige il principio della presunzione di non colpevolezza”.

17 – Questa interpretazione, che, si ripete, corrisponde a quanto richiede il ricorso in esame, non puo’ essere condivisa.

18 – La questione va considerata del tutto separatamente dagli altri casi piu’ frequentemente oggetto di valutazione secondo il criterio dell'”offensivita’”, casi in cui la condotta di produzione/cessione dello stupefacente e’ giunta a compimento; In quei casi si discute della mancanza di capacita’ drogante della sostanza o perche’ non ha la necessaria minima percentuale di principio attivo ovvero perche’ la singola dose venduta non contiene abbastanza principio attivo per produrre l’effetto drogante (per il primo caso, in realta’, si potrebbe affermare che la sostanza non e’ conforme a quella individuata dagli elenchi di legge mentre, nel secondo caso, si potrebbe affermare che la sostanza ha le sue caratteristiche di tossicita’, che e’ la ragione del divieto di diffusione delle droghe e non un generico divieto di effetto “psicotropo”).

19 – Il principio affermato dalla sentenza sopra trascritta, invece, riguarda il caso in cui l’attivita’ mirata alla produzione di droga non sia giunta a compimento; ovvero, fino a quando la pianta (di canapa indiana, pressoche’ unico caso di interesse concreto nella casistica giudiziaria) non e’ giunta a maturazione producendo (una sufficiente quantita’ del) la sostanza utile quale droga, nell’incertezza del raggiungimento del risultato, il fatto non sarebbe in concreto “offensivo”.

20 – Contro tale interpretazione vi sono vari argomenti contrari.

20.1 – Innanzitutto, proprio nella prospettazione della sentenza 1422/2008, appare fuori contesto la applicazione del principio di necessaria offensivita’ della condotta; qui non si e’ in presenza di una condotta che e’ arrivata ad integrare la fattispecie astratta mancando, pero’, del danno in concreto al bene interesse tutelato. In realta’, si tratta di una azione che si afferma non essere ancora giunta al sufficiente sviluppo e per la quale si prospetta una incertezza quanto alla concreta possibilita’ di giungere alla realizzazione della condotta vietata (il “raccolto” potrebbe essere di cattiva qualita’ e, quindi, non utilizzabile o comunque privo degli effetti tipici della data sostanza).

20.2 – Poi, porsi il problema di non punibilita’ del fatto in questione perche’ non e’ in grado in concreto di essere offensivo, rappresenta una interpretazione abrogante della specifica testuale previsione della “coltivazione” quale condotta inerente agli stupefacenti; anzi, per la coltivazione il divieto e’ talmente ampio da sanzionare, secondo l’attuale interpretazione della giurisprudenza di legittimita’, persino l’ipotesi della coltivazione ad uso personale.

20.3 – Proprio perche’ vi e’ una specifica previsione normativa non appare sostenibile l’ipotesi di non sanzionabilita’ della coltivazione sino alla fase della maturazione della pianta. Se il legislatore ha previsto espressamente la coltivazione quale autonoma condotta punibile, senza alcuna distinzione, non sembra che possa ritenersi penalmente irrilevante la coltivazione ed il commercio di piantine sino alla fase di piena maturazione; e la questione dello stadio di maturazione ricorre in qualsiasi ipotesi di coltivazione.

20.4 – La previsione della “coltivazione” appare, invece, anticipare la sanzionabilita’ della condotta punendo anche l’inizio della “lavorazione”, cominciando da uno stadio in cui, appunto, si possa parlare di coltivazione e di una condotta seriamente orientata a portarla a compimento. Il limite e’, difatti, proprio l’inizio della coltivazione perche’ si e’ correttamente affermato che non integri la condotta di cui all’articolo 73, Legge Droga, neanche a livello di tentativo, il caso di commercio di semi di canapa indiana (Sez. 4, Sentenza n. 6972 del 2012: “a) la vendita di semi di canapa indiana di per se’ sola non costituisce reato. In particolare, si e’ rilevato che, sebbene, il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra atti preparatori ed atti esecutivi ai fini del tentativo punibile, tuttavia gli atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. Cioe’ debbono avere potenzialita’ causale di produrre l’evento e rivelare, in modo non equivoco, l’intenzione di commettere un delitto, e, pertanto e’ stato escluso che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, integri di per se’ il tentativo del delitto di coltivazioni e produzioni vietate di cui alla Legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli 26 e 28, e, quindi, anche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, poiche’ dal detto possesso non e’ dato dedurre con certezza l’effettiva destinazione del seme stesso (Cass. Sez. 2, sent. 10496 dell’1.09.1988; Sez. 4 sentenza n. 44287 dell’8.10.2008, Rv. 2419”. E, del resto, la stessa recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 47604 del 18/10/2012 – dep. 07/12/2012, P.M. in proc. Bargelli e altro, Rv. 253552 interviene proprio sul tema della individuazione della sanzione del comportamento prodromico all’inizio della coltivazione consistente nella distribuzione ed invito alla utilizzazione di semi per la produzione di canapa indiana, condotta non rientrante ancora negli specifici divieti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.

21 – Anche la normativa sovranazionale conferma la tesi che, in caso di coltivazione, rileva la identita’ del tipo di pianta, ancorche’ non giunta ancora a maturazione.

22 – Nella Decisione Quadro 2004/757/Gai Del Consiglio del 25 ottobre 2004 “riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti”, si individua anche la coltivazione tra le condotte per le quali la normativa comunitaria prevede che i singoli Stati applichino sanzioni penali:

1. Ciascuno Stato membro provvede affinche’ siano punite le seguenti condotte intenzionali allorche’ non autorizzate:

a)….

b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

c)….

d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

23 – La “coltura”, va da se’, comprende tutta la fase di coltivazione.

Si noti, poi, la lettera d) che, nel prevedere la sanzione per i “precursori”, dimostra che la sanzione per i traffici di stupefacenti scatta ancora prima che la sostanza “esista”; quindi non puo’ essere richiesta la “offensivita’” in concreto nel modo in cui e’ stata intesa nella sentenza 1222/2008.

24 – La normativa Europea considera la punibilita’ anche di altre ipotesi in cui vi e’ il rischio di diffusione di stupefacente, anche se non ancora prodotto:

Art. 3.

Istigazione, complicita’ e tentativo.

1. Ciascuno Stato Membro provvede affinche’ siano qualificati come reato l’istigazione, la complicita’ o il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 2.

2. Uno Stato membro puo’ prevedere che esulino dalla responsabilita’ penale il tentativo di offerta o di preparazione di stupefacenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonche’ il tentativo di detenzione di stupefacenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

25 – Come si vede, in tale secondo comma mancano proprio le ipotesi di cui alle lettere b (coltivazione) e d (precursori) di cui all’articolo 2 par. 1. Quindi, nel l’escludere l’obbligatorieta’ per gli Stati membri di punire il tentativo, si chiarisce che questa esclusione non puo’ riguardare la coltivazione che, qualsiasi sia la sua fase, dovra’ essere sempre punita. Il legislatore comunitario tiene conto dei maggiori rischi insiti nella coltivazione di canapa indiana, vincolando gli stati membri a punire tale attivita’ anche se non ha ancora prodotto sostanza di qualita’ adeguata, anticipando la punizione al solo inizio della coltivazione.

26 – La conclusione cui si ritiene di giungere e’:

– il principio di offensivita’ non puo’ regolare il caso in questione in quanto la necessaria offensivita’ va valutata, se del caso, laddove l’azione sia completa ed abbia integrato il modello tipico. E’ questione che, quindi, potrebbe porsi rispetto alla pianta matura che dovesse risultare non aver sviluppato la quantita’ di thc necessario a produrre effetto drogante.

– La previsione specifica della punibilita’ della coltivazione in quanto tale non consente di ritenere che coltivare canapa indiana (o altre piante utilizzabili per produrre droga) sia attivita’ sostanzialmente libera fino a quando la pianta non sia matura e si abbia la certezza dell’effettivo sviluppo del principio attivo. Il comportamento sanzionato e’, per la ampia dizione della legge, quello della coltivazione, a qualsiasi stadio, della pianta che corrisponda al tipo botanico, purche’ in condizioni tali da poter giungere al normale sviluppo.

– Potra’, quindi, rilevare una attuale inadeguata modalita’ di coltivazione che gia’ dimostri che la pianta non sara’ in grado di realizzare il prodotto finale cosi’ come avra’ rilievo ai fini della offensivita’ (come ritenuto dalla citata SU) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico (ovvero abbia un contenuto in thc troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga).

27 – Nel caso di specie, quindi, risulta dal provvedimento Impugnato che la coltivazione, quanto alle piante mature ed al prodotto gia’ raccolto, offriva un risultato positivo al test dei reagenti al thc; questo dato, poiche’ le piante non ancora mature erano certamente conformi al tipo botanico (dato non contestato), consente di ritenere che fossero coltivate in modo da ottenere un adeguato prodotto finale – peraltro la presenza di uno specifico impianto di irrigazione e le altre attenzioni di cui danno atto le sentenze di merito dimostrano che non si trattava di coltivazione improvvisata.

28 – Quindi il primo motivo e’ infondato anche per quanto riguarda quella parte di coltivazione non ancora giunta a maturazione.

29 – Il secondo motivo e’ manifestamente infondato in quanto il ricorrente non appare avere offerto alcuna collaborazione quale descritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7; (OMISSIS) si e’ limitato ad ammettere l’innegabile al momento dell’Intervento della polizia giudiziaria consentendo solo un piu’ rapido e semplice completamento dell’operazione e non, invece, assicurando un risultato che, altrimenti, la polizia giudiziaria senza il suo aiuto non avrebbe raggiunto.

30 – Anche il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto pone generiche questioni in ordine a profili di determinazione di pena ed attenuanti invocando l’esercizio di un potere che non spetta al giudice di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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