fallimento-impresa

La massima
In tema di responsabilità dei sindaci, qualora venga accertato che gli amministratori di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, abbiano compiuto false fatturazioni e posto in essere una serie di operazioni infragruppo a carattere fittizio, gli stessi sindaci rispondono ai sensi degli artt. 2403 e 2407 c.c. per omesso controllo degli amministratori nonché sulla regolarità della gestione sociale. Infatti, il controllo che deve essere attuato dai sindaci non può limitarsi ad un mero riscontro di legalità puramente formale, ma deve estendersi al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali degli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 27 maggio 2013, n. 13081

Integrale

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8957/2008 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ ex articolo 372 c.p.c.; per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) (dichiarato con sentenza del (OMISSIS)) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), componenti del collegio sindacale della societa’ chiedendone la condanna, unitamente agli amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), al risarcimento dai danni patiti dalla societa’ in conseguenza del fatto che essi avevano omesso di vigilare sull’osservanza degli obblighi legali e statutari da parte degli amministratori i quali, tra l’altro, avevano posto in essere comportamenti di false fatturazioni e truffa, avevano abbandonato l’azienda sociale al proprio destino a partire dal marzo 1991, avevano continuato l’attivita’ imprenditoriale malgrado lo stato di decozione in cui era venuta a trovarsi l’unica cliente I.C.M. Switzerland ed avevano omesso di convocare l’assemblea per i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c., resi necessari dall’ingente perdita registrata nell’esercizio 1990.

Con sentenza del 22 gennaio 2002 il Tribunale di Napoli condannava i sindaci, insieme agli amministratori, al risarcimento dei danni nella misura di lire 5.000.000.000, alla quale la curatela aveva limitato la domanda, osservando che la perdita di lire 5.995.634.105, risultante dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 1991, era addebitabile all’omissione del doveroso controllo sui comportamenti dell’amministratore (OMISSIS), che, oltre a rendersi responsabile di false fatturazioni dalle quali era derivato un danno per un versamento IVA di lire 125.400.000, aveva abbandonato la societa’ al suo destino, omettendo di convocare l’assemblea per i provvedimenti ex articolo 2446 c.c..

Con sentenza del 4 aprile 2007, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei sindaci, modificando parzialmente il regime delle spese. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: a) i sindaci sono tenuti ad un controllo di legalita’ non puramente formale, ma esteso al contenuto sostanziale dell’attivita’ sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali degli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione; tale controllo deve essere esercitato con particolare diligenza in presenza di situazioni che destino il sospetto di irregolarita’ nella gestione ed in genere al cospetto di segnali di pericolo circa il malessere economico e finanziario della societa’; b) nella specie si doveva escludere che ricorressero i presupposti per i provvedimenti di cui all’articolo 2446 c.c. poiche’ le perdite dell’esercizio 1990 non avevano intaccato il capitale sociale, in quanto coperte dal contributo a fondo perduto erogato dallo Stato ed iscritto a riserva nel bilancio; c) l’addebito di abbandono della societa’ alla sua sorte, tenuto conto della situazione nella quale la stessa versava, era sostenibile solo quanto al fatto che “in quella situazione di sconquasso, chiaramente irreversibile, sarebbe stato obbligo dell’amministratore (sanzionato anche penalmente dalla L.F., articolo 217, n. 4, e articolo 224) chiedere il fallimento della societa’”; d) i periti nominati dal GIP del Tribunale di Napoli avevano affermato, sulla base di tutta la documentazione contabile sequestrata in sede penale, che il materiale era molto frammentario e consisteva in semplici bozze dei registri contabili obbligatori cosicche’ doveva concludersi che non esisteva una documentazione organica e ricostruibile; pertanto, poiche’ la situazione era obiettiva e non dovuta al mancato rinvenimento della documentazione a causa del tempo trascorso e del disordine degli archivi ove era custodita, visto che era stata sequestrata tutta la documentazione contabile rinvenuta presso gli uffici della (OMISSIS), si doveva concludere che il collegio sindacale aveva omesso ogni sia pur superficiale controllo sulla regolare contabilita’ e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La violazione del dovere di controllo era di particolare gravita’ tenuto conto che la societa’ aveva beneficiato di un ingente contributo statale a fondo perduto, al quale erano connessi obblighi il cui inadempimento ne avrebbe comportato la revoca, e di sovvenzioni per la formazione professionale dei dipendenti, con la conseguente assunzione della veste giuridica di agente contabile; e) le perdite relative all’esercizio 1991 risultavano dallo schema di bilancio predisposto dall’amministratore (OMISSIS) ed al quale doveva riconoscersi valore indiziario poiche’ proveniva da soggetto che aveva interesse a minimizzare l’esito negativo della propria gestione e poiche’ trovava conferma nella crisi di mercato del prodotto aziendale, e cioe’ delle cassette musicali, nonche’ nell’aumento dei costi e degli oneri finanziari e, infine, nello sbilancio fallimentare; f) sussisteva il nesso di causalita’ tra la condotta ed il danno poiche’ controlli diligenti ed adeguati avrebbero consentito ai sindaci, che operavano nella medesima qualita’ anche nelle altre societa’ del gruppo aventi sede in Campania, di rendersi conto sin dal 1988 della gestione truffaldina dei corsi di formazione e delle operazioni infragruppo, di importo elevato e quanto meno sospette (specificamente elencate nelle pagg. 30-33 della sentenza); tale situazione avrebbe dovuto indurre i sindaci a denunziare i fatti al pubblico ministero per le iniziative previste dall’articolo 2409 c.c., cui avrebbero fatto seguito un’ispezione, la nomina di un amministratore giudiziario e la dichiarazione di fallimento, evitando cosi’ alla societa’ le maggiori perdite maturate nel 1991; f) l’ammontare dei danni, in ogni caso, ove si fossero ritenuti non affidabili i dati di bilancio utilizzati, poteva essere determinato in via equitativa utilizzando come parametro di riferimento, in considerazione dell’assenza di una regolare contabilita’, lo sbilancio fallimentare che ammontava a circa lire 15.000.000.000, senza considerare il credito dello Stato a seguito della revoca del contributo a fondo perduto.

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, deducendo sette motivi.

Il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 2394 e 2407 c.c., e dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva posto a fondamento della responsabilita’ dei componenti del collegio sindacale, per l’aggravamento della situazione della societa’ nel corso dell’esercizio 1991, l’omessa rilevazione dell’inadeguatezza della contabilita’ sociale, l’omissione di un conseguente piu’ penetrante controllo e l’omessa attivazione del procedimento ex articolo 2409 c.c., e, pertanto, fatti del tutto diversi dalla omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e dall'”abbandono della societa’ al proprio destino”, dedotti nell’atto introduttivo del giudizio e ribaditi sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello di appello.

Il motivo e’ infondato. Dalla sentenza impugnata, come riferito in narrativa, risulta che a sostegno della domanda l’attore aveva dedotto, tra l’altro, che gli amministratori della societa’ erano stati coinvolti in una serie di procedimenti penali per truffa e falsi, con riferimento al finanziamento destinato alla formazione professionale, nonche’ per false fatturazioni e truffa in danno della GEPI ed aveva dedotto anche che, a causa del sequestro disposto in sede penale, non era stato possibile verificare la regolare tenuta dei libri contabili. Risulta, inoltre, che il primo giudice ha posto a fondamento della responsabilita’ degli amministratori tali comportamenti di truffa e false fatturazioni. In tale situazione non appare censurabile il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che nell’addebito ai sindaci di omesso controllo degli amministratori, cosi’ da consentire loro di porre in essere truffe e false fatturazioni, fosse implicitamente compreso l’addebito di omesso controllo della contabilita’, tanto piu’ che, come la Corte territoriale non ha mancato di rilevare (pagg. 30 e 31), l’esame della contabilita’ avrebbe consentito di rilevare, tra l’altro, fatture cui non corrispondevano ne’ bolle di accompagnamento ne’ pagamenti e fatture intrinsecamente inattendibili per l’indicazione di un numero di ore lavorative incongruente con la realta’ aziendale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2403 c.c., lamentando che la Corte di appello aveva addebitato ai componenti del collegio sindacale l’omessa verifica del carattere reale o fittizio di una serie di operazioni infragruppo, laddove il controllo sulla regolarita’ della gestione sociale, pur inteso come relativo alla regolarita’ sostanziale e non puramente formale, non potrebbe estendersi sino a verificare l’effettivita’ delle operazioni sociali.

Il motivo e’ infondato. Invero, come gia’ detto nell’esame del primo motivo, il carattere fittizio delle operazioni emergeva gia’ dalla incongruenza intrinseca della documentazione contabile.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2727 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva effettuato un concatenamento di ragionamenti presuntivi per collegare alla omissione di un piu’ penetrante controllo il risultato della mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, attraverso i passaggi della denunzia della situazione al P.M., di una ispezione giudiziale, della revoca dell’amministratore, della nomina di un amministratore giudiziario e della presentazione, da parte di quest’ultimo, dell’istanza di fallimento.

Il motivo e’ infondato. Nella specie non si puo’ parlare di presunzioni poiche’ la sentenza impugnata non risale da un fatto noto ad un fatto ignoto ma, per dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’omesso controllo della contabilita’ e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, sviluppa un ragionamento secondo cui il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero tenuto una condotta conforme ai loro doveri e se gli eventi successivi si fossero evoluti secondo le regole. La Corte, in altre parole, ai fini della sussistenza del nesso causale ha ritenuto necessario non solo dimostrare che l’omissione dei controlli aveva consentito la prosecuzione dell’attivita’ e, quindi, il prodursi dell’evento dannoso, ma anche, come richiesto dall’articolo 2407 c.c., comma 2, (nel testo anteriore alla riforma: i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita’ degli obblighi della loro carica”) che l’effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarita’ causale.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2729 c.c., comma 1, e articolo 115 c.p.c., nonche’ il vizio di motivazione, lamentando che incongruamente la Corte di appello aveva ritenuto che da un piu’ penetrante controllo sarebbe potuta conseguire in appena un anno la dichiarazione di fallimento della societa’.

Il motivo e’ inammissibile. Escluso, per quanto detto nell’esame del motivo precedente, che nella specie ricorra una presunzione, la Corte di appello ha effettuato una valutazione di merito non censurabile in cassazione.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva incongruamente desunto, dalle affermazioni dei periti circa la carenza della documentazione contabile, che detta carenza fosse obbiettiva e non dovuta al mancato rinvenimento a causa del tempo trascorso e del disordine con cui era custodita la documentazione, come invece emergeva dalla sentenza penale depositata il 23 giugno 2007 che aveva assolto essi ricorrenti con la formula “perche’ il fatto non sussiste” dall’imputazione di bancarotta.

Il motivo e’ inammissibile in quanto propone, sulla base di documento prodotto in violazione dell’articolo 372 c.p.c., una nuova valutazione di fatto. Si deve al riguardo precisare che i ricorrenti non hanno dedotto l’esistenza di un giudicato penale sopravvenuto alla decisione impugnata e, pertanto, non erano superabili i limiti alla produzione di altri documenti previsti dall’articolo 372 c.p.c..

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorieta’ della motivazione laddove aveva ritenuto carente la documentazione contabile, ma attendibile il prospetto contabile redatto dall’ex amministratore sulla base di tale documentazione.

Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello non ha affatto ritenuto attendibile il prospetto contabile perche’ redatto sulla base di una documentazione contabile ma, come riferito in narrativa, perche’ gli ha attribuito un valore indiziario confermato da altri elementi.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 2394, 2407 e 1223 c.c., nonche’ il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva quantificato il danno in tutto lo sbilancio passivo del conto economico dell’esercizio 1991 anziche’ nelle passivita’ maturate a seguito di nuove operazioni.

Il motivo e’ inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello, infatti, ha escluso la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e, conseguentemente, non ha configurato la responsabilita’ dei sindaci come responsabilita’ in concorso con gli amministratori per violazione del divieto di nuove operazioni ai sensi dell’articolo 2447, articolo 2448, comma 1, n. 4, e articolo 2449, comma 1, ma ha ritenuto che non solo la prosecuzione dell’attivita’, ma anche la mancata dichiarazione di fallimento, con il conseguente mancato congelamento degli oneri finanziari, fosse addebitabile ai sindaci.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 20.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.

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