Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 16 giugno 2014, n. 25809
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluig – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione del processo ex articolo 45 cod. proc. pen. del procedimento della Corte di Assise di Palermo RG 11719/2012 proposta da:
– (OMISSIS) n. (OMISSIS);
– (OMISSIS) n. (OMISSIS);
– (OMISSIS) n. (OMISSIS);
visti gli atti ed ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito l’Avv. dello Stato (OMISSIS) per la p.c. Presidenza del Consiglio che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS) per la p.c. Comune di Palermo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’;
Udita l’avv. (OMISSIS) per la p.c. (OMISSIS) che ha depositato memoria ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udita l’Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per la p.c. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento della richiesta di rimessione;
Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha presenziato senza formulare richieste;
Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento della richiesta di rimessione.
2 Tre degli imputati, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in servizio all’epoca dei fatti contestati nel Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri nelle rispettive qualita’ di comandante, vice comandante operativo ed ufficiale addetto, con tre distinti ricorsi di identico contenuto hanno presentato in data 4 marzo 2014 una richiesta di rimessione del processo ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. pen..
3 Per sostenere la necessita’ dello spostamento del processo, i ricorrenti affermano che vi e’ un concreto rischio per la pubblica incolumita’ per la possibilita’ di attentati con esplosivi od altri mezzi altamente micidiali.
4 Imputato nel processo per il reato in questione e’, tra gli altri, (OMISSIS), detenuto in regime di sicurezza per reati di mafia e notoriamente soggetto (gia’) al vertice della banda mafiosa cosa nostra, quantomeno nel periodo in cui era in liberta’.
5 I ricorrenti ritengono che sia un dato sostanzialmente certo che il predetto (OMISSIS), avendo tuttora capacita’ di gestione della citata associazione a delinquere mafiosa, abbia progettato attentati contro soggetti partecipanti al processo, in particolare magistrati della procura di Palermo e, tra questi, il PM (OMISSIS).
6 Tali notizie sono state acquisite dai ricorrenti inizialmente al di fuori del processo, sulla scorta di articoli di giornale che, a decorrere dal (OMISSIS), riferivano di progetti omicidiari e, forse, stragistici e, poi, nell’ambito del processo nel quale sono state successivamente prodotte quelle stesse intercettazioni ambientali che avevano rappresentato la fonte di informazioni riservate per i citati articoli.
2. Espongono, quindi, con ampi particolari, depositando i documenti corrispondenti, tali preoccupanti notizie valutando la affidabilita’ delle relative fonti:
2.1. Richiamano innanzitutto una serie di articoli di giornali cartacei, on line e televisivi che, a partire come gia’ detto dal (OMISSIS), riferivano di come il (OMISSIS) stesse presumibilmente organizzando un attentato nei confronti, in particolare, del procuratore (OMISSIS). Tali articoli erano inizialmente basati su fonti non meglio precisate ma, dopo alcuni giorni, si comprendeva che le informazioni sui possibili attentati erano tratte dalla lettura di trascrizioni di intercettazioni ambientali, oggetto di una incontrollata fuga di notizie, svolte nei confronti del (OMISSIS) e di tale (OMISSIS), esponente della criminalita’ organizzata pugliese, che si incontravano in occasione della cosiddetta “socialita’” consentita ai soggetti sottoposti al regime penitenziario di cui all’articolo 41 bis O.P. Le frammentarie notizie provenienti dalle intercettazioni ricevevano utili chiarimenti grazie a numerose interviste rilasciate da rappresentanti degli uffici di procura di Palermo nonche’ da autorevoli pubblici ministeri di altre citta’ ritenuti esperti nel settore della criminalita’ mafiosa.
2.2. Altri articoli di giornale riferivano della serieta’ con la quale tali minacce venivano prese sia a livello di Ministero degli Interni che di Consiglio Superiore della Magistratura. Confermavano, in particolare, la predisposizione di mezzi di specifica protezione contro attentati dinamitardi in favore del procuratore (OMISSIS) ovvero di altri pubblici ministeri; nel corso di un’intervista, un giornalista comunicava il progetto delle Autorita’ di utilizzare una autoblindo di uso militare.
3. Solo successivamente il PM depositava nel processo le trascrizioni delle intercettazioni del (OMISSIS) da cui si sono tratte le conclusioni di cui sopra; le trascrizioni parziali sono state allegate ai ricorsi.
4. Da tali vicende, secondo i ricorrenti, conseguono varie possibili situazioni che, in diverso modo, inciderebbero sul processo creando le condizioni per lo spostamento in altra sede:
4.1. vi sarebbe un rischio di attentato giustificato dalla volonta’ del capomafia (OMISSIS) di evitare il disvelamento di scenari collegati alle note vicende di omicidi e stragi mafiose negli anni 1992/3; tali attentati potrebbero consistere, secondo quanto sembrerebbe emergere dalle intercettazioni e dalla valutazione che ne hanno fatto i vari organismi pubblici o di stampa in:
– attentati con mezzi adeguati e micidiali nei confronti dei pubblici ministeri, soprattutto (OMISSIS), durante il trasferimento verso l’aula del processo;
– un attentato dinamitardo proprio nell’area di svolgimento del processo con ancor maggiore esposizione al rischio dei soggetti ad esso partecipanti;
5. in via alternativa ed opposta, sulla scorta di altre notizie riservate, asseritamente provenienti dalle Procure e valorizzate da alcuni giornalisti, i ricorrenti ipotizzano che sia stato volutamente esasperato il tema dei possibili attentati per dare una legittimazione al processo in corso, proprio in riferimento alla particolare imputazione a carico dei ricorrenti, processo che sarebbe stato fortemente condizionato dalla piena assoluzione del ricorrente (OMISSIS) all’esito di un dibattimento che ha affrontato lo stesso contesto dei fatti del 1992/1993 ed ha percio’ svalutato anche la attuale tesi di accusa.
6. Nell’uno e nell’altro caso, si tratterebbe di gravi situazioni locali tali da pregiudicare la sicurezza o l’incolumita’ pubblica e/o pregiudicare la libera determinazione dei giudici.
7. Questa Corte, ricevuti i ricorsi ed in vista della fase di contraddittorio e decisione, ha richiesto ai sensi dell’articolo 48 cod. proc. pen. informazioni al presidente della Corte di Appello di Palermo ed al procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo.
In risposta:
7.1. il procuratore generale ha inoltrato la risposta a sua volta ricevuta dalla Procura della Repubblica che confermava la effettuazione delle intercettazioni fra il 3 agosto 2013 ed il 30 novembre 2013 e che dava conto della disposizione di adeguati strumenti di cautela “posti a protezione dei magistrati delegati all’istruzione dibattimentale” nonche’ della effettuazione di controlli adeguati e costanti della area in cui si trova l’aula blindata utilizzata per il processo. – Il pg riferiva anche del rafforzamento delle disposizioni di protezione personale dei pubblici ministeri interessati nonche’ dell’area in cui si svolge il processo.
7.2. il presidente della Corte di Appello di Palermo riferiva che, per quanto a propria conoscenza, non si sono verificate nel corso del dibattimento, ne’ appaiono allo stato ipotizzabili, “situazioni tali da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o da porre in pericolo la sicurezza o l’incolumita’ pubblica o da determinare motivi di legittimo sospetto”. L’attivita’ processuale si sta svolgendo in un clima di assoluta serenita’, in assenza di manifestazioni pubbliche o private di ostilita’ o favore nei confronti della vicenda processuale, essendovi solo state manifestazioni di sostegno e solidarieta’ nei confronti del pubblico ministero (OMISSIS) “per le gravi minacce profferite nei suoi confronti dal boss (OMISSIS), inopinatamente divulgate dalla stampa”. Conferma la adozione di adeguate misure di tutela nei confronti dei magistrati minacciati, “misure che, di contro, non ha ritenuto di chiedere il procuratore generale a favore del presidente del collegio e del giudice a latere, non destinatari di minacce o intimidazione di sorta ma di attestazione di sincera stima e ammirazione”.
8. Nelle risposte sono anche presenti valutazioni in fatto e diritto al fine di replica ai ricorsi, tutte nel senso di escludere la ricorrenza delle condizioni fattuali che possano giustificare la rimessione.
9. Il difensore di (OMISSIS), avv. Musco, ha presentato una ampia memoria aggiuntiva con ulteriori documenti sopraggiunti.
9.1. Il difensore fa riferimento a quanto comunicato tramite organi di stampa da un procuratore aggiunto sul tema della rimessione del processo; il predetto procuratore ha riferito della avversione del (OMISSIS) per il processo in corso e della sostanziale impossibilita’ di risolvere il tema della sicurezza con lo spostamento del processo in quanto il rischio non verrebbe meno in una diversa sede.
9.2. Nella memoria il difensore rimarca innanzitutto che parte dei problemi per la sicurezza sono la conseguenza dell’eccesso di notizie circolate a causa della incapacita’ degli uffici procedenti di mantenere la segretezza delle intercettazioni.
9.3. Inoltre, dalla lettura delle intercettazioni, non risulta affatto che il (OMISSIS) manifesti preoccupazione od avversione per il processo in se’ ma rivolge il suo odio e le sue minacce nei confronti dei PM di Palermo. Cio’ vuole dire che lo spostamento del processo a Caltanissetta, con la conseguente competenza della locale Procura, risolverebbe gli attuali rischi locali. Sarebbe ben possibile per tale diversa Procura un’ulteriore attivita’ di controllo, anche disponendo ulteriori intercettazioni evitando stavolta la indebita diffusione all’esterno.
9.4. La difesa tiene ancora a rappresentare, in risposta alla posizione della Procura resa pubblica a mezzo degli organi di stampa, che la rimessione del processo non avrebbe affatto il grave effetto di una sostanziale vittoria della mafia dovendosi escludere che solo gli uffici giudiziari di Palermo siano gli unici adeguati allo svolgimento di processi di mafia.
9.5. Rileva, inoltre, che vi sono le condizioni per la rimessione anche sotto altro profilo.
L’eccesso di comunicazione delle minacce a mezzo di mass media con la indicazione di un concreto pericolo di attentati non puo’ non avere inciso sulla serenita’ di giudici popolari e giudici.
Inoltre la situazione sarebbe aggravata dal fatto che, secondo la difesa, non sarebbe stata disposta alcuna protezione in favore dei giudici, diversamente dai PM.
10. Una ulteriore anomalia e’ rappresentata dal fatto che, dopo la richiesta di rimessione, la Procura avrebbe mutato le proprie conclusioni sulla vicenda sostenendo che, in realta’, il pericolo non e’ affatto attuale: poiche’ il (OMISSIS) non sapeva di essere intercettato, e’ da escludere che intendesse approfittare della esecuzione delle operazioni di ascolto per trovare modo di comunicare con l’esterno. La manifestazione di un rilevante rischio, a parere della difesa, avrebbe comunque sortito l’effetto di turbare i giudicanti cosi’ giustificando comunque la rimessione.
12. Va premesso che, come correttamente deducono i ricorrenti, in materia di rimessione la Corte di Cassazione, chiamata a decidere quale organo al vertice della giurisdizione, e’ anche giudice del fatto. Cio’ si desume testualmente dall’articolo 48 cod. proc. pen. laddove prevede che la Corte, se necessario, proceda a richiedere informazioni e, se del caso, valuti le eventuali prove prodotte dalle parti, anche nel merito.
13. E’ anche necessario precisare quale possa essere l’oggetto di valutazione di questa Corte, ovvero quale debba essere l’ambito della grave situazione locale che possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica ovvero la libera determinazione dei partecipanti al processo.
14. L’articolo 45 cod. proc. pen. fa riferimento alla “sicurezza o l’incolumita’ pubblica”. Ma l’ordine pubblico in tale ipotesi non e’ certo l’ordine pubblico generale: si tratta comunque di situazioni che involgono l’ufficio giudiziario ed il dato processo “non e’ sufficiente la mera possibilita’ di tensioni e turbamenti dell’ordine pubblico (cui, di regola, devono far fronte le forze di polizia, nell’ambito dei compiti di prevenzione loro assegnati), ma e’ necessario che la situazione paventata e addotta a sostegno della richiesta di rimessione emerga in modo ragionevolmente certo e non costituisca invece la proiezione di preoccupazioni e timori che, pur se ancorati a dati di fatto, non consentano tuttavia di prevedere reali ostacoli al corretto svolgimento del giudizio” Sez. 1, Sentenza n. 773 del 23/02/1993 Cc. (dep. 14/04/1993) Rv. 193663 Goddi ed altro. (Conf.)”.
15. Quindi, correttamente, i ricorrenti, laddove paventano la possibilita’ di un attentato non collegato al processo in se’ ma nei confronti della Procura palermitana, si preoccupano di precisare che il rischio comunque si estende al processo ed ai suoi attori prospettando la commissione di un attentato proprio nell’ambito spaziale di esercizio di attivita’ della Corte procedente. Sempre correttamente prospettano l’ipotesi, diversa ed ulteriore, che il turbamento dell’ordine pubblico possa condizionare le persone che partecipano al processo. Sul punto va rammentata della giurisprudenza piu’ risalente, relativa al codice di procedura penale previgente che definiva, pero’, in modo identico l’ipotesi di rimessione in questione Sez. 1, Ordinanza n. 795 del 10/05/1968 Cc. (dep. 15/05/1968 Rv. 107940. Il concetto di ordine pubblico processuale, ricava bile dall’articolo 55 cod. proc. pen., trascende le esigenze della sicurezza pubblica e della pubblica tranquillita’ e risale alle condizioni essenziali estrinseche agli organi giurisdizionali, concernenti quei normali ed armonici rapporti tra l’ambiente e la causa, a cui e’ subordinato il sereno ed obiettivo svolgimento del processo. (Conf. 102100, anno 1966).
16. In entrambi i casi paventati, il fondamentale criterio e’ che il motivo di ordine pubblico deve avere carattere “locale”. Cio’ che condiziona il processo, ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. pen., e’ esterno al processo stesso e deve caratterizzarsi quale problematica del territorio in cui e’ posto l’ufficio; e non deve essere altrimenti risolvibile (quindi deve trattarsi di una situazione che non puo’ essere tenuta sotto controllo laddove il processo venga proseguito nella sede originaria).
17. E’ opportuno far riferimento alla casistica per comprendere la portata del concetto di “sicurezza pubblica” e di situazione di tipo “locale”. Si segnala, quindi, il caso “in cui la S.C. ha disposto la rimessione ad altra sede di un processo per omicidio colposo a carico di soggetto in servizio di scorta a un magistrato della D.D.A. di Reggio Calabria, a causa delle gravi reazioni manifestatesi nel luogo del delitto e sfociate in atti di intimidazione verso il magistrato e l’imputato, in blocchi stradali e in atti di vandalismo, per la contiguita’ della vittima ad ambienti della criminalita’ organizzata” (Sez. 1, Sentenza n. 344 del 13/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212958 P.G. in proc. Parrillo):….
18. La richiesta merita accoglimento sia per considerazioni relative alla tutela della sicurezza ed incolumita’ pubblica che di tutela della liberta’ di determinazione delle persone partecipanti al processo, e segnatamente dell’imputato e del suo difensore, alla luce della situazione locale gia’ manifestatasi all’indomani del fatto per cui e’ processo e della concreta possibilita’ che iniziative processuali delle parti od un esito s’on gradito del processo possano nuovamente innescare le gravi, incivili e criminali reazioni verificatesi dopo l’incidente che cagiono’ la morte del (OMISSIS)….
19. Il carattere “locale” e’ un punto fondante dell’istituto della rimessione perche’ esclude che possano avere rilievo ai fini in esame delle situazioni che, per quanto condizionanti, possono corrispondere a situazioni nazionali. Ne e’ segno la scelta normativa di predeterminare il distretto di affidamento del processo in caso di accoglimento della rimessione in base ai criteri di cui all’articolo 11 cod. proc. pen. che sostanzialmente prevede che il processo passi ad un distretto vicino, (avendo pero’ cura, nella piu’ recente versione della norma, di impedire la competenza reciproca, problema evidentemente strettamente relativo all’oggetto diretto di disciplina dell’articolo 11 – competenza per processi in cui sia parte un magistrato – e non al caso della rimessione).
20. Se, quindi, di norma il processo va spostato in un distretto contiguo, vuoi dire che la disposizione in esame prevede che i fatti rilevanti per la rimessione non siano tali da condizionare al di fuori dello stretto territorio in cui si svolge il processo.
21. In conseguenza, per un fenomeno su scala nazionale, quale puo’ essere il rischio di un attentato terroristico da parte di un’organizzazione nazionale, non e’ previsto lo spostamento del processo.
22. Questo vale anche nel caso in esame ed anche qui la difesa ne tiene conto, evidentemente anticipando la risposta alla facile osservazione che, se la mafia intende compiere un attentato a Palermo, non avrebbe particolari difficolta’ logistiche a compierlo a Caltanissetta.
23. Difatti, osserva la difesa, se il destinatario dell’attentato deve essere un pubblico ministero di Palermo mentre va in Tribunale per il dato processo, cambiata sede e, quindi, cambiato pubblico ministero, l’attentato, se commesso ai danni del pubblico ministero di Palermo, non sarebbe comunque in occasione del processo. Ovvero, ferme restando le altre conseguenze dell’attentato (lasciate alla gestione dell’ordine pubblico “generale”), questo non inciderebbe piu’ sulla libera determinazione dei soggetti del processo in oggetto.
24. Passando all’esame concreto delle richieste, si nota che il materiale offerto dai ricorrenti per dimostrare la situazione di pericolo appare in larga parte alquanto peculiare: consiste, difatti, in una serie di articoli di stampa che esaltano i risultati di uno scoop giornalistico – reso possibile dall’acquisizione di stralci di intercettazioni evidentemente ad opera di pubblici ufficiali infedeli che avevano accesso agli atti di indagine.
25. Tali articoli, quindi, interpretano (o riportano l’altrui interpretazione di) pezzi di tali intercettazioni per ricostruire un’ipotesi di volonta’ del (OMISSIS) di commettere un attentato nei confronti di esponenti della Procura di Palermo.
26. Tali notizie di stampa, ovviamente, non sono in grado da fungere da prova.
26.1. Queste non riportano fatti in quanto tali, come sarebbe nel caso, ad esempio, in cui riportassero cronaca locale, utile a dimostrare dei “moti di piazza”; l’ipotesi di attentato che paventano tali articoli deriva innanzitutto dalla propria interpretazione dei contenuti delle intercettazioni, da una serie di valutazioni sulle condotte di organi pubblici nonche’ da interviste brevi e lunghe, estemporanee e non, a soggetti collegati in vario modo – ma non necessariamente a conoscenza diretta – alle vicende de quibus.
27. Inoltre, trattandosi di fonti giornalistiche, non e’ la insistenza della ripetizione della notizia la chiara dimostrazione della sua fondatezza e del suo rilievo in concreto atteso che l’atteggiamento concreto della stampa e’ spesso non il procedere all’accertamento ponderato di un fatto ma, solitamente, la esaltazione di cio’ che “fa notizia”.
27.1. Quindi gli articoli di stampa in un caso quale quello in questione non possono certo fungere da (soli da) prova della situazione denunciata, potendo risultare fuorvianti.
28. Sicuramente tali articoli possono, invece, essere spunto per ipotizzare la serieta’ della situazione segnalata e, quindi, per promuovere, se del caso, nuovi accertamenti.
29. In conseguenza di quel che si e’ detto ai fini in oggetto, non possono essere in se’ determinanti le fonti giornalistiche e, tantomeno, gli articoli di politica giudiziaria che esprimono perplessita’ sul merito del processo in questione (il deposito di tali ultimi atti con la ultima memoria difensiva, per quanto apparentemente fuori tema, sembra dimostrare come in realta’ si sia in presenza di un tentativo di “uso alternativo” della rimessione). Tali fonti non sono in grado di provare la situazione di fatto che dovrebbe giustificare lo spostamento del processo, laddove si deve trattare di una situazione di fatto di immediata percezione.
30. D’altronde, poiche’ la richiesta di rimessione prevede un mero onere di allegazione ma non, invece, che il richiedente debba offrire piena prova del fatto, il materiale prodotto serve ad escludere la manifesta inammissibilita’ in quando denota la “serieta’” della vicenda cosi’ stimolando la richiesta di informazioni agli enti competenti.
31. In tale limitato modo, quindi, potra’ valutarsi la “rassegna stampa” sullo scoop della acquisizione illegale di parte delle trascrizioni di intercettazioni del (OMISSIS).
32. Degli altri documenti allegati, gli unici utilizzabili in concreto quali prove dirette sono le trascrizioni di intercettazioni che, pero’, possono valere solo per le informazioni che emergono direttamente o a seguito della chiave di lettura fornita dalle autorita’ competenti.
32.1. Difatti, tenendo conto del contenuto specifico delle intercettazioni, non e’ possibile che questa Corte ne tragga direttamente la prova, positiva o negativa, delle situazioni denunciate in quanto le stesse possono risultare comprensibili e significative solo se collocate in piu’ ampio contesto di conoscenze che ne’ questa Corte ha ne’ puo’ acquisire con i documenti allegati.
33. Per potere allora giungere alle necessarie determinazioni nel caso di specie, in ragione del problema posto e del materiale che dovrebbe dimostrarlo, sono fondamentali le informazioni richieste ai vertici degli uffici giudiziari palermitani, tali da fare comprendere se si sia in presenza di generici sfoghi di sentimenti rabbiosi e vendicativi di un vecchio criminale in galera (come pur potrebbe sembrare per la tendenza del (OMISSIS) a parlare di se’, delle sue attivita’ criminali del remoto periodo di liberta’, della sua emersione criminale da giovane, del suo successo negli attentati a (OMISSIS) e (OMISSIS) etc) o di tracce di un attuale programma di attentati finalizzati a impedire lo svolgimento di un processo “imbarazzante”.
33.1. Si tratta, pero’, di una valutazione che non e’ rilevante in se’ – come sembrano chiedere i ricorsi il cui obiettivo non sempre sembra quello di fare valere le situazioni rilevanti ex articolo 45 cod. proc. pen. – ma e’ rilevante in questa specifica sede solo al fine di comprendere se e come ne risulti turbata la regolare prosecuzione del processo in questione nella sua sede attuale.
33.2. Se, poi, si dovesse ipotizzare una volonta’ di attentato nei confronti di dati organi inquirenti senza diretta ragione nei processo in corso non potrebbe discutersi di situazione locale bensi’ di un rischio “nazionale”.
34. A tal punto, si deve passare alla valutazione delle informazioni fornite dagli organi sopra indicati che, conoscendo anche il contesto in cui si inseriscono le parole del (OMISSIS), possono offrire una corretta ricostruzione della situazione, anche (e non solo) considerando le intercettazioni (gestite proprio dagli uffici di procura palermitani) senza subire il condizionamento dovuto alla lunga catena di reazioni seguiti all’indebita pubblicazione ed al risalto che si accompagna ad uno scoop giornalistico.
35. La risposta della Corte di Appello e’ sostanzialmente tranquillizzante innanzitutto per quanto riguarda il possibile condizionamento personale dei giudici, condizionamento che, peraltro, gli stessi ricorrenti deducevano solo genericamente affermando che i giudicanti non possono non essere condizionati dagli articoli di stampa. E’ poi tranquillizzante anche per quanto riguarda l’ordine pubblico nel contesto spaziale del Tribunale dove osserva che, nell’ambito delle valutazioni di competenza nella misurazione del rischio per gli appartenenti all’ordine giudiziario, vada esclusa la necessita’ di particolari protezioni per il giudice. Del resto la presidenza della Corte da atto di come gli enti piu’ propriamente competenti alla tutela fisica dei magistrati abbiano ritenuto, allo stato, superfluo disporre protezione per i giudicanti.
36. Quanto alla Procura Generale:
36.1 il procuratore generale inoltrava la risposta a sua volta ricevuta dalla procura della Repubblica che confermava la effettuazione delle intercettazioni fra il 3 agosto 2013 ed il 30 novembre 2013 e che dava conto della disposizione di adeguati strumenti di cautela “posti a protezione de, magistrati delegati all’istruzione dibattimentale” nonche’ della effettuazione d. adeguato e costante controllo della area in cui si trova l’aula blindata utilizzata per il processo. – Il pg riferiva anche del rafforzamento delle disposizioni di protezione personale dei pubblici ministeri interessati nonche’ dell’area in cui si svolge il processo.
36.2 La risposta e’, insomma, nel senso che, pur nella consapevolezza delle intercettazioni in questione (del resto effettuate nell’ambito di indagini svolte dalla procura della Repubblica di Palermo che ha riferito alla procura generale), le disposizioni di maggiore sicurezza adottate sono adeguate.
37 In definitiva, sulla scorta di quanto acquisito dagli enti indicati, e’ da escludere la ricorrenza di un pencolo attuale e non altrimenti eliminabile che integri le condizioni di legge per la rimessione del processo. Tale conclusione rende irrilevante l’approfondire se si tratti, se del caso, di situazione “locale” o ripetibile ovunque.
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