avvocato simpson

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  22 luglio 2014, n. 16690

Svolgimento del processo

Nel 1985 l’ing. N.W. incaricava con mandato l’avv. S.I. a procedere al recupero del proprio credito per prestazioni professionali da lui rese in favore della Consedil e della Cooperativa edilizia Alba srl per la progettazione di una palazzina edilizia convenzionata. L’avv. S. iniziava una causa ordinaria con atto di citazione notificato 15.2.1986; ma successivamente il mandato gli veniva revocato dal N. che non aveva gradito la gestione della lite. Lo sostituiva con altro difensore che portava a compimento l’incarico la vittoria della causa con il riconoscimento del proprio credito professionale.
Con ricorso del 19.2.1992 l’avv. S. otteneva dal pretore di Sulmona decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 4.869.230 contro l’ing. N.W. a titolo di onorari professionali. Il N. proponeva opposizione al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti, affermando che aveva mal gestito l’incarico professionale con conseguenti perdite patrimoniali. Contestava in specie la scelta processuale (rito ordinario anziché ricorso al procedimento monitorio), aggiungendo che nel corso di causa in conseguenza di una sopravvenuta crisi di liquidità era stato costretto a vendere un immobile di sua proprietà sito in (…) al prezzo di L. 110.000.000.
Si costituiva l’avv. S. e dopo altre vicende processuali legate ad eccezioni sulla competenza del giudice adito (che non interessano più in questa sede) il tribunale di Sulmona con sentenza n. 27/05 rigettava la domanda di risarcimento avanzata dal N. , che condanna al pagamento del 50% delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello l’ing. N. ed appello incidentale l’avv. S. ; l’adita Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza 363/08 depositata in data 29 maggio 2008 rigettava l’appello principale ed in accoglimento di quello incidentale condannava il N. al pagamento delle spese del doppio grado. Ritenevano i giudici distrettuali che nessuna prova era stata fornita dalla parte attrice in merito al pregiudizio che l’ing. N. riteneva di aver subito, e neppure in ordine alla derivazione di questo dal preteso inadempimento del difensore nella conduzione della causa,che, peraltro, per lo stesso N. aveva avuto esito positivo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ing. N. sulla base di n. 5 mezzi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1 – con il primo motivo del ricorso l’esponente deduce la carenza di motivazione circa il fatto della scelta operata dal legale, del rito ordinario rispetto al rito monitorio per il recupero del credito del suo assistito ing. N. .
2 – Con il secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 648 c.p.c. in relazione alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto: si doveva scegliere il rito monitorio che presentava alcuni vantaggi di celerità rispetto a quello ordinario, tra cui la richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c..
3 – Con il 3 motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 2697 c.c. – art. 648 c.p.c. sempre in relazione alla provvisoria esecutività del d.i. opposto).
4 – Con il 4 motivo si deduce “l’omessa o insufficiente motivazione circa la richiesta istruttoria di CTU per accertare i valori dell’appartamento venduto dal N. per fronteggiare la crisi di liquidità.
5 – Con il 5 motivo infine si deduce il vizio di motivazione circa la richiesta di risarcimento dei danni in relazione ai pretesi interessi bancari o in via equitativa.
6 – Ritiene il Collegio che primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, vertendo sulla questione della scelta della procedura ordinaria anziché quella monitoria per la realizzazione del credito professionale. In particolare dette censure riguardano la possibilità di ancorare la responsabilità professionale dell’avvocato alla mera scelta del giudizio ordinario anziché del più rapido (ma solo teoricamente) rito monitorio, così determinando nelle more della definizione del giudizio, un pregiudizio patrimoniale nei confronti del medesimo.
Il ricorrente tuttavia ha trascurato dì impugnare la ratio decidendi presente a tale ragionamento, nel senso che la Corte territoriale ha stabilita (pag. 7 sentenza) che “nessuna prova è stata fornita da parte attrice, né in merito al pregiudizio subito né in merito alla derivazione di questo dall’inadempimento del difensore”.
“Neppure ha dimostrato l’attore né la sussistenza, né l’entità del danno lamentato né un nesso eziologico diretto tra il detto danno e l’attività professionale del difensore, non potendosi ravvisare dette elementi nella semplice allegazione fatta da parte attrice di aver dovuto vendere nelle more del giudizio un proprio immobile per far fronte ai problemi economici sopravvenutigli….”. “D’altra parte – prosegue la Corte territoriale – escluso che, per i motivi come sopra esposti, la prestazione professionale resa possa ritenersi insufficiente o inadeguata, in assenza di specifici riferimenti, neppure sarebbe suscettibile di prova, né ammissibile, né dimostrabile che una “diversa e più rapida gestione della vertenza” in astratto, ma del tutto ipotetica ed eventuale in concreto, avrebbe potuto far conseguire un migliore risultato”.
Ciò posto – osserva il Collegio – che la responsabilità professionale dell’avvocato, configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell’attiivtà esercitata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006). Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, ma è necessaria “la verifica se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013).
Nella fattispecie ci è stata solo l’allegazione di un ipotetico danno (vendita di un’immobile che – al contrario – potrebbe essere stata anche vantaggiosa per il venditore, come adombrato dal controricorrente) ma non la dimostrazione che tale evento (ove qualificabile come danno) sia derivato direttamente dall’attività professionale dell’ass. S. e dalla scelta di strategie processuali ritenute errate.
D’altra parte non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente “il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006).
Nella fattispecie la corte distrettuale ha diffusamente preso in esame la condotta ed anzi la strategia processuale seguita dall’avv. S. di concreto con l’ing. N. circa la scelta del rito e la condotta processuale seguita – influenzata anche da fattori contingenti – ritenendola conforme a diligenza e prudenza; mentre ha affermato la totale carenza di prova del danno che si assume subito come conseguenza della condotta del legale. D’altra parte è stato rilevato a questo riguardo dal controricorrente che non era ravvisabile danno alcuno, in considerazione del fatto che la vertenza in esame del N. contro la Cooperativa Alba ed il Consedil aveva comunque avuto esito favorevole allo stesso N. . In ogni caso non può censurarsi in questa sede, la valutazione delle emergenze istruttorie a cura del giudice di merito, rientrando ciò nei poteri discrezionali che gli sono propri, ed attesa la congrua motivazione della sentenza impugnata di cui si è detto.
7 – Le censure esaminate dunque non possono ritenersi fondate e devono essere disattese, ciò che comporta l’assorbimento delle residue censure dirette a quantificare il danno e gli interessi pretesi sulla somma richiesta.
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese segiono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *