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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 15 dicembre 2015, n. 49463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

2) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1505/2015 Corte d’Appello di Palermo del 02/04/2015;

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilita’;

udito il difensore del ricorrente (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai suoi motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 30/01/2013, ha assolto (OMISSIS) dal reato contestatogli al capo C, confermandone per contro la responsabilita’ in ordine ad un ulteriore episodio di cessione di sostanze stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, articolo 73, capo B) ma riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di sei anni e tre mesi reclusione ed euro 28.000,00 di multa; la Corte territoriale ha, invece, ribadito la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai tre episodi in addebito di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tra cui la cocaina (capi A, B, E) e la condanna stabilita in primo grado alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre alle pene ed alle statuizioni accessorie.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere la responsabilita’ degli imputati dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite a loro carico, tutte ampiamente dimostrative della dedizione dei medesimi a traffici di sostanze stupefacenti e corroborate, almeno per quanto riguarda il (OMISSIS), dai sequestri di determinate quantita’ di stupefacenti eseguiti o direttamente nei suoi confronti (in particolare il giorno 09/07/2003 all’atto dell’arresto in flagranza per la detenzione di gr. 20 di cocaina e di altre diciassette dosi di cocaina preconfezionate) oppure ai danni di una persona che da lui li aveva acquistati; l’interpretazione del contenuto delle captazioni telefoniche ha, infine, indotto la Corte territoriale ad escludere la responsabilita’ del coimputato (OMISSIS) da uno dei reati ascrittigli.

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, deducendo:

2.1 (OMISSIS), violazione di legge riguardo all’omesso riconoscimento del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, atteso che la prova della responsabilita’ e’ stata desunta unicamente dal contenuto di intercettazioni telefoniche mai accompagnate da attivita’ di perquisizione o sequestro della sostanza stupefacente, tant’e’ che non gli e’ stata mossa alcuna specifica contestazione ne’ sotto il profilo quantitativo (capi A, B, E) ne’ sotto il profilo qualitativo ad eccezione del capo A dove si imputa la detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di cocaina; il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2 (OMISSIS), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilita’ avvenuta sulla base della mera interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro di diversa natura (sequestro di sostanze stupefacenti o di attrezzature per il taglio e la pesatura).

Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte territoriale non abbia inteso fornire alcuna motivazione in ordine alle eccezioni difensive formulate in relazione all’imputazione di cui al capo B; deduce ancora inosservanza e falsa applicazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sia riguardo all’omesso riconoscimento del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, sia riguardo all’erronea applicazione della recidiva specifica contestata ma nella pratica insussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

2. Ricorso di (OMISSIS).

2.1 Vale ricordare che le contestazioni mossegli riguardano sempre condotte riferite a quantita’ imprecisate di sostanze stupefacenti (capi A, B, E), essendo il compendio probatorio a suo carico esclusivamente fondato sugli esiti di intercettazioni telefoniche e non gia’ su sequestro, vuoi eseguiti direttamente nei suoi confronti vuoi a carico di soggetti che avevano da lui acquistato quelle sostanze.

A dimostrazione della fondatezza della prospettazione accusatoria che il contenuto delle conversazioni intercettate riguardasse precisamente sostanze droganti, la Corte territoriale ha, infatti, valorizzato le circostanze dell’arresto dello stesso (OMISSIS) avvenuto in data 9 luglio 2013 allorche’ veniva trovato in possesso di gr. 20 di cocaina, di un bilancino di precisione e di altre diciassette dosi della stessa sostanza preconfezionate nonche’ quelle del collaboratore e cugino (OMISSIS) in data 17 marzo 2003 nonche’ il sequestro di due dosi di cocaina eseguito nei confronti di tale (OMISSIS), che le aveva in precedenza acquistate dal ricorrente.

Sotto tale profilo non appaiono, pertanto, suscettibili di fondate censure le argomentazioni dei giudici d’appello secondo cui il ricorrente era dedito ad un collaudato traffico di sostanze stupefacenti al dettaglio, per la cui gestione si avvaleva del telefono al fine concordare gli acquisiti o le cessioni di singoli quantitativi mediante impiego di espressioni criptate o allusive (pagg. 6-11 sentenza), atteso che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate e’ avvenuta in maniera congrua e coerente rispetto alle altre emergenze probatorie e come tale insindacabile in sede di legittimita’ (ex plurimis e tra le piu’ recenti oggetto di massimazione v. Sez. 2, sent. n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).

2.2 Appare, invece, fondata la questione dell’omessa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

La Corte territoriale ha negato il riconoscimento del fatto di lieve entita’ proprio a causa della dedizione del ricorrente ad un “fiorente commercio di sostanze stupefacenti osservato nell’arco di un periodo temporale rilevante”, specificando che “la reiterazione delle condotte di spaccio ed il lungo periodo di osservazione che ha messo in luce il carattere stabile e continuativo del (…) comportamento illecito, escludono che la condotta possa essere qualificata di lieve entita’ per la particolare pericolosita’ e diffusivita’ della stessa”.

Tanto premesso, vale ricordare che a dispetto del mutato inquadramento giuridico fornitone dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che oggi la qualifica fattispecie autonoma di reato in seguito alle novelle di cui alle Legge n. 10 del 2014, e Legge n. 79 del 2014 (per tutte, v. tra le piu’ recenti decisioni massimate, Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068), non e’, in realta’, mai cambiato il presupposto per la sua applicabilita’.

Esso consiste in un complessivo connotato di minima offensivita’ della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalita’ e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (per tutte e da ultimo v. Sez. 3, sent. n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).

La Corte territoriale ha, pero’, fondato la valutazione di esclusione della sussistenza della ipotesi del fatto di lieve entita’ o per meglio dire di fatti di lieve entita’ essenzialmente sulla ripetitivita’ degli episodi di detenzione e/o cessione, rivelatrice dell’esistenza di un fenomeno di consolidato traffico di stupefacenti coinvolgente anche l’imputato, ancorche’ le imputazioni mossegli riguardino, come anticipato, quantita’ imprecisate di dette sostanze.

Detto altrimenti, l’impossibilita’ di apprezzare il dato ponderale, come anzidetto desunto dalla interpretazione delle espressioni adoperate nel corso delle conversazioni intercettate, ha pero’ indotto il primo giudice e poi la Corte territoriale a fornire rilievo decisivo al connotato della ripetitivita’ delle condotte, cosi’ da escludere l’applicabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

Orbene, quello dalla reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valutazione sicuramente riconducibile al concetto di circostanze dell’azione presente nel dettato normativo, ma deve essere coordinato con altro dato normativo parimenti presente nella disciplina sugli stupefacenti, rappresentato dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, articolo 74, comma 6.

A mente ditale previsione, quando l’associazione finalizzata al traffico illecito e’ costituita al fine di commettere i fatti descritti dall’articolo 73, comma 5, trovano applicazione non gia’ le incisive sanzioni previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, bensi’ quelle meno gravi di cui all’articolo 416 c.p..

E’ dunque lo stesso legislatore a stabilire che l’associazione puo’ essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti – reato di minima offensivita’, il che vuoi dire che la mera pluralita’ di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entita’.

L’interpretazione qui propugnata non e’ del resto nuova, dacche’ altre decisioni adottate da questa Corte di legittimita’ hanno ritenuto, da un lato che l’ipotesi del fatto di lieve entita’ non puo’ essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralita’ di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, (Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233; Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369) e dall’altro, che lo svolgimento di attivita’ di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non e’ incompatibile con l’attenuante della lieve entita’ del fatto, come si desume proprio dall’articolo 74, comma 6 dello stesso Decreto (Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161; Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonche’ con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644).

In definitiva, il connotato dell’occasionante non costituisce indice indefettibile di minima offensivita’ della condotta, essendo compatibile con la sua ripetizione nel tempo.

D’altro canto, la riconducibilita’ di reati in materia di stupefacenti inseriti in un contesto di traffico al dettaglio all’ipotesi del fatto di lieve entita’ non implica affatto una riposta debole dell’ordinamento, ove si consideri la diversificata possibilita’ di determinazione del trattamento sanzionatorio in funzione della forbice tra minimo e massimo edittale di pena previsto dalla attuale versione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in sinergia con l’istituto della continuazione.

Tutto cio’ premesso, spettera’ alla Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio sul punto, tenere conto del principio sopra enunciato nella rivalutazione delle condotte in addebito.

3. Ricorso di (OMISSIS).

3.1 Valgono per lui le stesse considerazioni svolte riguardo al (OMISSIS) con riferimento alla denegata applicazione dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, (pag. 12 della motivazione), considerato del resto che l’imputazione per cui e’ stata confermata la condanna (capo B) e’ la medesima di una di quelle ascritte anche al coimputato e anch’essa riguardante una quantita’ imprecisata di sostanze stupefacenti.

3.2 Al contempo, ostano all’accoglimento dell’altro motivo di ricorso, le argomentazioni gia’ adoperate per il (OMISSIS) riguardo alla rilevanza del complessivo compendio probatorio a corroborare la tesi accusatoria della riferibilita’ delle conversazioni intercettate a traffici di sostanze droganti, trattandosi del resto dello stesso materiale apprezzato nei confronti del coimputato.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto relativo alla configurabilita’ della ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio; i ricorsi vanno, invece, rigettati riguardo alle residue doglianze.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto i ricorsi.

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