Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 13 gennaio 2015, n. 1184
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/02/2013 dalla Corte di Appello di Roma;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Per mezzo del difensore l’imputato (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rieti il 19.7.2011, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di un atto di ufficio ex articolo 328 c.p., comma 1, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.
Condotta criminosa posta in essere dallo (OMISSIS) quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) ed integrato da contegno omissivo (“rifiuto”) sia per non aver dato alcun riscontro alla richiesta della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Poggio Mirteto del 9.11.2006 (nuovamente sollecitata con fax del 3.12.2007) di procedere ad accertamenti Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 27 su probabili irregolarita’ edificatorie in un cantiere edile di (OMISSIS) in proprieta’ della societa’ (OMISSIS), sia per non aver proceduto alla necessaria vigilanza sull’attivita’ edilizia di detto cantiere nei trenta giorni dalla segnalazione ai sensi dell’articolo 27 del citato testo unico edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380), in tal modo rifiutando di compiere atti urgenti del proprio ufficio dovuti per ragioni di giustizia (illeciti edilizi). Cio’ in presenza di una situazione che evidenziava, alla luce dei successivi controlli tecnici, l’irregolarita’ penalmente rilevante dell’attivita’ edificatoria in atto nel cantiere (maggiore altezza del manufatto rispetto a quella prevista dal permesso di costruire), tale da richiedere l’immediata sospensione dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, comma 3), attinente a difformita’ non sanabili con l’avvenuta presentazione di dichiarazione di inizio di attivita’ costruttiva (DIA) di una variante in corso d’opera.
2. La Corte territoriale ha in limine chiarito che il reato punito dall’articolo 328 c.p., comma 1 ha natura di reato istantaneo e che nel caso di specie la consumazione del reato va collegata alla data (3.12.2007) del sollecito di intervento e di risposta formulato allo (OMISSIS), nella sua qualita’, dal Corpo Forestale dello Stato, stante l’inerzia dell’imputato dinanzi alla iniziale segnalazione e richiesta di verifica.
Quanto al merito della regiudicanda, i giudici del gravame hanno valutato inequivoca la condotta di ingiustificato rifiuto dell’imputato sia dell’atto di verifica (cioe’ della corrispondente relazione) richiestogli per fini di giustizia penale dal Corpo Forestale (testimonianza del sovrintendente (OMISSIS) della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Rieti) sulla regolarita’ edilizia del manufatto abitativo della societa’ (OMISSIS), sia della connessa omissione del protocollo operativo previsto, in funzione di prevenzione degli abusi edilizi, dal disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27. Omissioni informative perpetuate (nonostante l’espresso sollecito dell’organo di p.g.) e rese vieppiu’ gravi dalla conclamata evidenza dell’abuso edilizio (giusta quanto accertato nel 2009 dal tecnico comunale di (OMISSIS) (OMISSIS), succeduto nella carica all’imputato), costituito dalle palesi maggiori altezze edificatorie dei sottotetti dell’immobile abitativo, negli specifici termini – va aggiunto – paventati proprio dagli operatori del Corpo Forestale nell’immediatezza del loro accesso presso il cantiere (per finalita’ diverse da quelle urbanistiche). Cantiere poi sottoposto a sequestro giudiziario dalla Procura della Repubblica di Rieti nel 2008 pur in mancanza della doverosa risposta (id est rifiuto di atto dovuto) dell’imputato. Dal puntuale dato della preesistenza (fin dal 2006) delle maggiori altezze del manufatto in elusione del permesso edificatorio la Corte di Appello ha inferito la pretestuosita’ dell’assunto difensivo dell’imputato di aver compiuto la verifica nel cantiere, apponendo l’annotazione “o/c”su un “appunto”, non avendo rilevato irregolarita’, che a suo dire sarebbero avvenute in epoca successiva alla richiesta di accertamento dell’organo di p.g. La sentenza rileva, infatti, come il laconico “appunto” (con sola aggiunta di una data priva dell’anno di riferimento), reperito durante le indagini, non valga a stemperare, per di piu’ a posteriori, la peculiare intenzionalita’ del rifiuto di azione dell’imputato, astenutosi dal fornire una esauriente e doverosa risposta alla p.g. richiedente l’accertamento tecnico-urbanistico.
3. Con il ricorso si prospettano i due motivi di censura di seguito riassunti.
3.1. Insufficienza e palese illogicita’ della motivazione rispetto agli atti processuali. Al pari del giudice di primo grado la Corte di Appello capitolina ha confermato una ricostruzione della realta’ fattuale sottesa alla vicenda, incentrata sulla presenza fin dal 2006 delle difformita’ tra le opere realizzate nel cantiere della societa’ (OMISSIS) e quelle assentite dal Comune di (OMISSIS), che si pone in conflitto con una corretta lettura delle testimonianze dibattimentali del sovrintendente (OMISSIS) e del responsabile dell’U.T.C. comunale (OMISSIS). L’ufficiale di p.g. si e’ limitato ad affermare che lui e i suoi colleghi intervenuti nel cantiere hanno soltanto “presunto” l’esistenza di “discrepanze” nelle parti del manufatto edilizio ultimate e di non aver rilevato, per tanto, nessun particolare illecito (edilizio). Il geometra (OMISSIS), dal canto suo, ha precisato di non poter attestare la preesistenza fin dal 2006 delle difformita’ edificatorie rilevate nel corso del suo sopralluogo del 2009. Ne consegue che la sussistenza dell’obbligo di intervento e di risposta dell’imputato, nella sua veste di responsabile dell’U.T.C., e’ tratta dall’erroneo assunto della sussistenza di elementi di abuso edilizio nel cantiere fin dal 2006.
3.2. Erronea applicazione dell’articolo 328 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27.
La conferma della responsabilita’ dell’imputato, dichiarata dalla Corte di Appello sul presupposto dell’obbligo dello (OMISSIS) di rispondere alla nota del Corpo Forestale dello Stato del 9.11.2006, e’ frutto di una errata interpretazione della normativa dettata dal testo unico edilizio in rapporto all’attivita’ che deve essere svolta dall’ufficio tecnico comunale a seguito di segnalazioni di presunte violazioni urbanistico-edilizie.
L’imputato, come statuisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, comma 4 ha eseguito tempestivamente (nei previsti trenta giorni dalla segnalazione) il sopralluogo nel cantiere unitamente al titolare del permesso edificatorio, non rilevando alcuna difformita’ del manufatto fino ad allora realizzato rispetto a quanto assentito. Inopinatamente la Corte di Appello ha disconosciuto ogni valore all’appunto dello (OMISSIS) con la data del sopralluogo (21 novembre) e la dicitura “ok” (“per il fatto di non aver rilevato alcuna irregolarita’”). Di tal che l’imputato, “non sussistendo alcun obbligo al riguardo”, legittimamente non ha riscontrato formalmente la nota del Corpo Forestale, limitandosi a notiziare verbalmente del fatto il comandante del C.F., cosi’ avendo adempiuto al dovere di controllo in materia edilizia quale responsabile dell’U.T.C..
4. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) va rigettato per infondatezza dei delineati motivi di censura, che per piu’ versi lambiscono la genericita’ laddove si traducono nella sostanziale replica dei motivi di appello pur adeguatamente vagliati e linearmente disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata.
Entrambi i delineati motivi di doglianza scaturiscono da un radicale errore prospettico e normativo imperniato sulla sovrapposizione sostitutiva del disposto dell’articolo 27 del Testo Unico sull’edilizia, pur menzionato ad abundantiam nella imputazione mossa al ricorrente, alla norma incriminatrice dettata dall’articolo 328 c.p., comma 1.
E’ vero che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 citato, articolo 27 (commi 3 e 4) non contempla un onere di risposta alle segnalazioni di irregolarita’ edilizia pervenute all’ufficio tecnico comunale cui abbiano fatto seguito i dovuti e opportuni controlli del medesimo ufficio. Ma tale circostanza e’ irrilevante rispetto all’obbligo generale gravante su ogni pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 328 c.p., comma 1 di dare conto delle ragioni della propria inazione a fronte di una richiesta di compimento di un atto del suo ufficio dettato da urgenti ragioni di giustizia, proveniente da un organo di p.g. e connesso ad un bene di valore primario tutelato dall’ordinamento come la regolarita’ delle attivita’ urbanistico-edilizie svolte da soggetti privati (cfr. Sez. 6, n. 38386 del 19.9.2008, Pangrazi, Rv. 241190).
Premesso che le due sentenze di merito rimarcano non esservi alcuna traccia documentale di un effettivo sopralluogo dello (OMISSIS) nel cantiere segnalato dalla p.g., e’ agevole rilevare che in relazione alla necessita’ del controllo in adempimento della legittima richiesta degli operatori del Corpo Forestale in servizio nella Sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica, la mancata informativa agli stessi operatori e’ sufficiente ad integrare il rifiuto che costituisce il contestato reato, rispetto al quale – come puntualmente chiarisce la sentenza di appello impugnata – e’ privo di significativita’ o senz’altro ultroneo il richiamo per relationem alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27.
Non solo. Evidente e’ l’equivoco in cui cade il ricorso, allorche’ tenta di sostenere la tesi che le irregolarita’ edilizie poi riscontrate nel cantiere dal geometra (OMISSIS) nel 2009 non fossero presenti all’atto della originaria richiesta di controllo del Corpo Forestale. Ove gli ufficiali di p.g. richiedenti le opportune verifiche all’U.T.C. avessero avuto certezza dell’esistenza di difformita’ (e non un fondato dubbio o sospetto) non avrebbero avuto alcun bisogno di rivolgersi all’ufficio tecnico, essendo legittimati a procedere in piena autonomia. Come poi, nella perdurante inerzia dello (OMISSIS) (omessa risposta), in concreto e’ accaduto, essendo stata la vicenda edilizia denunciata nel 2008 alla competente A.G., che – come detto – ha ordinato il sequestro di cantiere della (OMISSIS).
Ineccepibili appaiono, infine, gli argomenti con cui la sentenza impugnata ha ritenuto privo di pregio, quale possibile causa esimente della condotta omissiva dell’imputato, il generico appunto manoscritto rinvenuto durante le indagini promosse nei suoi confronti, con cui si pretende di attestare sia la storicita’ (in assenza di ogni altro elemento dimostrativo) della verifica presso il cantiere, sia la regolarita’ delle opere edilizie in fase di esecuzione con una sigla (“o/c”) che nulla consente di inferire sulla natura del preteso controllo del responsabile dell’U.T.C., tanto piu’ quando si constati che l’iniziale richiesta del Corpo Forestale atteneva proprio alla verifica del rispetto delle altezze del manufatto indicate nel permesso edificatorio del Comune di (OMISSIS).
E’ appena il caso di segnalare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimita’, dalla stessa interpretazione letterale dell’articolo 328 c.p., comma 1 discende che la richiesta o sollecitazione esterna, alla quale faccia seguito un rifiuto indebito, non deve necessariamente essere formulata come ordine o domanda o altro esplicito interpello, potendo esprimersi negli stessi fatti oggettivi sottoposti all’attenzione dei pubblico ufficiale competente ad intervenire ratione offici ed altresi’ che il contegno di rifiuto si verifica non solo a fronte di una richiesta (che nel caso di specie vi e’ stata ed e’ stata altresi’ seguita da un sollecito), ma anche quando sussista una urgenza sostanziale impositiva dei compimento dell’atto, urgenza palese nel caso in esame in rapporto alla esigenza di tutela della correttezza dell’attivita’ urbanistica ed edilizia territoriale (cfr.: Sez. 6, n. 35526 del 6.7.2011, Romano, Rv. 250876; Sez. 6, n. 23817 del 30.10.2012, Tomas, Rv. 255715; Sez. 6, n. 33235 del 6.6.2013, Pedalino, non mass.).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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