cassazione 8

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 16 gennaio 2015, n. 2288


Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 09/01/2014, la Corte d’appello di Palermo, per quanto ancora rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di: A) A.F. , in relazione al delitto di promozione di associazione a delinquere (capo 1) e di falso ideologico aggravato in atto facente fede sino a querela di falso (capo 12); B) di S.L. , in relazione al medesimo delitto di falso ideologico (capo 12).
La vicenda concerne vari episodi corruttivi e di falso che avevano riguardato le attività del direttore dell’ufficio della Motorizzazione civile di (…), il defunto R.G. , nonché alcuni pubblici ufficiali di quell’ente, tra i quali il S. , e, infine, i titolari delle autoscuole A.F. e A.M.S. . In particolare, si era accertato che i due A. avevano ottenuto, dietro elargizione di varie utilità o somme di denaro dirette a vantaggio dei pubblici ufficiali dipendenti della Motorizzazione, il rilascio di patenti di guida a condizioni di vantaggio. In tale contesto si inserisce l’episodio di cui al capo 12, in cui il funzionario S. aveva formulato un giudizio di idoneità alla guida del candidato D.N. , il quale invece era risultato inidoneo.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse dell’A. e del S. .
3. Il ricorso proposto nell’interesse dell’A. si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 414, 178, lett. b) e 179 cod. proc. pen., insistendo sull’eccezione di improcedibilità dell’azione penale, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 12, dal momento che, con riguardo a tali fattispecie, era stato emesso decreto di archiviazione, non seguito dal necessario provvedimento di riapertura delle indagini.
3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen, e 416 cod. pen., in quanto all’A. era stato contestato, con il decreto che dispone il giudizio, il ruolo di promotore e organizzatore dell’associazione a delinquere, laddove la sentenza impugnato lo aveva condannato per il ruolo direttivo ricoperto.
3.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’art. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., per avere la Corte d’appello omesso di confrontarsi con le censure che sottolineavano l’assenza degli elementi del delitto associativo, non confondibili con quelli che dimostrano il concorso di più persone nel reato continuato. Siffatto deficit motivazionale finiva per investire anche la sussistenza del contestato ruolo apicale dell’imputato.
3.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché 476 e 479 cod. pen., dal momento che, in relazione al reato di cui al capo 12, era contestato al ricorrente, unitamente al S. , di avere falsamente attestato che il candidato Am.Ni. possedeva i requisiti richiesti per il conseguimento della patente di guida, categoria B, ossia i requisiti indicati dagli artt. 118 e 119 cod. str., laddove la condanna aveva per oggetto la falsa attestazione dell’idoneità del candidato alla guida.
3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione della legge penale, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di esclusione dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 476 cod. pen., senza considerare che il verbale della prova di guida non costituisce atto pubblico che fa fede sino a querela di falso, poiché ha per oggetto un giudizio di idoneità e, dunque, una valutazione.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del S. si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce l’improcedibilità dell’azione penale a carico dell’imputato, in relazione al reato di cui al capo n. 12, per violazione dell’art. 414 cod. proc. pen., criticando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di gravame proposto dal coimputato A. , i cui effetti dovevano ritenersi estesi anche al S. , ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen..
4.2. Con il secondo motivo, si deduce, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione del reato, dovendosi tenere conto, ai sensi della previgente disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., del giudizio di equivalenza delle circostanze e, ai sensi della nuova regolamentazione della prescrizione, del più breve termine di cui al medesimo articolo, così come novellato dalla l. n. 251 del 2005.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la prescrizione del reato di cui all’art. 323 cod. pen., di cui al capo 11-bis, che entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto assorbito nel reato di cui al capo 12 dell’imputazione.
4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen..
Il ricorrente rileva: a) che, con il proprio atto di appello, egli aveva indicato elementi di prova dimostrativi del fatto che il giudizio di idoneità del D’. era coerente con l’esito della prova di guida; b) che la Corte territoriale aveva affidato il proprio giudizio esclusivamente alle dichiarazioni confessorie rese dal S. al P.M., in data 08/07/2005, senza considerare che l’imputato, all’epoca agli arresti domiciliari, privo di lavoro e con famiglia a carico, si era determinato a tali ammissioni solo per evitare le conseguenze della misura cautelare a lui applicata; c) che la sentenza impugnata neppure aveva indicato le prove dalle quali ricavare che il S. avesse alterato l’esito dell’esame di guida, dal momento che la conversazione ambientale n. 936 del 31/05/2014 attestava che l’imputato era sopraggiunto nell’autoscuola in un momento successivo a quello in cui erano state pronunciate talune frasi incriminate, a lui non riferibili; d) che la Corte d’appello neppure aveva considerato l’assenza di un interesse del S. a realizzare il reato a lui contestato.
4.5. È stata depositata memoria nell’interesse del S. .

Considerato in diritto

1. Il primo motivo dei ricorsi presentati da entrambi gli imputati (e la prima articolazione della memoria depositata nell’interesse del S. ) denuncia l’improcedibilità dell’azione penale, rilevando che, a seguito del decreto di archiviazione depositato il 25/06/2007, non era intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. proc. pen..
Ora, premesso che il problema neppur in astratto si pone per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. contestato all’A. , giacché nella richiesta di archiviazione del P.M. e nel successivo decreto del G.i.p. non si rinviene alcun riferimento a tale ipotesi in quanto ascritta al ricorrente, rileva il Collegio che il contestuale esercizio dell’azione penale per il reato di cui al capo n. 12 (è lo stesso ricorrente A. a riconoscere, conformemente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, che la richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata nella cancelleria del G.i.p. lo stesso giorno della richiesta di archiviazione) giustifica appieno le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale che, con motivazione priva di alcun profilo di illogicità, ha ricostruito il significato della richiesta di archiviazione e del successivo provvedimento del G.i.p. alla luce della premessa della prima (che espressamente chiarisce la portata dell’iniziativa del P.M., riferendola alle fattispecie e gli imputati di cui all’originario procedimento n. 1318/04 R.G. per i quali non si esercitava contestualmente l’azione penale).
In definitiva, non è dato registrare alcun esercizio di azione penale successivo al provvedimento di archiviazione, ma una separazione di procedimenti in cui la richiesta di rinvio a giudizio è stata contestuale alla richiesta di archiviazione per le fattispecie di reato non considerate dalla prima. In conclusione, la doglianza va respinta.
2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’A. è infondato.
La figura dell’organizzatore, infatti, rappresenta un minus rispetto a quella di capo, giacché mentre il primo dispone di autonomia e discrezionalità decisionale, il secondo si identifica con colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l’efficienza dell’associazione, in relazione alle finalità che quest’ultima persegue e alla struttura che ha assunto in concreto. In questo ambito assume decisiva rilevanza la qualità dell’attività che, purché non occasionale, non deve necessariamente essere costituita dall’organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un’attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a disposizione del sodalizio (si vedano i principi affermati da Sez. 1, n. 3160 del 04/10/1988 – dep. 25/02/1989, Barozzi, Rv. 181231).
Più di recente si è condivisibilmente affermato che, in tema di associazione a delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un’attività che assuma i caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell’attività di altri soggetti. (Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317).
In tale cornice di riferimento, il fatto che l’A. svolgesse attività organizzativa, in ragione del ruolo direttivo ricoperto nell’associazione, non comporta alcuna immutazione del fatto contestato. Del resto, accanto alle attività organizzative, erano state ascritte all’A. anche quelle di promozione dell’associazione, che sono state puntualmente individuate dalla sentenza impugnata (pag. 14, laddove si ricorda che l’A. era, unitamente al R. , il principale attore delle vicende corruttive e illecite, era colui che pagava i pranzi offerti ai funzionari, saldava i debiti di altro funzionario con un fornitore, effettuava dazioni di denaro, svolgeva attività di convincimento finalizzata ad alterare i risultati delle prove d’esame) e che non sono oggetto di alcuna specifica censura sviluppata in ricorso.
3. Infondato è anche il terzo motivo del medesimo ricorso.
Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550), rileva il Collegio che la sentenza di primo grado, nelle pagine 79 e seguenti, e quella di secondo grado, nelle pagine 11 e seguenti, danno ampio conto degli indici probatori rivelatori di una struttura finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falso e di corruzione, che hanno consentito di assicurare una posizione di vantaggio ai titolari di alcune autoscuole, tra i quali, per quanto, qui rileva, si coglie il ricorrente.
Posto che la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i soggetti coinvolti nelle attività illecite, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (si vedano i principi affermati da Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 – dep. 19/02/2013, Barbetta, Rv. 255207), i giudici di merito hanno, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, valorizzato, a tal fine, gli incontri, le conversazioni, le ripetute dazioni di denaro, la costante prassi di falsificare gli esiti degli esami, la stessa definizione, all’esito di una riunione, delle cifre da consegnare, per ciascun tipo di patente, ai dipendenti della Motorizzazione civile).
4. Infondato è anche il quarto motivo del medesimo ricorso presentato nell’interesse dell’A. , dal momento che l’esame del capo di imputazione n. 12 rende palese il significato dell’accusa.
Posto, infatti, che al coimputato S. , nella qualità di esaminatore della prova pratica di guida, era contestato di avere, su istigazione del ricorrente, attestato falsamente che un candidato possedeva i requisiti richiesti per il conseguimento della patente di tipo B, non si riesce a cogliere alcuna ambiguità semantica nella descrizione del fatto.
L’espressione generale adoperata (“requisiti”) non può che essere riferita, infatti, a quei presupposti per il conseguimento del titolo abilitativo – l’idoneità tecnica alla guida – che solo l’esaminatore nella prova pratica può attestare, senza che l’impiego del medesimo termine negli artt. 119 e 120 del cod. strad., a proposito rispettivamente dei requisiti fisici e psichici nonché di quelli morali (la cui verifica non compete all’esaminatore) possa produrre alcun ragionevole dubbio nell’intendere il significato dell’accusa e nel predisporre le necessarie difese.
5. Infondato è, infine, il quinto motivo, giacché è certo esatto che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale, con la conseguenza che il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Tuttavia, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254305).
Nel caso di specie, va appunto considerato che il giudizio di idoneità alla guida si traduce nella constatazione dell’esistenza delle abilità individuate attraverso un accertamento tecnico, cui segue, a semplice richiesta dell’interessato, il rilascio della patente (art. 121, comma 12, cod. strad.).
Ma, soprattutto, va sottolineato che siffatto giudizio trae il suo fondamento da circostanze fattuali, quali la specifica condotta di guida tenuta durante la prova, che l’esaminatore evidentemente attesta essere avvenute in sua presenza. Da tale premessa discende il sicuro carattere fidefaciente del verbale del quale si discute.
6. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del S. , sul quale insiste anche la memoria, è infondato, dal momento che, in tema di prescrizione, non è consentita l’applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina, in relazione al risultato di maggior favore (Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Poi, Rv. 248783).
Nel caso di specie, la disciplina più favorevole per il ricorrente è quella introdotta dalla citata L. n. 251, talché il reato di cui al capo 12 è destinato a prescriversi, con il decorso di dodici anni e sei mesi, il 30/11/2016.
7. Inammissibile è il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse del S. , sul quale insiste anche la memoria, giacché l’assorbimento del reato di cui al capo 11-bis in quello di cui al capo 12, ritenuto dalla decisione di primo grado e non oggetto di alcuna impugnazione da parte del P.M., priva di ogni interesse le critiche formulate dal ricorrente, con autonomo riguardo a tale ipotesi di reato.
8. Il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse del S. , sul quale insiste anche la memoria, è inammissibile, per l’assorbente ragione che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, non ha assegnato rilievo esclusivo alla confessione del S. , ma ha, con motivazione che non palesa alcuna manifesta illogicità e che è solo genericamente criticata in ricorso, valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale (riportata a pag. 12 della sentenza del Tribunale), nella quale il S. , parlando con l’A. , gli propone di considerare il D’. come mai presentatosi e viene poi indotto a mutare avviso – giacché il candidato è stato ritenuto idoneo – dal riferimento dell’A. all’ing. R. e dalla successiva conversazione con il medesimo D’. e altro soggetto.
In tale contesto probatorio, il riferimento alle ragioni che avrebbero indotto il S. a confessare fatti non veri perde ogni consistenza argomentativa, mentre la critica concernente l’interesse del S. alla commissione del reato – oltre che superata dal tenore univoco della conversazione ricordata – si correla, nel complessivo tessuto motivazionale della decisione, alla trama di rapporti che legava i funzionari dell’Amministrazione all’A. e al R. .
9. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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